1. In sintesi

L’articolo 1, comma 2, Dl 212/2023, convertito dalla legge 17/2024, ha disposto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 ottobre 2024, spese relative a interventi edilizi (per le quali spetta una detrazione di imposta nella misura del 70%, ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, Dl 34/2020) e che non superano determinate soglie reddituali (articolo 119, comma 8-bis e 8-bis1, Dl 34/2020).

Il Dm Mef del 6 agosto 2024 ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo.

Il successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 360503 del 18 settembre 2024 ha definito il contenuto informativo, nonché le modalità e i termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

In particolare, tale provvedimento nelle motivazioni ha previsto che: “È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti”.

Pertanto, per consentire la restituzione spontanea del suddetto contributo a fondo perduto non spettante, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), la risoluzione n. 64 del 10 novembre 2025 ha istituito il codice tributo 8161, denominato: “Contributo a fondo perduto per superbonus – Restituzione spontanea – art. 1, comma 2, DL 212 del 2023”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE” il codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con le modalità di compilazione delle sezioni “Contribuente” ed “Erario ed altro”, definite nella medesima risoluzione n. 64/2025.

2. Il contributo

Come anticipato, l’articolo 1, comma 2, Dl 212/2023, convertito dalla legge n. 17/2024, ha stabilito quanto segue: “A valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi”.

Si tratta di una delle misure ascrivibili agli interventi c.d. superbonus e, come è noto, la materia è particolarmente articolata ed ha subito diverse modifiche normative nel tempo.

In questa sede, quindi, appare utile solamente ricordare che la misura in commento era rivolta ai soggetti (sostanzialmente persone fisiche con basso reddito e condomini) che, al 31 dicembre 2023, avessero raggiunto uno stato di avanzamento lavori non inferiore al 60% e prevedeva un contributo a fondo perduto sulle spese per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 8bis, Dl 34/2020 tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, a condizione che il reddito dei potenziali beneficiari, calcolato con le modalità di cui al successivo comma 8-bis1, non fosse superiore a 15.000 euro.

3. Criteri e modalità di erogazione

Come accade di consueto, la sopra citata norma demandava a un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo: il riferimento è quindi al Dm 6 agosto 2024.

Gli articoli da 1 a 8 individuano, pertanto, le regole con riferimento rispettivamente a: “Oggetto”, “Beneficiari del contributo”, “Spese ammesse al credito”, “Richiesta del contributo”, “Modalità di determinazione del contributo”, “Erogazione del contributo”, “Controlli” e “Disposizioni finanziarie”.

Sempre rispetto a quanto di interesse per il tema in oggetto, si richiama il contenuto dell’articolo 2 Dm 6 agosto 2024 che ricorda: “Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali sussistano le seguenti condizioni:

a) l’intervento ha raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) il richiedente ha avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro”.

Il successivo articolo 3 specifica che:

1. Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, per le quali, ai sensi della predetta disposizione, spetta la detrazione limitatamente al 70% del loro ammontare.

2. Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro.

3. Ai fini dell’erogazione del contributo rilevano soltanto le spese sostenute per le quali i relativi bonifici, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro dei Lavori Pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e all’articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto del ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus», risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.

4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 2 è riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 a fronte degli interventi individuati al comma 1. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa sostenuta dal richiedente e l’importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto”.

La somma riconosciuta è (stata) corrisposta dall’agenzia delle Entrate con accredito diretto sul conto corrente indicato dal richiedente nell’apposita istanza di accesso al bonus.

Per il presente commento, si ritiene utile richiamare anche il contenuto dell’articolo 7 del citato Dm che prevede:

“L’agenzia delle Entrate, qualora accerti che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, procede al controllo e al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

4. La restituzione del contributo non spettante

L’articolo 4, comma 3, Dm 6 agosto 2024 prevede quanto segue: “Le modalità di compilazione dell’istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto”.

Quindi, oltre a quanto appena indicato in riferimento al Dm 6 agosto 2024, occorre ricordare il punto 4.1. del provvedimento n. 360503 del 18 settembre 2024 del Direttore dell’agenzia delle Entrate, dove si legge quanto segue: “Successivamente all’erogazione dei contributi, l’agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte non spettanti, l’agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante secondo le disposizioni di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Il successivo punto 5.1 dispone che: “Le somme dovute a titolo di restituzione del presente contributo, se riconosciuto in tutto o in parte non spettante, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. I versamenti di cui al periodo precedente sono effettuati mediante modello F24, utilizzando i codici tributo che verranno istituiti con apposita risoluzione dell’agenzia delle Entrate”.

Nella parte “Motivazioni” del provvedimento si legge che: “È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti”.

Da quanto detto sopra, appare possibile indicare che i controlli (successivi a quelli già effettuati preliminarmente in sede di valutazione delle istanze) si concentrano sulla verifica dei requisiti richiesti, con particolare riferimento alla norma primaria (articolo 1, comma 2, Dl 212/2023) e ai citati articolo 2 e articolo 3 Dm 6 agosto 2024 (es. SAL non inferiore al 60%, periodo di riferimento, reddito necessario, sostenimento della spesa al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione, limite massimo di spesa ecc.).

In sostanza, vi potrebbero essere dei controlli da parte dell’agenzia delle Entrate a seguito dei quali la stessa agenzia delle Entrate potrebbe sollevare delle contestazioni in cui concludere per l’inesistenza oppure per la non spettanza del contributo.

Risulta evidente, pertanto, che per il contribuente si prospettano due strade.

Da un lato, il contribuente che ritiene di aver correttamente percepito il contributo dovrà esibire un adeguato e strutturato set documentale a supporto dell’istanza presentata e del contributo ricevuto.

Dall’altro lato, per chi volesse invece chiudere la vicenda per un contributo che potrebbe essere considerato non regolare, è in ogni caso ammessa anche la restituzione spontanea del contributo da parte del contribuente.

5. La risoluzione 64/2025 e il codice tributo per la restituzione spontanea

È quindi nel contesto normativo e applicativo appena delineato che si inserisce la risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 64 pubblicata il 10 novembre 2025.

Con il codice tributo istituito è infatti possibile, tramite “F24 Versamenti con elementi identificativi”, la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto (articolo 1, comma 2, Dl 212/2023) non spettante.

Come detto, la risoluzione istituisce il codice tributo “8161” denominato “Contributo a fondo perduto per superbonus – Restituzione spontanea – art. 1, comma 2, DL 212 del 2023”.

Subito dopo, la risoluzione medesima specifica che: “In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.

Nella sezione “Contribuente”, sono indicati:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.

Nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, il codice tributo istituito con la presente risoluzione;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire”.
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