Imposte

L’holding d’impresa accende i fari sulla protezione del patrimonio

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di Stefano Cingolani


Trattamento fiscale simmetrico con la pex. La holding company è una tipologia di società che detiene partecipazioni in una o più aziende attraverso il possesso di una quota del capitale. Le azioni o quote spesso rappresentano la parte maggioritaria del capitale sociale, quindi vi sarà un vero e proprio controllo sulle operative.

Le holding possono essere «pure o finanziarie» che detengono in modo statico la proprietà del gruppo; vi sono poi le holding «operative o dinamiche» che gestiscono attivamente le aziende, partecipando alla pianificazione strategica e alla gestione dei processi decisionali. Troviamo poi le holding «miste o industriali» che, oltre a possedere le partecipazioni, esercitano una specifica attività d’impresa; detta attività potrebbe anche attenere al settore immobiliare.

Molteplici possono essere le finalità che conducono alla creazione di una holding; riduzione dei rischi, proteggendo il patrimonio dell’imprenditore e della sua famiglia; razionalizzazione del controllo societario, allontanando i conflitti dalle società operative; ottimizzazione dei flussi finanziari con i soci persone fisiche e con le partecipate operative; razionalizzazione della gestione finanziaria del gruppo, facilitazione di operazioni straordinarie, gestione del passaggio generazionale e della successione.

Le holding presentano inoltre diverse peculiarità fiscali, che in molteplici casi possono risultare vantaggiose. Considerato infatti che i ricavi tipici sono i dividendi distribuiti dalle partecipate e le (auspicate) plusvalenze ritratte dalla cessione delle partecipazioni, occorre tener presente il regime della participation exemption.

La pex italiana introduce una sorta di democratizzazione del concetto di holding, per cui non sono richiesti particolari requisiti circa le percentuali di possesso o il capitale investito nelle partecipate, sia per la detassazione (parziale) dei dividendi percepiti, che riguardo il realizzo di plusvalenze rinvenienti dalla cessione di partecipazioni.

Anche per ciò che concerne l’holding period, il regime italiano non prevede un periodo minimo di detenzione in relazione alla percezione dei dividendi, mentre è richiesto il periodo minimo di possesso di un anno affinché possa applicarsi l’attrazione al reddito della società nella misura del 5 per cento sulle plusvalenze realizzate, con una tassazione effettiva pari a circa l’1,2 per cento. La participation exemption persegue la finalità di eliminare la doppia tassazione economica dei dividendi e assicura la simmetria di trattamento fiscale tra plusvalenze e minusvalenze, in linea con quanto previsto in ambito europeo.

È possibile effettuare la costituzione della holding con il conferimento delle partecipazioni nelle società operative, in precedenza detenute direttamente dai soci persone fisiche. Lo scambio di partecipazioni è uno degli strumenti più validi per la costituzione di una holding di famiglia e detti conferimenti possono essere effettuati, nel rispetto di determinate condizioni, in continuità di valori.

Per evitare aggravi burocratici, come l’invio delle comunicazioni previste per gli intermediari finanziari, e appesantimenti fiscali, quali incrementi di Ires, Irap, etc., la soluzione più opportuna appare quella di mantenere il valore delle partecipazioni al di sotto del 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, in tal senso si esprime anche lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva antielusione Atad 2016/1164 (Anti Tax Avoidance Directive), attualmente all’esame delle Camere dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri dello scorso 8 agosto.

Per approfondire: Holding d’impresa: gestione finanziaria e ottimizzazione fiscale a tutela del patrimonio in Norme&Tributi Mese 9/2018

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