Imposte

Imu a carico del locatore anche senza riconsegna a fine leasing

L’ordinanza 9624/2021 della Cassazione: il proprietario è soggetto passivo anche se non ha la disponibilità materiale dell’immobile

di Rosario Dolce

Per effetto di quanto previsto dalla norma sulla soggettività passiva dell’Imu (articolo 9, comma 1, del Dlgs 23/2011), ciò che viene chiamato «possesso» ha un contenuto diverso (più ampio) della stessa nozione delineata dall’articolo 1140, comma 1, del Codice civile. Aderendo a tale interpretazione, l’ordinanza 9624/2021 della Cassazione ha ritenuto che è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene in tema di Imu.

Il presupposto

L’imposta municipale propria è stata istituita, a decorrere dall’anno 2014, e ha sostituito, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale.

Il punto critico per il leasing

Il punto critico della superiore norma riguarda l’individuazione del termine del contratto, in caso di risoluzione, e del momento in cui la soggettività passiva Imu torna in capo alla società di leasing. Si ha, infatti, in un primo momento la cessazione del contratto ed in un secondo momento la riconsegna materiale l’immobile. Le date dei due momenti non sono necessariamente coincidenti, anzi, nella maggioranza dei casi, si verifica una dissociazione temporale, per cui tra la cessazione del contratto e il verbale di riconsegna intercorre un po’ di tempo, talvolta non affatto breve.

Orientamenti contrapposti

Ora, secondo un primo orientamento, nel periodo intercorrente tra la risoluzione anticipata del contratto e la riconsegna del ben, sarebbe il proprietario a dover versare l’Imu; in quanto il locatario sarebbe un mero detentore senza titolo dell’immobile. Secondo un orientamento contrapposto, ad essere discretivo, ai fini dell’imputabilità dell’Imu è l’esatto momento della consegna del bene al proprietario, con le conseguenze che ne discendono ai fini della legittimazione passiva. L’utilizzatore, dunque, sarebbe il soggetto passivo Imu fino alla data di riconsegna dell’immobile, comprovata dal relativo verbale.

La mancata riconsegna

I giudici di legittimità, nella fattispecie, hanno inteso risolvere il contrasto aderendo al primo orientamento e, quindi, riprendendo un recente precedente (in punto, si veda Cassazione 29973/2019), secondo il quale, in tema fiscale, il soggetto passivo dell’Imu, in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore.Non rileva, pertanto, la mancata riconsegna dell’immobile da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza del vincolo contrattuale.

La ritardata riconsegna potrà al più, dal punto di vista civilistico, costituire un fatto idoneo a produrre un’obbligazione risarcitoria inter-partes, e, all’interno di questo rapporto obbligatorio, il creditore sarà in grado di far valere ogni voce di danno emergente e/o da lucro cessante, ma non sarà in grado di interferire nel rapporto con il Fisco per i fini che qui interessano.

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