La disciplina sul distacco del personale, alla luce dell’orientamento della Corte di Giustizia europea e della conseguente abrogazione del comma 35 dell’articolo 8 legge 67/1988, si allinea al principio Ue di corrispettività: anche i rimborsi spese sono soggetti a Iva quando esiste un nesso sinallagmatico tra prestazione e controprestazione. Giurisprudenza e recente prassi, tra cui la circolare 5/E del 2025, contribuiscono a definire con maggiore precisione l’ambito di applicazione del nuovo quadro normativo. Infine, da ultimo, la risposta ad interpello dell’agenzia delle Entrate n. 261/2025 ha escluso l’applicazione dell’Iva sui rimborsi da enti pubblici per permessi retribuiti concessi a dipendenti con cariche elettive, poiché tali rimborsi non configurano prestazioni di servizi.

Articolo 8, comma 35, legge 67/1988; Sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19; Articolo 16 ter Dl 131/2024; Risposta ad interpello agenzia delle Entrate 9 ottobre 2025, n. 261

Ai fini Iva, la nozione di “distacco del personale” deve essere analizzata in relazione al rapporto tra onerosità della prestazione e corrispettività delle controprestazioni.

L’articolo 8, comma 35, legge 67/1988 disponeva che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato il solo rimborso del relativo costo”.

La giurisprudenza, in particolare la Corte di Giustizia, è intervenuta sul tema già nel 2020. Ad ...

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