Professione

La deducibilità delle spese per rinnovare lo studio professionale

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di Nicola Forte

Gli studi chiudono i battenti per le ferie estive. Ma il tempo a disposizione spesso non serve solo per le vacanze: molti professionisti ne approfittano per rinnovare e rimodernare gli ambienti. Nuove finestre, tinteggiature, condizionamento: dato che l’immobile è utilizzato come studio professionale, le spese sono sicuramente inerenti (cioè non sostenute per finalità private) e quindi deducibili dal reddito. Ma le regole fiscali, in questo caso, non sono sempre chiare.

I lavori di manutenzione degli studi professionali rientrano a pieno titolo tra gli oneri pluriennali, per i quali il Fisco ha previsto delle regole di deduzione ad hoc, contenute nell’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986).

La disciplina è cambiata dal 1° gennaio 2007: da allora le spese di manutenzione, diversamente dal passato, in molti casi non possono più essere portate in deduzione in un’unica soluzione nello stesso anno in cui avviene il pagamento.

Studi acquistati prima del 2007

Fino al 2007 solo le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati come studio professionale erano deducibili « a rate» in quote costanti nel periodo di imposta in cui erano state sostenute e nei quattro successivi. Mentre le spese ordinarie potevano essere portate in deduzione in un’unica soluzione nell’anno di pagamento. Per fare un esempio, la tinteggiatura delle pareti dello studio è classificato come lavoro di manutenzione ordinaria.

Studi acquistati dopo il 2007

Dal 2007 è scomparsa la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie. Il criterio di deducibilità è unico. L’unica differenza riguarda le spese che devono essere considerate a incremento del costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile (si veda l’articolo a fianco). Ora (a seguito dell’articolo 54, comma 2 ultimo periodo, del Tuir) gli oneri sostenuti per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili non imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono (ovvero allo studio) sono deducibili quindi «nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili». In pratica, ora c’è un plafond del 5% alla deduzione nell’anno di pagamento. Tutto il resto (ovvero il 95% della spesa) è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi. La nuova disciplina si applica alle spese sostenute per gli immobili acquistati dal 1° gennaio 2007. Facciamo l’esempio di un professionista che ha sostenuto 10mila euro di spese per la tinteggiatura dello studio:

se l’immobile è stato acquistato entro il 31 dicembre 2006 la spesa sostenuta nell’anno 2018 è deducibile in un’unica soluzione;

se l’ immobile è stato acquistato successivamente, si applica la regola del “plafond”. Ipotizzando che il costo complessivo dei beni ammortizzabili al 1° gennaio 2018 sia di 30mila euro, il limite di spesa deducibile nel 2018 è di 1.500 euro (5% di 30mila). I restanti 8.500 euro delle spese di tinteggiatura sono deducibili in cinque rate da 1.700 euro dall’anno 2019 fino al 2023.

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