Interessi nel costo dei beni deducibili nel 30% del Rol
Interessi passivi inclusi nel costo dei beni deducibili nei limiti del 30% del Rol. È una delle novità dello schema di Dlgs approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 9 agosto in attuazione della direttiva Ue 2016/1164 del 12 luglio 2016, direttiva antiabuso (Atad, ossia anti-tax avoidance directive), modificata dalla direttiva 2017/952 del 29 maggio 2017 sui disallineamenti da ibridi.
La direttiva intende uniformare in ambito Ue le norme di contrasto all’elusione fiscale . L’ obiettivo si snoda in 5 ambiti di intervento:
clausola generale antielusiva (che non viene toccata dallo schema di decreto);
deducibilità degli interessi passivi;
exit tax;
disposizioni Cfc;
disallineamenti da strumenti ibridi (hybrid mismatches).
Sulla deducibilità degli interessi passivi, la disciplina italiana oggi esistente è già allineata con la prescrizione vincolante della direttiva, ovvero l’introduzione di un limite pari al 30% del reddito operativo lordo (Rol). Tale limite è ritenuto idoneo a scoraggiare le pianificazioni fiscali basate sul pagamento di interessi eccessivi nell’ambito dei gruppi. Tuttavia, lo schema di decreto introduce ulteriori modifiche all’articolo 96 del Tuir. In primo luogo, tra gli interessi passivi soggetti al limite del 30% del Rol sono ricompresi anche quelli capitalizzati sul costo dei beni, ad oggi deducibili senza limiti. Gli interessi passivi sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi (ma a condizione che questi siano imponibili) e, per l’eccedenza, nei limiti del Rol, con riporto dell’eccedenza senza limiti temporali.
Il Rol resta definito come differenza tra il valore e i costi della produzione all’articolo 2425 del Codice civile, lettere A) e B) con esclusione degli ammortamenti (materiali ed immateriali) e dei canoni di leasing, ma, in conformità alla direttiva, i valori andranno assunti nei limiti degli importi fiscalmente rilevanti. È inoltre eliminata la necessità di sterilizzare i componenti di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda. In caso di eccedenza di interessi attivi rispetto ai passivi, la differenza è riportabile a nuovo (riporto ad oggi non consentito), mentre si introduce un limite di 5 anni (previsto dalla direttiva) per il riporto delle eccedenze di Rol. Cambia la definizione di interessi. Sono quelli:
qualificati come tali dai principi contabili adottati (Ias o Oic);
per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni fiscali di raccordo della disciplina Ias e Oic,
che derivano da un’operazione o rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o contenente una componente di finanziamento significativa.
Rientrano tra gli interessi (attivi o passivi) anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti di capitale, sono integralmente imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all’erogante.
Il capo IV dello schema di Dlgs disciplina i disallineamenti da ibridi: sono definiti come situazioni di doppia non imposizione o di deduzione senza inclusione che si realizzano per la diversa qualificazione giuridica che assumono determinati flussi (o entità) e in presenza dei quali lo schema recepisce le regole di deducibilità/imponibilità della direttiva Atad 2. È espressamente previsto che i benefici Ace non determinano mai disallineamenti da ibridi.
Lo schema di Dlgs sulla disciplina antielusiva