Imposte

Irap, il beneficio determinabile solo a posteriori

L’ammontare non può eccedere il 40% (50% per gli Isa) dell'imposta dovuta

di Luca De Stefani

Per le istruzioni del modello Irap 2021, relativo al 2020, l’ammontare del primo acconto figurativo Irap per il 2020, non versato in applicazione dell’articolo 24 del Dl 34/2020, ma da scomputare dall’imposta per determinare l’Irap effettivamente dovuta di competenza del 2020, «non può mai eccedere» il 40% (o il 50% se il contribuente applica gli Isa) «dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020». È stata confermata, pertanto, la posizione della circolare 27/2020 che non consente di scontare tutta la prima rata Irap calcolata con il metodo storico (sull’Irap 2019), in caso di Irap 2020 (prima della suddetta differenza) inferiore all’Irap dovuta per il 2019 (dopo l’«abbuono» del saldo 2019).

L’articolo 24 del Dl 34/2020 ha previsto che, per ricavi o compensi, non superiori a 250 milioni nel 2019, non sia «dovuto il versamento della prima rata dell’acconto» dell’Irap relativa al 2020. Questa prima rata da non pagare è quella calcolata «nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, dpr 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124», pertanto, va considerato il diverso metodo di ripartizione dell’acconto tra la prima e la seconda rata, previsto per le Pmi con gli Isa e per le altre imprese. In particolare, per queste ultime, la prima rata è pari al 40%, mentre è pari al 50% per le Pmi con gli Isa, indicate nell’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, Dl 34/2019.

Secondo la circolare 27/2020, paragrafo 1.2, però, il primo acconto «figurativo» da sottrarre non può mai eccedere il 40% (o il 50% solo per le Pmi con gli Isa) «dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico», «sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere». Quindi, se l’imposta dovuta nel 2020 (ad esempio, 200 euro) è inferiore a quella del 2019 (ad esempio, 1.000 euro), la base di calcolo del primo acconto «figurativo» da sottrarre non è più l’imposta storica del 2019 (1.000 euro), ma quella del 2020 (200 euro), facendo ridurre l’acconto «figurativo» da sottrarre (ad esempio, per i soggetti non Isa) da 400 euro (40% di 1.000 euro) a 80 euro (40% di 200 euro).

Questa posizione delle Entrate rende, di fatto, il beneficio determinabile solo a posteriori, cioè solo dopo la chiusura del periodo d’imposta 2020, in quanto solo in questo momento si è in grado di determinare l’entità dell’acconto dovuto. Inoltre, questa tesi è stata criticata dalla circolare Assonime del 24 giugno 2020, n. 12 (oltre che dalla nota di aggiornamento di Confindustria del 25 maggio 2020), la quale ha proposto la tesi secondo la quale «l’Irap dovuta per il 2020» dovesse «essere ridotta dell’importo della prima rata di acconto calcolata con il metodo storico». Per questa tesi, tornando nell’esempio precedente, con imposta dovuta nel 2020 (prima dello scomputo della prima rata figurativa) pari a 200 euro e quella del 2019 pari a 1.000 euro, il primo acconto «figurativo» da sottrarre, calcolato sull’imposta storica del 2019 di 1.000 euro, dovrebbe essere di 400 euro (40% di 1.000 euro). Naturalmente, senza consentire però la generazione di un credito d’imposta per 200 euro (400 – 200). Infatti, «trattandosi di una somma non effettivamente versata, laddove la prima rata di acconto oggetto di sgravio risulti maggiore rispetto all’Irap complessivamente dovuta per il 2020, l’eccedenza non potrà dar luogo a crediti di imposta di alcun tipo» (Assonime 12/2020).

Le istruzioni al modello Irap 2021, però, hanno confermato quanto detto nella circolare del 19 ottobre 2020, n. 27/E, paragrafo 1.2.

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