Imposte

Imu-Tasi, 5 anni ai Comuni per i controlli

di Luigi Lovecchio

Alla vigilia della scadenza del 16 giugno, è utile ricordare che i controlli dei Comuni in materia di Imu e Tasi sono regolati da una disciplina comune, recata nell’articolo 1, commi 161 e seguenti, della legge 296/2006. Anzitutto, per i tributi locali non è di norma ammessa l’irrogazione di una sanzione tramite diretta iscrizione a ruolo. Allo scopo, occorre sempre la previa emissione di un atto di accertamento o di contestazione, anche nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di pagamento. Nel comma 161 della legge 296, infatti, che costituisce legge speciale, è disposta la notifica di avvisi di accertamento per omessi, parziali o tardivi pagamenti delle imposte.

La scadenza per l’effettuazione dei controlli, posta a pena di decadenza, è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione. Le sanzioni applicabili, con riferimento alle violazioni dichiarative, variano dal 50 al 100%, per l’infedeltà della denuncia, e dal 100 al 200%, in caso di omissione. Al riguardo, secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza, la violazione si reitera di anno in anno, anche oltre il primo, sino a quando il contribuente non rimedia presentando la denuncia corretta. Ciò comporta che la sanzione per le violazioni dichiarative può essere irrogata per più annualità.

Le violazioni dell’obbligo di pagamento invece sono disciplinate dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997 . Pertanto, in caso di pagamenti effettuati con ritardi non superiori a 14 giorni, la sanzione sarà pari all’1% per ogni giorno di ritardo. Per ritardi da 15 a 90 giorni, la sanzione è quella del 15%. Dal novantunesimo giorno, la sanzione è quella ordinaria del 30%.

Sotto il profilo della individuazione della tipologia di violazione, si ricorda che nella stragrande maggioranza dei casi l’obbligo dichiarativo non sussiste. Perché con il sistema di interscambio dei dati catastali molte delle informazioni necessarie al comune sono acquisibili d’ufficio, senza collaborazione del contribuente. Nella generalità dei casi, dunque, la violazione contestabile sarà quella relativa all’obbligo di pagamento.

Così, in caso di irregolare pagamento dell’Imu/Tasi riferito all’acquisto di una unità immobiliare censita, l’unica sanzione irrogabile sarà quella dell’omesso o tardivo pagamento, poiché il contribuente non avrebbe dovuto dichiarare il suddetto acquisto.

Al contrario, in ipotesi di acquisto di un’area edificabile, l’obbligo dichiarativo iniziale sussiste, poiché bisogna indicare il valore di mercato al 1° gennaio dell’anno che non è detto coincida con il prezzo dichiarato nell’atto di trasferimento. In tale eventualità, i controlli potranno sfociare anche nella contestazione di illeciti dichiarativi.

La sanzione per la violazione dell’obbligo di pagamento, inoltre, non si aggiunge mai a quella riferita agli obblighi dichiarativi, qualora l’illecito riscontrato dal comune derivi da questi ultimi. Tornando all’esempio delle aree edificabili, qualora il comune abbia riscontrato un valore dichiarato inferiore a quello di mercato, l’avviso di accertamento conterrà l’irrogazione della sola sanzione dal 50 al 100% dell’imposta dovuta e non anche quella del 30%, riferita all’omesso pagamento. Questo, per un evidente duplice ordine di ragioni. La prima risiede nella circostanza che, in realtà, l’illecito commesso dal contribuente è solo quello della infedele denuncia che assorbe, per il principio di specialità, quello afferente al versamento dell’imposta. A ciò si aggiunga il chiaro disposto dell’articolo 1, comma 695, legge 147/2013, applicabile alla Iuc nella sua interezza, a mente del quale la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, si applica solo all’imposta risultante dalla dichiarazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©