L’atto di dotazione che costituisce il trust non è tassabile
Sembra un ennesimo sviluppo della Cassazione sulla tassazione dell’atto di dotazione del trust la decisione contenuta nella sentenza 15453 del 7 giugno. Si tratta, infatti, di un atto che «non esprime capacità contributiva» né per il disponente né per il trustee, in quanto la «capacità contributiva prende consistenza solo quando la funzione del trust viene attuata».
La sentenza è riferita a un trust con il quale è stato costituito un «vincolo su beni» di una «massa fallimentare, finalizzato alla» loro «gestione e liquidazione», per il «soddisfacimento dei creditori» di una società fallita. La estrema sinteticità non permette di comprendere se la sua motivazione valga per qualsiasi tipo di trust o solo per i trust di garanzia (come quello giudicato con la sentenza 15453) e, cioè, i trust che realizzano una transitoria situazione di proprietà in capo al trustee, funzionale alla liquidazione dei beni in trust, al fine di ricavare finanza per soddisfare i creditori.
In effetti, la sentenza 15453 usa espressioni assai generali, senza ancorarle al caso concreto oggetto di giudizio (e che quindi paiono utilizzabili per qualsiasi tipo di trust): essa afferma, infatti, che l’atto di dotazione di un trust non costituisce un trasferimento tassabile, «in quanto i beni oggetto dell’atto di dotazione entrano nella sfera giuridica del trustee», in modo limitato «(stante l’obbligo di destinazione, che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo», cosicché il trustee non ottiene «quell’effettivo arricchimento a cui si correla l’applicazione dell’imposta» di donazione.
D’altro canto, non si può dimenticare che la Cassazione si è, di recente, variamente articolata. Assodato che vi è stabilità di vedute sul punto che il trust autodichiarato non è tassabile (decisioni 31445/2018 e 734/2019), quanto, invece, al trust traslativo:
una corrente minoritaria ne ha ritenuto la non tassabilità per carenza di capacità contributiva (decisioni 21614/2016 e 1131/2019);
la corrente numericamente maggioritaria ne ha sostenuto invece la tassazione con l’imposta proporzionale di donazione; in quest’ultimo ambito, si sono però rilevate una decisione che ha dichiarato applicabile l’imposta proporzionale di donazione in ogni caso (la 13626/2018) e una pluralità di decisioni che hanno dichiarato applicabile l’imposta proporzionale di donazione solo se si tratta di trust con attribuzioni di natura non transitoria (31445-31446/2018 e 734/2019). Questi ultimi trust di natura non transitoria dovrebbero essere, ad esempio, i trust finalizzati a organizzare un passaggio generazionale.
Al cospetto della sentenza 15453/2019 appena pronunciata, si tratta dunque di capire se essa vada a rafforzare quella che si è definita sopra come corrente minoritaria oppure se essa, in effetti emanata in relazione a un trust di garanzia, vada invece collocata all’interno della corrente maggioritaria.