La global minimum tax mette alla prova i gruppi con la dichiarazione
Verifica dei requisiti anche da gruppi interamente italiani qualora vi siano più entità costituenti che rientrano nella definizione di «costituent entities Globe»
Con la pubblicazione del decreto del 7 novembre 2025 a firma del viceministro dell’Economia Maurizio Leo, abbiamo ora la certezza che il prossimo anno avremo un modello di dichiarazione fiscale in più. Si tratta della dichiarazione annuale prevista dall’articolo 53 del Dlgs 209/2023, che dovrà essere compilata dai soggetti tenuti alla verifica dei requisiti di assoggettabilità all’imposizione integrativa (global minimum tax) e, nel caso di sussistenza di tali requisiti, al calcolo e al versamento dell’imposta. Si attende ora quindi solo la pubblicazione del modello vero e proprio e delle relative istruzioni da parte dell’agenzia delle Entrate.
In premessa occorre prestare attenzione al fatto che il modello non dovrà essere compilato solo dai grandi gruppi multinazionali. La verifica dei requisiti e l’eventuale determinazione dell’imposta dovuta, in alcuni casi, dovrà essere fatta anche da gruppi interamente italiani, qualora vi siano più entità costituenti in Italia che rientrano nella definizione di «costituent entities Globe» (si veda il successivo punto 3).
L’imposizione integrativa sarà prelevata in Italia attraverso:
1. l’imposta minima integrativa (Irr: Income inclusion rule), dovuta da controllanti localizzate nel nostro Paese di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette a una bassa imposizione facenti parte del gruppo;
2. l’imposta minima suppletiva (Utpr: Undertaxed profit rule), dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette a una bassa imposizione, quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa (Iir) in altri Paesi;
3. l’imposta minima nazionale (Qdmtt: Qualified domestic minimum top-up tax), dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette a una bassa imposizione localizzate in Italia.
La verifica dei requisiti e la dichiarazione delle tre imposte sopra citate dovrà essere effettuata attraverso il medesimo modello dichiarativo predisposto dall’agenzia delle Entrate.
In particolare, l’articolo 3 del decreto prevede:
- un unico modello di dichiarazione per i gruppi multinazionali e nazionali soggetti all’imposizione integrativa. Il modello contiene una sezione generale e prospetti specifici per imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale (comma 1);
- la sezione generale raccoglie informazioni sul soggetto che presenta la dichiarazione, sul gruppo di appartenenza e su eventuali regimi semplificati o di esclusione utilizzati nel periodo. Questa sezione va sempre compilata (comma 2);
- la controllante capogruppo, le partecipanti intermedie e le partecipanti parzialmente possedute con sede in Italia compileranno il modello indicando i dati necessari per calcolare la loro imposta minima integrativa eventualmente dovuta (comma 3);
- il soggetto individuato dal gruppo, in base all’articolo 19 o 20 del decreto legislativo, come responsabile dell’imposta minima suppletiva dovrà compilare il relativo prospetto per dichiarare l’importo dovuto in Italia (comma 4);
- il soggetto designato dal gruppo per rappresentare le entità a controllo congiunto, in base all’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo sarà responsabile della determinazione e dichiarazione dell’imposta minima nazionale e compilerà il relativo prospetto (comma 5);
- il soggetto che presenta la dichiarazione deve indicare nel modello eventuali altri soggetti del gruppo per conto dei quali agisce (per l’imposta suppletiva o nazionale) e la ripartizione dell’onere fiscale stabilita dal gruppo. L’agenzia delle Entrate sarà così informata su chi versa cosa e secondo quali criteri, fermo restando che può essere ripartita solo l’imposta effettivamente dovuta (comma 6).
All’interno di un gruppo normalmente vi sarà un solo soggetto incaricato di dichiarare e versare l’intera imposizione integrativa dovuta in Italia per l’esercizio di riferimento. Tuttavia, in gruppi più complessi, con più partecipanti parzialmente possedute o entità a controllo congiunto localizzate in Italia, potrebbero essere tenuti a presentare la dichiarazione più soggetti, ciascuno limitatamente all’imposta di propria competenza.
Veniamo ora agli impatti lato software gestionali. La platea di soggetti interessati, seppur limitata, potrebbe non essere così ristretta come poteva apparire inizialmente, in quanto potrebbe essere necessario utilizzare il nuovo modello dichiarativo anche per dichiarare la non sussistenza dei requisiti. Dovremmo quindi attendere le istruzioni ministeriali per capire esattamente il perimetro dei soggetti interessati alla compilazione del nuovo modello di dichiarazione.
Chiaramente le software house che decideranno di predisporre il modello dichiarativo saranno quelle che già ora si occupano della fiscalità delle grandi imprese e che potrebbero implementare anche solo specifiche sezioni del modello, in accordo con i propri clienti. Le valutazioni terranno poi anche conto del fatto che agenzia delle Entrate possa decidere o meno di rendere disponibile un proprio software dichiarativo.
AssoSoftware, come sempre, fornirà il necessario supporto alle aziende associate per lo sviluppo delle procedure, interfacciando l’agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui occorrerà ottenere specifici chiarimenti.







