Imposte

L’ammortamento resta l’opzione migliore anche se a 50 anni

L’allungamento del periodo introdotto dalla legge di Bilancio pesa sui conti 2021

di Luca Gaiani

Deduzione di marchi e avviamenti in 50 anni al test delle opzioni alternative. Le società hanno rivalutato marchi o riallineato avviamenti ai sensi del decreto Agosto, e si interrogano, chiudendo i conti 2021, sull’opportunità di adottare una delle chance offerte per evitare il prolungamento fino al 2070 del periodo di deducibilità fiscale. Sia il pagamento della maggiore imposta sostitutiva che la revoca degli effetti fiscali non paiono peraltro particolarmente convenienti.

Marchi a 50 anni

La legge di Bilancio 2022 (la n. 234/2021) ha modificato retroattivamente il regime di rivalutazioni e riallineamenti di marchi e avviamenti effettuati ai sensi dell’articolo 110 del Dl 104/2020, portando l’arco temporale delle deduzioni da 18 a 50 anni. Le imprese che in queste settimane stanno avviando la chiusura dei bilanci devono valutare gli impatti anche contabili delle diverse opzioni che la legge mette a disposizione.

La prima è subire la nuova penalizzazione, mantenendo il regime di deduzione su 50 anni. Prima, le società godevano di un beneficio dell’1,55% all’anno (un 18esimo del 27,9% sulle deduzioni) a fronte dell’onere del 3% di imposta sostitutiva; il punto di pareggio oneri-benefici si otteneva quindi al secondo anno di ammortamento. La legge 234 lo sposta al sesto anno. Il tax benefit annuo diventa infatti dello 0,558% (un 51esimo del 27,9%). Lo slittamento temporale genera, nei primi 20 anni (periodo massimo di ammortamento civilistico), differenze temporanee (indeducibilità della quota che eccede il 2%) per le quali occorrerà stabilire la possibilità di iscrivere le imposte anticipate secondo il criterio di recuperabilità previsto dal documento Oic 25.

Le vie di uscita

Per evitare la penalizzazione la norma lascia due alternative. Entrambe assai poco attraenti, però.

La prima consente di congelare la deduzione su 18 anni versando una ulteriore imposta sostitutiva (9%, 11% e 13% per rivalutazioni rispettivamente fino a 5 milioni, tra 5 milioni e 10 milioni e oltre 10 milioni). Così il maggior costo della sostitutiva riduce il tax benefit in modo più che proporzionale rispetto al contenimento dell’arco temporale che permette. Ciò comporta che il punto di pareggio oneri-benefici si collocherà tra l’ottavo e l’undicesimo anno, ben oltre il sesto anno di chi mantiene il regime di 50 anni.

La seconda alternativa è revocare, anche solo in parte, gli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento. A fronte del modesto rimborso dell’imposta del 3%, chi ha rivalutato i marchi dovrà iscrivere un fondo imposte differite del 27,9% (stornando poi l’imposta sostitutiva del 3%) che ridurrà la riserva nel bilancio 2020, abbattendo il patrimonio netto. Le quote di ammortamento iscritte nel conto economico dal 2021 in avanti saranno inoltre indeducibili.

Tirando le somme, la scelta più conveniente pare tenersi la rivalutazione al 3%: anche se spalmata su 50 anni, continua a generare benefici non trascurabili.


LE QUATTRO POSSIBILITÀ


1. Imposta sostitutiva

Opzione
Versamento dell'imposta sostituiva sulle operazioni straordinarie (articolo 176 del Tuir), al netto dell'importo già liquidato nel modello Redditi 2021

Pro
Si mantiene la deduzione fiscale della rivalutazione o del riallineamento in 18 anni (che diventa del 5,56% dal 2021 al 2038) anziché portarla a 50 anni (2% dal 2021 al 2070)

Contro
Il costo della rivalutazione cresce a dismisura: dal 3%, rispettivamente, al 12% (per operazioni fino a 5 milioni), 14% (tra 5 e 10 milioni), 16% (oltre 10 milioni)

Convenienza
Scarsa. Il risparmio fiscale scende dal 24,9% (50 anni) al 15,9%, 13,9% e l'11,9% (18 anni). Punto di pareggio tra 8° e 11° anno


2. Revoca effetti fiscali

Opzione
Per evitare la penalizzazione dei 50 anni, si può anche revocare l'opzione per il riconoscimento fiscale di rivalutazione e per riallineamento: la rivalutazione è solo civilistica

Pro
Si ottiene il rimborso dell'imposta sostitutiva del 3%, secondo modalità che verranno stabilite da un successivo provvedimento delle Entrate

Contro
Le quote di ammortamento dei maggiori valori non sono deducibili. È necessario iscrivere le imposte differite a riduzione della riserva

Convenienza
Non c'è alcuna convenienza. Il modesto rimborso di imposta sostitutiva genera impatti negativi dirompenti sul bilancio


3. Restare fermi

Opzione
Rinuncia ad esercitare un'opzione alternativa: restano quindi la rivalutazione o il riallineamento, con l'imposta sostitutiva del 3% e portati a 50 anni

Pro
Resta il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio, con pagamento di un onere estremamente contenuto

Contro
La deduzione fiscale dei maggiori importi passa a 50 anni. Dubbi sull'iscrizione di imposte anticipate sulle differenze tra quota civile e quota fiscale

Convenienza
Opzione generalmente più conveniente. Il beneficio fiscale resta estremamente alto. Punto di pareggio al 6° anno

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