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Isa 2021, il paradosso degli esclusi senza i vantaggi del regime premiale

Gli esoneri del Dm 2 febbraio e quelli deliberati il 9 aprile dalla Commissione esperti escludono i più virtuosi

di Gian Paolo Ranocchi

Niente regime premiale per i contribuenti che rientreranno nelle cause di esclusioni Isa previste per la crisi economica conseguente all’emergenza Covid. Il discorso vale tanto per gli esoneri 2021 (anno d’imposta 2020) già stabiliti dal Dm Economia 2 febbraio 2021 quanto per la nuova causa di esclusione approvata dalla Commissione degli esperti nella riunione del 9 aprile e che ora dovrà essere ratificata dal Mef.

I vantaggi del regime premiale

Ma facciamo un passo indietro. Il valore aggiunto degli Isa è dato dal possibile accesso al regime premiale. Vediamo nel dettaglio i possibili vantaggi.

Visto di conformità per compensazioni: l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive.

Visto di conformità per rimborsi: l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia fideiussoria per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui.

Società di comodo: l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 724/1994, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del Dl 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011.

Accertamenti da «presunzioni semplici»: l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973, e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, del Dpr 633/1972.

Decadenza dei termini per l’accertamento: l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr 633/1972.

Esclusione dal redditometro: l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del Dpr 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Alcune di queste agevolazioni sono di modesta portata (ad esempio, l’esclusione da redditometro), altre, invece, possono, in taluni casi, rivestire un certo interesse. Ci riferiamo, in particolare, all’esclusione dal regime delle cosiddette società di comodo ed in perdita sistematica e dal sistema di accertamento analitico-induttivo, ancora piuttosto in voga soprattutto nell’ambito delle piccole partite Iva (imprese o lavoratori autonomi) e, in termini di risparmio economico, all’esonero dall’apposizione del visto di conformità.

Le cause di esclusione per il Covid

Il Dm dello scorso 2 febbraio ha previsto una serie di nuove cause di esclusione dagli Isa per il periodo d’imposta 2020, legate agli effetti della pandemia da Covid 19. A queste ora è destinata ad aggiungersi una nuova causa di esclusione (approvata, come anticipato, dalla Commissione degli esperti del 9 aprile) che interesserà 82 codici Ateco (si veda l’articolo) per i quali, a seguito di specifiche analisi sui dati delle liquidazioni periodiche Iva e della fatturazione elettronica, più della metà dei contribuenti presenta nel 2020 una contrazione superiore al 33% dell’imponibile rispetto all’anno d’imposta precedente.

Le esclusioni, invece, già stabilite dal Dm del 2 febbraio 2020 riguardano i contribuenti che:

• hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;

• hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;

•esercitano in via prevalente un’attività rientrante fra gli 85 codici attività Ateco per i quali per l’anno d’imposta 2020 è stata prevista la non applicazione degli Isa.

LA MAPPA DEGLI ESONERI

Ne consegue che il punteggio che scaturirà dall’applicazione degli Isa nella prossima dichiarazione dei redditi, sarà, in presenza di una di queste cause di esclusione, irrilevante ai fini della fruibilità del regime premiale pur restando l’obbligo anche per i soggetti esclusi, di presentare il modello Isa ai soli fini statistici.

Il paradosso

In questo scenario non possiamo che constatare che le partite Iva virtuose che pur in presenza dei pesanti effetti negativi in termini economici causati dalla pandemia sono riuscite a mantenere una gestione redditualmente virtuosa della loro attività ottenendo quindi un punteggio dall’Isa di appartenenza elevato, non potranno fruire del regime premiale con tutti i riflessi negativi che ne conseguono, anche sul piano economico.

Si pensi, ad esempio, alla possibilità che ci sarebbe stata di evitare il costo per l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto terzo a questo abilitato, per poter utilizzare un credito fiscale dichiarativo in compensazione.Immaginiamo che la sterilizzazione degli effetti degli Isa per coloro che si trovano in una delle cause di esclusione citate, sia dovuta al fatto che nelle situazioni previste da Dm, il punteggio di affidabilità ottenuto non può essere considerato significativo in quanto costruito su modelli statistici diversi.

La flessibilità necessaria

Ciò non toglie, però, che in un periodo di grande difficoltà quale è quella in cui ci troviamo, un gesto di flessibilità a favore delle partite Iva che applicano gli Isa poteva essere un bel segnale. Bastava per questo rendere “opzionale” l’applicazione degli Isa anche in presenza di una delle cause di esclusione citate, consentendo, a chi otterrà un punteggio utile alla fruizione del regime premiale, di potersene comunque avvalere. Sarebbe costato poco o molto poco all’Erario e ne sarebbe scaturita un’immagine, una volta tanto, di un Fisco un po’ più sensibile alle difficoltà delle partite Iva.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24