Imposte

Il Tfr segue il principio della competenza economica per le imprese Oic

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Nonostante il recente aggiornamento dei principi contabili nazionali, tra le modalità di contabilizzazione del trattamento di fine rapporto (Tfr) previste nel principio contabile nazionale Oic 31 e quelle disciplinate nel principio internazionale Ias 19 rimangono ancora delle differenze significative.

La valutazione in ambito Oic
In ambito nazionale il Tfr - la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro - deve essere iscritto in bilancio all’importo calcolato a norma dell’articolo 2120 del Codice civile. Nell’Oic 31 è previsto che il Tfr costituisce un onere retributivo certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica. In ambito nazionale, inoltre, la passività relativa al trattamento di fine rapporto è iscritta ad un valore pari al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e dunque pari a quanto si dovrebbe corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui a tale data cessi il rapporto di lavoro.

La valutazione in ambito Ias/Ifrs
Secondo le previsioni dello Ias 19 non è accettabile, invece, la prassi nazionale della contabilizzazione del Tfr nella misura in cui prevede l’iscrizione della posta a un importo corrispondente a quello maturato basandosi sull’ipotesi irrealistica che tutti i dipendenti lascino la società alla data di chiusura del bilancio. In ambito Ias/Ifrs il Tfr rientra nella categoria dei «benefici successivi al rapporto di lavoro» e in particolare nei «piani a benefici definiti». Le obbligazioni derivanti da tali piani devono essere iscritte in bilancio ad un valore stimato, determinato sulla base di tecniche attuariali. L’ammontare del beneficio da erogare al dipendente, infatti, è quantificabile soltanto dopo la cessazione del rapporto di lavoro essendo legato a uno o più fattori quali l’età, gli anni di servizio e la retribuzione. Secondo lo Ias 19, quindi, il Tfr maturato deve essere proiettato al futuro per stimare l’ammontare da pagare alla presunta data di risoluzione del rapporto di lavoro e attualizzato per tener conto del tempo che trascorrerà prima dell’effettivo pagamento.

Il Tfr ad oggi
È bene sottolineare che il disallineamento tra i principi contabili nazionali e quelli internazionali nella contabilizzazione del Tfr riguarda:
•le obbligazioni maturate fino al 31 dicembre 2006
•e le obbligazioni maturate successivamente dalle aziende con meno di 50 dipendenti esclusivamente da coloro che non abbiano scelto di destinarlo a forme di previdenza complementare.

In tutti gli altri casi, infatti, il “nuovo” Tfr - così come disegnato dalla riforma del legge 296/2006 - esce dall’azienda. Contabilmente, dunque, il “nuovo” Tfr nei bilanci Oic non alimenta più la voce trattamento di fine rapporto del passivo dello Stato patrimoniale e nei bilanci Ias non si qualifica più come piano a benefici definiti bensì come piano a contribuzione definita con la conseguenza che, non essendo più il rischio attuariale in capo all’azienda, viene meno l’esigenza di fare ipotesi attuariali e attualizzazioni finanziarie. In tali casi, infatti, il “nuovo” Tfr deve essere versato entro un termine inferiore ai 12 mesi al fondo previdenziale o all’Inps.

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