L’estremo rimedio dell’accesso in sede
Equitalia, ex agente della riscossione, in attesa di poter accedere alla banca dati dell’Inps e all’Anagrafe dei rapporti che renderanno più agevole acquisire le informazioni necessarie all’avvio di misure esecutive, finora ha comunque potuto avviare pignoramenti presso terzi grazie ai dati acquisiti mediante gli «accessi patrimoniali» svolti in proprio o, per i casi più delicati, congiuntamente ai militari della Guardia di finanza.
In caso di importi iscritti a ruolo complessivamente superiori a 25mila euro e non pagati da debitori titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, i funzionari di Equitalia – previa autorizzazione del direttore generale – fino al giugno scorso hanno potuto accedere direttamente presso la sede del contribuente moroso, per visionare e acquisire copia di tutta la documentazione utile a individuare l’importo dei crediti di cui sono titolari nei confronti di soggetti terzi (in base a quanto è stato stabilito dall’articolo 35, comma 25-bis, del decreto legge 223/2006).
Ad esempio, i dati dei clienti a cui sono state emesse fatture di vendita, l’importo dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi, le informazioni sull’esistenza di conti correnti detenuti dal debitore, eccetera.
Sempre ai medesimi fini, Equitalia ha inoltre avuto accesso a tutti i restanti dati rilevanti, presentando – anche in via telematica – specifica richiesta ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti tali dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
Inoltre, per le situazioni con profili di rischio più elevati ai fini del recupero delle somme dovute, l’ex agente della riscossione ha potuto contare sulla collaborazione della Guardia di finanza grazie alla stipula di apposite convenzioni per effettuare gli accessi patrimoniali. Per l’esercizio delle attività di riscossione – come previsto dall’articolo 3, comma 5, del Dl 203/2005 – il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri sanciti in materia di verifiche fiscali, può infatti attuare forme di collaborazione proprio con l’agente della riscossione.
Sia nel caso di accessi in proprio, sia nel caso di accessi congiunti con i militari della Guardia di finanza, la finalità è sempre stata quella di acquisire le scritture contabili (registri Iva, libro giornale, registro dei beni ammortizzabili, bilancio, inventario o altro rendiconto periodico, conti di mastro aggiornati, fatture, eccetera) tenute dal contribuente in relazione all’ultimo periodo di imposta chiuso e a quello in corso, al fine di poter risalire alle attività patrimoniali esistenti al momento dell’accesso, nonché ai crediti vantati verso i clienti e non ancora riscossi.
Non solo. Nelle situazioni più gravi, in cui il rischio di manovre distrattive da parte del debitore è stato ritenuto concreto e fondato, Equitalia si è avvalsa della Guardia di finanza anche per gli accertamenti patrimoniali.
Nell’ambito delle convenzioni, pertanto, finora è accaduto che – su richiesta dell’ente della riscossione – la Guardia di finanza, in veste di polizia giudiziaria e sotto la propria responsabilità nella conduzione delle verifiche, ha effettuato accessi congiunti al personale dipendente di Equitalia, acquisendo e ispezionando la contabilità e adottando, in alcuni casi, i provvedimenti di recupero coattivo da far valere sulle disponibilità individuate nel corso dei controlli. Così da evitare possibili rischi di manovre distrattive o tentativi di occultamento di beni da pignorare.