Controlli e liti

La bancarotta si allarga agli accordi di ristrutturazione con il no del Fisco

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di Giovanni Negri

Bancarotta più ampia sugli accordi di ristrutturazione. È una delle novità inserite nell’ultima versione del decreto legislativo che oggi approderà in Consiglio dei ministri per il via libera definitivo. Se è vero che nella delega non era prevista anche la riscrittura della parte penale, materia che comunque il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha dichiarato pubblicamente di volere affrontare, tuttavia una serie di misure che modificano la disciplina della bancarotta sono state inserite.

Tra queste (oltre alla presa d’atto della recente sentenza della Corte costituzionale sulla durata delle pene accessorie alla bancarotta), accogliendo un’osservazione della Camera, c’è l’applicazione dei reati di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta ai manager, ai sindaci e ai liquidatori, nell’accordo di ristrutturazione omologato malgrado la contrarietà dell’amministrazione finanziaria.

Quest’ultima possibilità, che rappresenta uno scostamento significativo del decreto messo a punto dall’ufficio legislativo della Giustizia rispetto al testo elaborato dalla commissione Rordorf, è disciplinata dalla norma che obbliga il giudice a omologare l’accordo, anche se il Fisco si oppone, in tutti i casi in cui l’alternativa della liquidazione condurrebbe a risultati peggiori. A corroborare il confronto anche la relazione del professionista indipendente.

Previsione importante, che potrebbe dare un impulso significativo alla via della ristrutturazione del debito, ma che poteva prestare il fianco a un utilizzo strumentale dell’istituto per evitare le gravi conseguenze dell’applicazione della disciplina dei reati di bancarotta nei casi di dissesto dell’impresa provocato da gravi condotte di frode fiscale o comunque sistematiche omissioni di pagamento delle imposte, come testimoniato in Parlamento dall’audizione di alcuni tra i magistrati più esperti nella disciplina della crisi d’impresa (dal pm Roberto Fontana al giudice Giovanni Nardecchia).

Oggi gli amministratori di una società che, per esempio, svolge funzione di “cartiera” oppure accumula debiti fiscali per milioni di euro evitando sistematicamente il pagamento delle imposte nel corso degli esercizi normalmente rispondono, in caso di fallimento o di concordato preventivo, oltre che dei reati fiscali anche di quelli di bancarotta fraudolenta (in particolare del delitto di cagionamento del dissesto per effetto di operazioni dolose e, soprattutto nel caso di distrazione dell’Iva non versata, del reato di bancarotta per distrazione) per i quali è previsto il carcere da 3 a 10 anni aumentabile fino alla metà in caso di danno di rilevante entità.

Con la nuova disciplina nel caso di una società con debiti fiscali per milioni di euro e senza alcun attivo o con attivo irrisorio, il giudice dovrà omologare, nonostante la mancata adesione dell’agenzia delle Entrate, un accordo di ristrutturazione che prevede il soddisfacimento dei debiti fiscali nella misura per ipotesi dell’1% perché migliore di quella prevedibile in caso di liquidazione giudiziale. Di qui la necessità di un rafforzamento del presidio penale: in caso contrario, infatti, lo strumento dell’accordo di ristrutturazione sarebbe stato utilizzato, con un costo economico per chi lo propone quanto più modesto quanto più grave il dissesto (visto che sarebbe stato sufficiente far avere alle Entrate qualcosa in più di quanto avrebbe in caso di liquidazione giudiziale), per evitare le conseguenze penali.

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