Irpef
Detrazioni delle spese per figli a carico: compimento del 30° anno di età
Secondo quanto previsto dall’articolo 12 del Tuir, al compimento dei 30 anni di età non spetta più la detrazione per carichi di famiglia (950 euro per ciascun figlio di età compresa tra i 21 e i 30 anni; cfr. circolare 4/E/2022). Al compimento dei 30 anni di età del figlio la detrazione si perde a meno che non ci sia una disabilità accertata. In quest’ultima ipotesi la detrazione continua a essere disponibile senza limiti di età. La soglia di età è stata prevista dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 11, legge 207/2024).
Nonostante ciò, se risultano spese sostenute nell’interesse del figlio che, pur avendo questi già compiuto tale età, risulta essere fiscalmente a carico del contribuente (in quanto possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro come indicato dal medesimo articolo 12, comma 2, del Tuir; per i figli di età non superiore a 24 anni il limite è elevato a 4.000 euro), il contribuente ha diritto delle detrazioni e deduzioni. Deve trattarsi di spese e oneri a titolo di interessi passivi, spese sanitarie, spese di istruzione (articolo 15, comma 2, del Tuir).
In definitiva, se il figlio è a carico (la condizione, nel rispetto del limite reddituale, si conserva anche al compimento del 30° anno di età), ancorché non spettino le detrazioni per carichi di famiglia, è possibile fruire delle detrazioni per spese sostenute nell’interesse del familiare fiscalmente a carico (in tal senso anche la circolare 4/E/2025, paragrafo 1.3).
Con l’occasione l’agenzia delle Entrate ricorda che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese; pertanto, dal 2025 la detrazione per i figli compete dal mese del compimento dei 21 anni (per i figli di età inferiore non spettano le detrazioni, che sono sostituite dall’assegno unico e universale di cui al Dlgs 230/2021) fino a quello precedente quello di compimento del 30° anno di età. I sostituti d’imposta nella Certificazione unica devono indicare i dati dei familiari fiscalmente a carico anche se non spettano le detrazioni per carichi od oneri.
Irpef
Fondi pensione: applicazione della tassazione separata alle capitalizzazioni
L’istante è un Fondo pensione sorto a seguito di operazioni di concentrazione di Fondi preesistenti; esso ha stipulato nel 2019 accordi con i dipendenti che permettono di trasformare il regime da prestazione definita a contribuzione individuale, nonché di capitalizzare le prestazioni pensionistiche. In particolare, i pensionati cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2006 hanno potuto optare per la capitalizzazione delle rendite in corso, ricevendo somme in capitale nel 2021, assoggettate al regime di tassazione separata (articoli 17 e 19 del Tuir). L’aliquota applicata era stata determinata sulla base del reddito di riferimento del 2021, anno in cui era maturato il diritto alla prestazione. Gli accordi del 2019 prevedevano, inoltre, la possibilità di ulteriori incrementi delle prestazioni sulla base delle risultanze tecnico-attuariali, a condizione di garantire un avanzo patrimoniale minimo. Nel 2023, a seguito del bilancio tecnico al 31 dicembre 2022, è stato calcolato l’ammontare disponibile per una redistribuzione, che ha comportato sia maggiorazioni alle rendite ancora in essere sia l’attribuzione di una maggiorazione individuale in forma di capitale ai soggetti che avevano optato per la capitalizzazione nel 2021, da corrispondere nel 2025.
Il Fondo intende ora sapere come trattare fiscalmente queste maggiorazioni.
L’agenzia delle Entrate ritiene che si applichi il regime di tassazione separata di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir alle somme corrisposte da un Fondo pensione per il personale di un gruppo bancario, incluse le maggiorazioni individuali derivanti da operazioni di capitalizzazione attuate ai sensi dell’articolo 23, comma 5, Dlgs 252/2005. La norma da ultimo citata, in vigore dal 1° gennaio 2007, nell’ambito della disciplina della previdenza complementare ha previsto un regime transitorio per le prestazioni maturate anteriormente; è stato, infatti, stabilito che per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 si applichino le regole previgenti, mentre per quelli successivi si applichino le nuove disposizioni (circolare 70/E/2007, paragrafo 5).
In sostanza, per le prestazioni in forma di capitale, riferibili a montanti maturati prima dell’entrata in vigore della riforma, si devono seguire le regole fiscali vigenti al momento della maturazione.
Nel caso in esame, poiché i beneficiari risultano titolari di prestazioni maturate integralmente entro il 31 dicembre 2006 e la capitalizzazione avviata nel 2021 è stata effettuata nel rispetto del regime transitorio, anche la maggiorazione calcolata nel 2023 e liquidata nel 2025 rientra nella disciplina previgente, con applicazione della tassazione separata (ai sensi del citato articolo 17), con aliquota determinata sulla base del periodo di riferimento dell’anno 2021, aggiungendo la maggiorazione calcolata dall’attuario alla somma già erogata nello stesso anno e considerando l’intera anzianità maturata dagli iscritti fino alla cessazione del servizio (articolo 19, comma 2, del Tuir). L’imposta dovuta sulla maggiorazione sarà, quindi, calcolata applicando tale aliquota all’ammontare lordo della somma, detraendo quanto già versato nel 2021 sulla capitalizzazione.
Tari
Tariffa rifiuti applicabile anche ai luoghi di culto
In assenza di una disposizione di legge che preveda espressamente un’esenzione (articolo 1, comma 659, legge 147/2013; ad esempio le riduzioni e le esenzioni sono previste per abitazioni a uso stagionale, per quelle occupate da soggetti residenti all’estero o per i fabbricati rurali), la Tari è potenzialmente applicabile anche ai luoghi destinati esclusivamente al culto.
Detti edifici, infatti, non figurano nell’elenco tassativo degli immobili per i quali è prevista l’esenzione, ma compaiono, al pari di musei e biblioteche, tra le utenze non domestiche nelle tabelle allegate al Dpr 158/1999.
Resta ferma la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento (articolo 1, comma 660, legge 147/2013), apposita esenzione, purché la stessa sia adeguatamente motivata e finanziata con risorse proprie comunali. In pratica l’esenzione dev’essere posta a carico della fiscalità generale e non del gettito Tari. Sul punto va ricordato che, comunque, il contribuente ha l’onere di comunicare i presupposti dell’esenzione, in quanto il beneficio non può essere fatto valere in sede contenziosa (Cassazione 31 luglio 2025, n. 22012).
Come precisato dalla giurisprudenza, i luoghi di culto possono essere esclusi dal tributo (come detto, con regolamento dell’ente locale), perché ritenuti incapaci, per loro natura e per l’uso cui sono adibiti (saltuarietà degli avventori), di produrre rifiuti. A tal fine non è sufficiente la mera classificazione catastale quale luogo di culto, dovendo essere dimostrata dal contribuente (e verificata dal Comune) l’effettiva destinazione, le caratteristiche oggettive dell’immobile e il particolare utilizzo degli spazi (Cassazione 38984/2021). Deve, dunque, emergere una reale inidoneità a produrre rifiuti, in linea con il principio europeo del «chi inquina paga».
In assenza dell’esplicita esenzione, detti luoghi di culto sono assoggettati al tributo. In tal caso l’ente impositore, ai fini della determinazione della tariffa, dovrà tenere conto del fatto che si tratta di superfici che non comportano un’elevata produzione di rifiuti, applicando, pertanto, i principi di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di evitare di gravare il contribuente con oneri non rispettosi dell’effettiva produzione di rifiuti e di disattendere il rapporto (sindacabile dal giudice) tra gettito fiscale e servizio reso.
Immobili
Bonus edilizi: il blocco delle cessioni non riguarda quelli già acquisiti
La cessione dei crediti (detrazioni) derivanti da interventi edilizi (articolo 121, comma 2, Dl 34/2020) è stata impedita dal blocco disposto dall’articolo 2, comma 1, Dl 39/2024. Lo stop alla cessione, però, non riguarda i bonus già acquisiti.
Questa è la situazione rappresentata dall’istante, uno studio associato, che, a fronte delle prestazioni professionali rese, ha ricevuto, come pagamento, la cessione di alcuni crediti edilizi maturati da una società edile tramite lo sconto in fattura (che è una modalità di cessione del credito), già presenti nel Cassetto fiscale.
L’agenzia delle Entrate spiega, infatti, che il blocco delle cessioni dei bonus edilizi è rivolto ai beneficiari delle detrazioni che, a partire dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 39/2024 che ha modificato le norme che regolano la materia), non possono più optare per la cessione del credito d’imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite, mentre non vale per i crediti presenti nel Cassetto fiscale del cessionario. Pertanto, non vige alcun divieto di cessione per i cessionari del credito corrispondente alle stesse detrazioni. Tali soggetti, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa, potranno continuare a cedere i crediti presenti nel proprio Cassetto fiscale, non ancora utilizzati in compensazione.
La società edile, quindi, potrà cedere all’associazione di professionisti il credito d’imposta per bonus edilizi in cambio del pagamento degli onorari dovuti.
Con l’occasione viene ricordato che i crediti acquisiti a fronte delle prestazioni professionali effettuate costituiscono un provento percepito per attività lavorative e, di conseguenza, sono soggetti a tassazione (articolo 54 e segg. del Tuir; cfr. risposta interpello 171/2025).
Immobili
Superbonus: cessione del credito o sconto in fattura da parte di una Onlus
Una società cooperativa sociale (Onlus di diritto) – proprietaria di un fabbricato urbano costituito da quattro unità residenziali e relative pertinenze su cui ha eseguito interventi agevolabili con il Superbonus avviati nel 2023 – può esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per le spese (articolo 119, Dl 34/2020) sostenute nel 2025, non applicandosi ad esse il blocco previsto dal Dl 39/2024.
A tal fine l’ente deve possedere i requisiti previsti dal comma 10-bis dell’articolo 119 menzionato, come ad esempio il possesso di una Cilas con data antecedente al 30 marzo 2024. Laddove si tratti di interventi rientranti in regime di edilizia libera, la cessione del credito o lo sconto in fattura è ammesso qualora risultino già iniziati i lavori o, laddove non già iniziati, risulti stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e risulti anche versato un acconto sul prezzo (risposta interpello 188/2024).
Tuttavia, in considerazione del fatto che gli interventi edilizi sono effettuati su immobili in categoria catastale diversa da quelle tassativamente indicate nel citato comma 10-bis (ossia le categorie B/1, B/2 e D/4), l’ente non può fruire delle favorevoli modalità di calcolo delle spese detraibili ivi disciplinate; inoltre, l’aliquota di detrazione spettante è pari al 65% (e non al 110%) prevista per le spese sostenute nel 2025, ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.2, Dl 34/2020.
Immobili
Detrazioni edilizie: limite di spese in caso di cumulabilità di sisma bonus e bonus casa-acquisti
L’agenzia delle Entrate analizza la questione, con particolare riguardo al limite complessivo di spesa, circa la cumulabilità della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir (detrazione spettante per l’acquisto di unità immobiliari site in edifici interamente ristrutturati da imprese costruttrici che, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, provvedono alla vendita degli immobili) con la detrazione di cui all’articolo 16, Dl 63/2013 (sisma bonus) trasferita al soggetto acquirente dalla società venditrice.
Nello specifico, se l’atto di cessione di un’unità immobiliare, facente parte di un edificio completamente ristrutturato (intervento che dà diritto, in capo agli acquirenti delle singole unità immobiliari, alla detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir), prevede il trasferimento, dall’impresa di ristrutturazione al compratore, del sisma bonus spettante al venditore (impresa cedente), ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 8, del Tuir, l’acquirente può fruire della detrazione del bonus casa-acquisti (comma 3 citato), nel rispetto del limite complessivo di spesa di 96.000 euro, limite che dunque dev’essere considerato unico per entrambe le agevolazioni.
Già con la circolare 17/E/2023 è stato precisato che l’acquirente può fruire di entrambe le detrazioni (la cumulabilità non è ammessa per il sisma bonus-acquisti di cui al comma 1-septies dell’articolo 16, Dl 63/2013), ma nel rispetto del limite unico di 96.000 euro.
Solo ai fini della detrazione per acquisto di immobili ristrutturati resta fermo il presupposto di ultimazione dei lavori dell’intero fabbricato, che determinerà l’anno a partire dal quale è possibile fruire di detta agevolazione.
Immobili
Forze armate: nessuna deroga alle ordinarie norme sulla ristrutturazione dell’abitazione
In favore dei rappresentanti delle Forze dell’ordine (personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare) non sono previste regole speciali circa la detrazione che matura sugli interventi edilizi delle proprie abitazioni. Pertanto, anche per loro si applicano le regole ordinarie al fine di definire l’abitazione principale, con l’effetto che solo ove venga dimostrato che ivi è fissata la residenza, la detrazione sugli interventi di recupero edilizio (bonus casa di cui all’articolo 16-bis del Tuir) è fruibile nella misura del 50%.
Non opera, quindi, ai fini delle norme del Tuir, la deroga prevista per i benefici «prima casa» (articolo 66, commi 1 e 2, legge 342/2000) o per l’applicazione dell’Imu (articolo 2, comma 5, Dl 102/2013).
Si ricorda che:
- l’articolo 16, comma 1, Dl 63/2013 prevede una detrazione pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, fino al tetto massimo di 96.000 euro per unità;
- la legge di Bilancio 2025 ha previsto l’aliquota di detrazione maggiorata del 50%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, solo a condizione che l’unità immobiliare oggetto degli interventi sia adibita ad abitazione principale intendendosi, come tale, quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (articolo 10, comma 3-bis, del Tuir). In assenza di questi requisiti il legislatore ha anticipato la riduzione dell’aliquota al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2033 (articolo 16-bis, comma 3-ter, del Tuir). La legge di Bilancio 2025 ha disposto, infatti, per il triennio 2025-2027, la detrazione del 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle relative al 2026 e 2027.
Fiscalità internazionale
Trust americano: qualificazione ai fini fiscali per l’ordinamento italiano
Un trust americano che, dopo la morte del soggetto che lo ha istituito (il disponente, che assumeva anche la figura di trustee), diventa irrevocabile e immutabile, è considerato un trust trasparente (opaco), almeno secondo la legge fiscale italiana. Ciò in quanto i beneficiari sono chiaramente individuati nell’atto istitutivo e hanno il diritto di ricevere una parte predeterminata del reddito e del patrimonio residuo. Antecedentemente al decesso del disponente/trustee, il trust non era trasparente, in quanto l’atto istitutivo attribuiva al medesimo soggetto un ampio potere discrezionale di revoca e modifica del trust sino al momento del decesso (circolare 34/E/2022, paragrafo 3.4).
Dal punto di vista della normativa americana, fino al decesso del disponente il trust era qualificato come Grantor Trust, ossia come trust interposto, con conseguente imputazione diretta dei redditi al disponente, i quali erano dichiarati nel modello 1040. Dopo la morte del disponente, il trust ha assunto la natura di Non-Grantor Trust, divenendo irrevocabile e immodificabile. In tale configurazione, il trust è considerato un trust opaco e i redditi prodotti dai beni in trust vengono tassati direttamente in capo al trust. Il trust estero in questione non può essere considerato interposto, giacché il nuovo trustee (gestore) ha piena autonomia e non subisce interferenze da parte dei beneficiari italiani (circolari 48/E/2007, 61/E/2010 e 34/E/2022).
La qualificazione di trust trasparente determina l’obbligo, posto in capo ai beneficiari italiani, di dichiarare il reddito (di capitale) imputato direttamente ad essi da parte del trust (articolo 73, comma 2, del Tuir; circolari 34/E/2022 e 38/E/2013). L’obbligo decorre dalla data di decesso del disponente.
Riscossione
Compensazione di debiti con crediti: non è ammessa per debiti oggetto di accollo
Non è possibile compensare con crediti tributari propri gli importi a debito provenienti da un accordo di accollo.
Nell’ambito di una rete di imprese, si chiede se sia ammesso il pagamento – mediante compensazione con il modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997) – di debiti tributari di un retista da parte di un altro, utilizzando crediti fiscali propri.
Secondo l’agenzia delle Entrate questo modello operativo configura un accollo tributario vietato (con l’effetto che i versamenti si considerano non avvenuti), in quanto il sistema tributario ammette la compensazione solo tra poste attive e passive del medesimo soggetto.
Nulla cambia se l’accollo discende da uno specifico accordo contrattuale (articolo 1273 del Codice civile) ovvero se l’obbligazione altrui non viene formalmente assunta. Il principio esposto è in linea con quanto affermato dalla risoluzione 140/E/2017 e dalla Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2025, n. 3930 (secondo cui l’accollo di debiti erariali ha solo efficacia interna, per cui il debitore resta l’accollato, e non è ammessa la compensazione tra soggetti diversi, anche se i crediti e i debiti si riferiscono alla stessa annualità).
L’articolo 8, legge 212/2000 (Statuto del contribuente) ammette l’accollo del debito d’imposta altrui, ma non ne disciplina le modalità di pagamento. L’articolo 1, Dl 124/2019, invece, stabilisce espressamente che l’accollo è legittimo solo se il pagamento avviene senza compensazione di crediti dell’accollante. In caso contrario, il versamento si considera non avvenuto, con applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 13, Dlgs 471/1997.
Riscossione
Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta: soppressione dei codici tributo
Avendo perso la loro operatività, con il documento di prassi in oggetto, vengono dismessi i codici tributo 1632 e 162E (istituiti con le risoluzioni 13/E/2015 e 103/E/2015) per l’utilizzo in compensazione, rispettivamente, tramite il modello F24 e il modello F24 Enti pubblici, del credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta (articolo 12, comma 3, del Tuir). Pertanto, detti codici non potranno più essere utilizzati per usufruire del credito d’imposta a suo tempo riconosciuto.


