Irpef

Somme o rendite erogate ai familiari del lavoratore deceduto: non rientrano nel reddito imponibile

 

Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in base al regolamento aziendale, al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa a seguito di morte o invalidità permanente del lavoratore non concorrono a formare reddito imponibile. A nulla rileva il fatto che le somme siano erogate in forma di capitale o di rendita: in entrambi i casi si tratta di indennità esenti. La diversa forma di corresponsione (capitale o rendita) non ne modifica la natura, per cui il reddito percepito dai beneficiari non concorre alla formazione dell’imponibile.

Vero è che l’articolo 51 del Tuir stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente (secondo cui tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare reddito imponibile), ma il Tuir prevede delle eccezioni, come quella dell’articolo 6, comma 2 del Tuir, il quale stabilisce che non sono imponibili le indennità derivanti da morte o invalidità permanente (si vedano anche le circolari ministero delle Finanze nn. 55/1999 e 326/1997).

Irpef

Straordinari degli infermieri del Ssn: flat tax del 5% anche per le «ore di pronta disponibilità»

 

L’articolo 1, comma 354, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha previsto un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%, da applicare ai compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del Ccnl del Comparto sanità, triennio 2019/2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Ssn.

Con la risposta in esame l’agenzia delle Entrate afferma – adeguandosi al parere dell’Ufficio legislativo e del ministero della Salute – che ai compensi spettanti agli infermieri per le «ore di pronta disponibilità» si applica l’imposta sostitutiva, nella misura del 5%.

Con questa precisazione viene rettificata la risposta interpello 27 ottobre 2025, n. 272, precisando che la suddetta imposta sostitutiva si applica ai compensi erogati per le «ore di pronta disponibilità», mentre non si applica ai compensi erogati per le «prestazioni svolte in sede elettorale» (in quanto sono dirette a fronteggiare esigenze di carattere elettorale e non quelle proprie della struttura sanitaria e, dunque, non rientrano, in alcun modo, nello svolgimento della prestazione lavorativa infermieristica).

Iva

Cessione di case prefabbricate: si applica l’esenzione solo se il venditore non è l’impresa costruttrice

 

Alla cessione di case prefabbricate modulari «chiavi in mano» (pronte all’uso, complete di impianti e rifiniture) a una persona che non si qualifica come soggetto passivo si applica il regime naturale di esenzione Iva (articolo 10, comma 1, n. 8-bis), Dpr 633/1972), in quanto tali manufatti sono assimilati ai beni immobili, come prevede l’articolo 13-ter, lettera b), regolamento Ue 282/2011 (si considera come bene immobile «qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile»). Anche secondo le note esplicative della Commissione Ue sui servizi relativi a beni immobili si considerano beni immobili i fabbricati non agevolmente smontabili né rimovibili dal suolo. Anche le case prefabbricate, pur teoricamente mobili, possono rientrare nella nozione di immobili quando sono:

- destinate a uso permanente;

- fissate al suolo in modo stabile, richiedendo strumenti e competenze specialistiche per la rimozione;

- collegate ad impianti e posizionate su fondazioni, anche solo appoggiate, purché stabili nel tempo.

Nel caso di specie, le operazioni di smontaggio della casa modulare richiedono l’impiego di mezzi specifici (come gru, camion, ecc.) e personale qualificato, al pari di quanto avvenuto per le attività di installazione al suolo. Di conseguenza, l’agenzia delle Entrate conclude che le case modulari in esame devono essere considerate beni immobili.

Nel caso oggetto di interpello, la società venditrice (istante) è residente all’estero e produce case modulari interamente assemblate in stabilimento e comprendenti impianti elettrici, idraulici, fognari, ventilazione e finiture. Sono, quindi, complete e immediatamente abitabili, pronte per essere trasportate in Italia e posizionate presso il luogo scelto dal cliente.

Diversamente, l’operazione di cessione suddetta sarà assoggettata ad Iva se il cedente è un’impresa di costruzione o ristrutturazione (circolare agenzia delle Entrate 22/E/2013) (come nel caso di specie): in tal caso, ricorrendone le condizioni, è possibile applicare le aliquote Iva agevolate del 4% («prima casa») o del 10% (rispettivamente, Tabella A, Parte II, n. 21 e Parte III, n. 127-undecies, allegata al Dpr 633/1972). Tuttavia, il solo acquisto di elementi prefabbricati, anche se poi assemblati sul posto, non è sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aliquota ridotta in assenza di un contratto che configuri la cessione come costruzione abitativa.

L’agenzia fornisce anche altri chiarimenti. Nel caso in esame, l’impresa costruttrice è una società, la quale non può avvalersi del regime Oss, che è riservato alle vendite a distanza di beni mobili (articoli 74-sexies, Dpr 633/1972 e 38-bis, Dl 331/1993). Gli adempimenti Iva devono, quindi, essere assolti tramite identificazione diretta (articolo 35-ter, Dpr 633/1972) o nomina di un rappresentante fiscale in Italia (articolo 17, comma 3, Dpr 633/1972); inoltre, resta fermo l’obbligo di censimento delle case modulari presso il Catasto fabbricati (articolo 2, comma 3, Dm 28/1998). Infine, in caso di dichiarazione mendace da parte dell’acquirente per ottenere l’aliquota ridotta al 4% (ossia per beneficiare dell’aliquota ridotta per la «prima casa»; cfr. nota II-bis, articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986), l’agenzia recupera la differenza d’imposta e applica una sanzione del 30% oltre agli interessi, senza responsabilità sanzionatoria per la società, qualora abbia agito in buona fede sulla base di una dichiarazione del cliente risultata poi non veritiera.

Iva

Cessione di integratori alimentari: aliquota applicabile

 

Alle cessioni di integratori alimentari può essere applicata l’aliquota Iva del 10% qualora essi rientrino nel n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, sulla base del parere di classificazione rilasciato dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il prodotto gode dell’aliquota ridotta se rientra tra le «Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre» (Codice NC 210690). Per altri riferimenti di prassi si vedano le risposte interpello nn. 8, 12, 365 del 2019, nn. 269 e 270 del 2020, nn. 332 e 382 del 2021, nn. 121 e 563 del 2022, n. 337 del 2023 e n. 158 del 2025.

Iva

Cessione di un sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni: aliquota applicabile

 

Con riferimento alle cessioni di sistemi di schermatura protettiva contro le radiazioni, non è applicabile l’aliquota Iva del 5% (n. 1-ter.1, Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972), poiché la normativa fa espresso e puntuale riferimento al solo «tomografo computerizzato» (codice Taric ex 902212) e l’elenco dei beni agevolati è tassativo (circolare 26/E/2020).

Il contribuente ha allegato il parere tecnico dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha classificato il Prodotto nell’ambito della voce 9022 della Tariffa e, in particolare, al Codice NC 9022 90: «Apparecchi basati sull’uso di raggi X o di radiazioni alfa, beta, gamma o altre radiazioni ionizzanti, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi per radiografia o radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri generatori di raggi X, i generatori di alta tensione, i pannelli di controllo, gli schermi, lettini per esami o trattamenti, le sedie e simili; altri, comprese le parti e accessori».

Pertanto, alle relative cessioni si applica l’aliquota Iva ordinaria del 22%.

Redditi di impresa

Crediti d’imposta da Dta acquistati: divieto di compensazione per il cessionario

 

I chiarimenti forniti con la risposta in commento attengono all’utilizzo in compensazione, da parte della società cessionaria, dei crediti derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Dta - Deferred tax assets) (articolo 2, commi 55-58, Dl 225/2010).

Nel caso in esame, una società ha chiesto a rimborso i crediti d’imposta in dichiarazione e successivamente li ha ceduti ai sensi dell’articolo 43-bis, Dpr 602/1973 (che disciplina le cessioni di crediti chiesti a rimborso). Il cessionario dei crediti d’imposta vorrebbe compensarli nel modello F24, previa indicazione del bonus nel quadro RU del modello Redditi SC.

L’istante ritiene che i chiarimenti forniti con la risoluzione 32/E/2025 sui crediti da Dta ai sensi dell’articolo 44-bis, Dl 34/2019 possano valere anche per i crediti da Dta ai sensi del Dl 225/2010, trattandosi di fattispecie analoghe.

Diversamente, l’agenzia delle Entrate ritiene che il cessionario non possa utilizzare il credito d’imposta in compensazione né cederlo a sua volta, ma possa solo monetizzarlo. Infatti, è la norma stessa (articolo 43-bis, Dpr 602/1973) a prevedere il divieto di ulteriore cessione e l’impossibilità di utilizzo in compensazione per cui il cessionario può solo monetizzare il credito tramite rimborso. Su questo tema (cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle Dta secondo l’articolo 44-bis, Dl 34/2019) è stato chiarito dalla prassi (risposta interpello 253/2025) che «Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Il cessionario potrà, pertanto, solo monetizzare l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione». Anche la risposta interpello 259/2025 chiarisce in maniera analoga: «considerato che l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, quest’ultima non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da DTA da parte del cessionario».

Redditi di lavoro dipendente

Trasferte dei lavoratori in Italia: rimborso taxi imponibile se il pagamento del servizio è avvenuto in contanti

 

L’articolo 51, comma 1 del Tuir (in base al quale costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro») sancisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente.

Fanno eccezione talune poste, come le indennità per trasferte e missioni (articolo 51, comma 5):

- le indennità pagate per trasferte fuori dal Comune sono tassate solo per la parte che supera 46,48 euro al giorno (77,47 euro se la trasferta è all’estero). Se il datore di lavoro rimborsa le spese di vitto o alloggio, questo limite si riduce di un terzo; se rimborsa entrambi, invece, si riduce di due terzi;

- in caso di rimborso analitico e documentato delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio, trasporto e di altre spese eventualmente sostenute), dette somme non sono tassate e non concorrono a formare il reddito fino al limite giornaliero di 15,49 euro (25,82 euro per le missioni all’estero);

- le indennità o i rimborsi di spese per trasferte in ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono, invece, a formare il reddito.

Come prevede la normativa, i rimborsi delle spese sostenute in Italia non sono soggetti a tassazione solo se il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito/debito, altri sistemi previsti dalla legge).

Nel caso esaminato in sede di interpello, il rimborso spese per il taxi – utilizzato durante le trasferte nazionali – attiene ad un costo pagato in contanti. Conseguentemente, tale il rimborso concorre a formare il reddito di lavoro dipendente con l’applicazione dell’aliquota marginale dell’Irpef (trattandosi di dipendente pubblico, la norma di riferimento è l’articolo 29, comma 1, Dpr 600/1973).

Redditi di lavoro dipendente

Compensi ai membri di collegi e commissioni: assimilazione ai redditi di lavoro dipendente

 

I chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate attengono alla qualificazione fiscale dei compensi corrisposti a membri di collegi e commissioni. Nel caso oggetto di interpello, il compenso è percepito da un magistrato che ha assunto il ruolo di Presidente di un Collegio consultivo tecnico (Cct) a favore di un ente pubblico.

I compensi derivanti da detta attività:

- non si qualificano come redditi occasionali (redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir) (come ipotizzato dall’istante);

- sono da considerare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir.

Già con la circolare ministero delle Finanze 326/1997 era stato affermato che la presenza di un contratto pluriennale e la corresponsione di un compenso periodico denotano la presenza di un rapporto unitario e continuativo tra l’ente e l’istante, a cui consegue l’applicazione della sopra citata lettera c-bis).

Con l’occasione l’agenzia precisa che, nel caso di un dipendente pubblico, le somme e i valori percepiti in relazione all’incarico assolto costituiscono:

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Tuir (indennità e compensi corrisposti al dipendente da terzi), se l’incarico viene svolto in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro. In proposito, la risoluzione 2/E/2009 ha precisato che «non possono ricondursi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelle prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente o nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente. L’esame diretto a verificare l’eventuale collegamento tra le prestazioni rese ed i compiti istituzionali del dipendente, ovvero l’oggetto della professione o arte esercitata deve, quindi, essere sempre operato, sia per i rapporti di collaborazione tipici che per quelli atipici»;

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir (partecipazioni a collegi e commissioni), nel caso in cui non vi sia relazione tra espletamento dell’incarico e qualifica di lavoratore dipendente e sussistano tutti i requisiti individuati dalla norma in questione;

- in via residuale, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir (lavoro autonomo occasionale), nell’ipotesi in cui manchino i presupposti sopra evidenziati. Nel caso in esame, il contratto prevede una durata pluriennale (3-4 anni), per tutta la durata dell’appalto a cui è collegato, e un compenso periodico, che, quindi, non può essere ritenuto occasionale.

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