La corruzione tra privati obbliga ad aggiornare le difese «231»
Uno degli ambiti toccati dalla normativa 231/2001 è quello della corruzione fra privati, quale reato previsto dall’articolo 2635 nonché dall’articolo 2635-bis , Codice civile e richiamato dall’articolo 25-ter, comma 1, Dlgs 231/2001.
Si tratta di una fattispecie che è divenuta maggiormente centrale a seguito della riforma introdotta dal Dlgs 38/2017 con effetto dal 14 aprile 2017, che ha esteso l’ambito oggettivo e soggettivo del reato ed ha, inoltre, introdotto il nuovo reato di istigazione alla corruzione fra privati (nuovo articolo 2635-bis, c.c.).
L’introduzione della modifica normativa ha implicato una modifica dei Modelli Organizzativi e quindi oggi, a distanza di un anno dalla descritta riforma, è necessario che gli OdV abbiano potuto constatare l’intervenuto efficace recepimento delle nuove norme e comunque, in generale, l’adeguatezza del Modello rispetto al reato di corruzione e istigazione di corruzione fra privati, anche passando attraverso una nuova analisi dei rischi.
Il reato previsto dall’articolo 2635, c.c. quindi coinvolge sia il corrotto sia il corruttore, infatti il comma 1 individua tutti i soggetti agenti di una società o Enti privati che ricevono o sollecitano per sé o altri denaro o altra utilità non dovuta per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il comma 3 invece punisce con la stessa pena del corrotto chi offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate al comma 1.
Rispetto al Modello Organizzativo, al fine di condurre le verifiche di adeguatezza, va tenuto presente che le novità introdotte dal Dlgs 38/2017 sono le seguenti.
1. Il reato di corruzione tra privati è configurabile non solo nei confronti di esponente di società commerciale, ma anche nei confronti di esponente di «ente privato» (ente collettivo, persona giuridica).
2. Il soggetto corrotto può essere anche chi, nell’ambito della società o dell’ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati nel primo periodo del comma 1.
3. La corruzione attiva e passiva possono essere realizzate anche per interposta persona.
4. Sono puniti i soggetti qualificati che ricevono denaro o altra utilità «per compiere o per omettere» un atto in violazione dei loro doveri. Tale compimento od omissione può anche mancare, rappresentando piuttosto l’oggetto del dolo specifico del delitto. Nel testo introdotto dalla legge 190 il compimento o l’omissione dell’atto era, invece, elemento essenziale del delitto, causalmente collegato alla dazione/promessa di utilità.
5. Non è più necessario il «nocumento» cagionato alla società del corrotto in seguito all’atto corruttivo: il reato diventa di pericolo e non più di danno. Viene in altri termini eliminato il doppio passaggio causale prima previsto: la dazione di utilità doveva determinare il compimento/omissione dell’atto in violazione dei doveri; quest’ultimo doveva cagionare un nocumento alla società del corrotto.
6. Resta la procedibilità a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Invece, per quanto attiene l’istigazione alla corruzione fra privati prevista dall’articolo 2635-bis, c.c., questa riguarda gli stessi soggetti, ma si configura nel caso in cui il potenziale corrotto solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità che però non viene accettata o nel caso simmetrico in cui il potenziale corruttore offra denaro o altra utilità, ma l’offerta non viene accettata. Si tratta quindi di un reato che riguarda non due soggetti, ma solo il potenziale corruttore o il potenziale corrotto, a seconda dei casi.
Rispetto al tema della normativa 231, considerato che questa implica il profilo dell’interesse o vantaggio, è necessario soffermarsi sulla figura del corruttore che può con la sua azione trarre vantaggio alla società o ente (per esempio, corrompere funzionario di una società per ottenere una fornitura nonostante i prezzi offerti non siano i migliori). Quindi, i Modelli Organizzativi devono prevedere procedure idonee a ridurre gli spazi di manovra nei rapporti con funzionari o simili di società o enti, prevedendo anche regole specifiche in tema di omaggi o regalie a terzi e limitando l’uso del contante o simile.
Per approfondimenti: