L’albo gestori della crisi considera anche gli incarichi più prossimi
Circolare della Giustizia: per il primo popolamento rilevanti le nomine fino al 15 luglio 2022
Dopo le Faq che avevano diradato alcuni dubbi interpretativi sull’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza delle imprese, il ministero della Giustizia, sollecitato dagli ordini professionali, interviene con una circolare sul requisito alternativo ai fini del primo popolamento e obblighi formativi.
Nel prendere atto che la ratio della norma era chiaramente intesa a escludere incarichi troppo in là nel tempo, segno di una professionalità non più attuale, il Ministero ritiene non in conflitto con questa conferire rilevanza agli incarichi cronologicamente più prossimi alla concreta istituzione dell’albo, senza tuttavia pregiudicare chi soddisfi il requisito alternativo vantando due nomine collocate esattamente nel quadriennio decorrente a ritroso dal 16 marzo 2019. Ne consegue che gli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo sono quelli conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.
Dalla lettura combinata dei commi dell’articolo 4 del dm 24 settembre 2014 n. 202 poteva ritenersi che, benché i consulenti del lavoro siano legittimati a iscriversi all’albo, purtuttavia gli ordini professionali dei medesimi – a differenza di quanto avviene per gli avvocati e i commercialisti ed esperti contabili – non figurassero tra gli enti che, pur in convenzione con università pubbliche o private, potessero erogare corsi di formazione ai fini dell’iscrizione all’albo. Nel riconoscere che una siffatta interpretazione, pur se astrattamente sussumibile nel testo della norma, finirebbe per produrre un’evidente stortura con un’irragionevole disomogeneità tra il novero ristretto di professionisti legittimati a iscriversi all’albo e quello degli ordini professionali legittimati a erogare la formazione iniziale, viene chiarito che sono legittimati a erogare la formazione iniziale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro ove stipulino apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge. Per motivi di coerenza sistematica, ricorrendo a una interpretazione estensiva, si include tra gli enti erogatori dell’aggiornamento biennale pur in assenza di convenzione con università pubbliche o private, anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge.
«Grande soddisfazione» è stata espressa a margine dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, secondo cui è «salvo l’intento del legislatore di conferire rilevanza agli incarichi cronologicamente più prossimi all’istituzione dell’albo, senza tuttavia pregiudicare coloro che soddisfino il requisito alternativo vantando due nomine collocate nel quadriennio individuato dalla norma».