Iva

Prestazioni turistiche e culturali: regime di esenzione

 

Le prestazioni turistiche fornite nell’ambito di una visita ad un parco minerario dismesso, che include anche l’acceso al museo e a un tour organizzato presso un parco speleologico, sono esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 22), Dpr 633/1972.

La norma, in particolare, stabilisce che sono esenti da Iva «le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili».

Il fine della disposizione è favorire i servizi ritenuti di rilevante utilità sociale e culturale. In armonia con tale principio, ad esempio, le risoluzioni 30/1998 e 4/1999 hanno chiarito che le prestazioni riguardanti la visita a musei e mostre, sono esenti da Iva a prescindere dal soggetto che le effettua. Sulla stessa linea, la risoluzione 30/E/2007 ha precisato che il beneficio fiscale concerne non solo la visita, ma anche le prestazioni a essa inerenti, come la fornitura di audioguide e dell’accompagnatore, servizi che hanno la specifica funzione di informare i visitatori nel contesto della visita.

Inoltre, fermo restando che le esenzioni vanno interpretate restrittivamente (Corte di Giustizia Ue, sentenze in causa C-91/12 e in causa C-150/99), la locuzione «e simili» contenuta nella disposizione «esclude che le prestazioni inerenti la visita debbano riferirsi tassativamente a musei, gallerie ecc. ma amplia l’esenzione a tutte le prestazioni inerenti alla visita di istituti che presentano caratteristiche similari a quelli indicati nello stesso punto n. 22) dell’art. 10» (risoluzioni 85/E/2004 e 395008/1985).

Sono, invece, escluse dal regime di favore prestazioni di carattere generale (ristoro, accoglienza, ecc.) o di supporto meramente organizzativo.

Analogamente, il prezzo per la traversata di un ponte tibetano è imponibile ai fini Iva in quanto tale attività non è finalizzata all’utilizzo e alla valorizzazione del patrimonio minerario.

In entrambi i casi (corrispettivi esenti, riconducibili alle attività spettacolistiche di cui alla Tabella C allegata al Dpr 633/1972, e corrispettivi imponibili) i proventi derivanti dalla vendita di biglietti devono essere documentati tramite titoli di accesso, emessi dalle biglietterie automatizzate conformi alle regole Siae (articolo 74-quater, Dpr 633/1972; risoluzione 85/E/2004).

Dogane

Rappresentanza diretta in Dogana: definiti i requisiti

 

Il documento di prassi aggiorna le istruzioni precedentemente fornite con la circolare 20/D/2024 in relazione all’esercizio della rappresentanza doganale.

Questa figura, a mente dell’articolo 18 del regolamento Ue 952/2013 (Codice doganale dell’Unione o CdU), può essere nominata da chiunque debba tenere delle relazioni con le autorità doganali.

La rappresentanza può essere:

- diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona;

- indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.

L’operatore, che non sia stabilito nel territorio unionale, deve farsi rappresentare, per l’espletamento delle formalità doganali, esclusivamente da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce in rappresentanza indiretta (articolo 31, comma 4, Dlgs 141/2024 – Dnc o Disposizioni nazionali complementari al CdU). Quest’ultimo – il rappresentante indiretto – non può nominare una terza persona come rappresentante doganale, altrimenti non potrebbe agire per conto dell’effettivo importatore della merce.

Quanto alla rappresentanza diretta, il menzionato articolo 31 prevede che il soggetto, che assume la veste di rappresentante, debba ottenere un’abilitazione, nel rispetto di alcune condizioni specificate nella norma.

Tali condizioni sono considerate assolte per gli spedizionieri doganali, i Centri di assistenza doganale (Cad) e gli operatori economici autorizzati AEO. Per tali soggetti, l’abilitazione può essere rilasciata contestualmente all’ottenimento, rispettivamente, della patente di spedizioniere doganale, dell’autorizzazione all’esercizio del Cad e dell’autorizzazione AEO, previa presentazione, da parte del soggetto, di espressa richiesta secondo l’apposito modello, e permane in relazione al mantenimento dei rispettivi requisiti.

Coloro che non rientrano in tali ultime categorie devono presentare apposita istanza presso l’Ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo in cui è stabilito il proprio domicilio fiscale. Le Dogane valuteranno la sussistenza delle condizioni: a) assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui al successivo articolo 33, comma 1, lett. c) e d) delle Dnc; b) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale; c) rispetto di standard minimi di competenza o di qualifiche professionali direttamente connesse all’attività di rappresentante. Gli standard sono stati fissati dalle Dogane con determinazione direttoriale 25 luglio 2025, n. 506849 secondo la quale, ai fini dell’abilitazione, il richiedente dimostra di essere dotato: 1) di standard minimi di competenza, comprovati dalla presentazione, negli ultimi tre anni, utilizzando il proprio codice EORI, di almeno 300 dichiarazioni doganali in rappresentanza indiretta, delle quali almeno il 30% annuo effettuate per il regime di immissione in libera pratica, e di almeno 100 trasmesse nell’anno antecedente la richiesta oppure 2) di un’abilitazione professionale in materie giuridiche o economiche, con relativa iscrizione all’albo, nonché dell’attestato di superamento di un percorso formativo per l’ottenimento della qualifica professionale ai fini AEO, accreditato presso l’agenzia delle Dogane.

Per il mantenimento di tali requisiti i soggetti abilitati sono tenuti a presentare almeno 100 dichiarazioni doganali all’anno e a dimostrare la partecipazione, con cadenza biennale, a percorsi formativi di almeno 30 ore in materia doganale.

Diritti doganali

Diritti doganali: chiarimenti sulle condizioni per riduzione o esonero della garanzia

 

Il documento di prassi commenta le disposizioni contenute nella determina agenzia delle Dogane e dei Monopoli 1° settembre 2025, n. 562593.

L’articolo 51, commi 1 e 2, Dlgs 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari-Dnc al Codice doganale dell’Unione, di cui al Regolamento Ue 2013/952) prevede che «Il competente ufficio dell’Agenzia può autorizzare, su richiesta, la riduzione dell’importo della garanzia o l’esonero dalla garanzia per i diritti doganali. Con provvedimento dell’Agenzia sono stabilite le condizioni e i criteri da soddisfare per la concessione dei benefici di cui al comma 1».

Le condizioni per la concessione della riduzione o dell’esonero della garanzia per i diritti doganali sono state fissate dalla determina 562593/2025 e perseguono lo scopo di semplificare ed efficientare il sistema doganale.

Il Dlgs 141/2024, in vigore dal 4 ottobre 2024, ha abrogato il cd. Tuld (Dpr 43/1973) che all’articolo 90 consentiva all’Amministrazione doganale di concedere, alle ditte di «notoria solvibilità», l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione per i diritti gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali.

La medesima disposizione non trova spazio nelle Dnc: in particolare viene espunto il concetto della notoria solvibilità, limitandosi a prevedere che il competente ufficio delle Dogane possa autorizzare, su richiesta, la riduzione dell’importo della garanzia o l’esonero dalla garanzia per i diritti doganali.

Destinatari della riduzione sono le Amministrazioni pubbliche (per operazioni doganali legate alle loro funzioni istituzionali) e gli altri operatori economici che siano in grado di dimostrare la propria affidabilità e solvibilità finanziaria.

L’importo della garanzia può essere ridotto fino a raggiungere:

- il 50% dell’importo di riferimento se sono rispettati i requisiti previsti dall’articolo 84, paragrafo 1, Regolamento delegato (di cui al Regolamento Ue 2015/2446). Il richiedente deve dimostrare: a) che tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo; b) che dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente; c) che non è oggetto di una procedura fallimentare; d) che nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci; e) sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti;

- il 30% dell’importo di riferimento se sono rispettati i più stringenti requisiti previsti dall’articolo 84, paragrafo 2, Regolamento delegato. Oltre ai requisiti di cui sopra, il richiedente deve assicurare che i dipendenti sono incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e deve anche stabilire procedure per informare di tali difficoltà l’agenzia delle Dogane;

- l’azzeramento completo dell’importo di riferimento nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 84, paragrafo 3, Regolamento delegato. In tal caso va dato l’espresso consenso, in favore delle Dogane, di accedere fisicamente ai sistemi contabili, alle scritture contabili e ai documenti commerciali e a quelli relativi ai trasporti; inoltre, va dimostrato di disporre di un sistema logistico che identifica le merci come unionali o non unionali, indicandone l’ubicazione.

Se l’istante è un soggetto AEO, le Dogane dovranno solo valutare la sua capacità finanziaria, come dispone l’articolo 84, paragrafo 3-ter, Regolamento delegato.

La richiesta va inoltrata con l’utilizzo del sistema elettronico delle decisioni doganali (Customs Decisions System), a cui va allegata la documentazione richiesta.

Se si tratta di una garanzia globale, la riduzione o l’esonero vengono valutati nell’ambito della stessa autorizzazione. Per le garanzie isolate, la richiesta va indirizzata all’ufficio competente in base alla localizzazione delle merci o della dichiarazione.

Le Dogane effettueranno un monitoraggio nel tempo per verificare che i beneficiari dell’autorizzazione mantengano i requisiti di legge (inclusi quelli relativi alla solvibilità), pena la revoca dei benefici con il conseguente obbligo di prestare cauzione entro 5 giorni.

Riforma fiscale

Holding industriali: base imponibile Irap e Concordato preventivo biennale

 

Le holding industriali (società di partecipazione non finanziaria) determinano la base imponibile Irap secondo le regole dell’articolo 6, comma 9, Dlgs 446/1997.

In caso di adesione al Concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al Dlgs 13/2024, il valore della produzione netta è definito secondo le regole dell’articolo 17, Dlgs 13/2024 «con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10» del Dlgs 446/1997.

Il mancato richiamo all’articolo 6, Dlgs 446/1997 va risolto in questo modo: il valore della produzione netta proposto ai fini del Cpb ai contribuenti che esercitano un’attività con codice Ateco 70.10.00 (Attività di sedi centrali) – rigo P05 del modello Cpb – dev’essere individuato con riferimento al solo articolo 5, Dlgs 446/1997, senza considerare le componenti di natura finanziaria previste dal successivo articolo 6, comma 9.

Il chiarimento non interessa le holding statiche con codice Ateco 64.21.00 per le quali, non essendo previsto un Isa, vale l’esclusione dal Cpb.

Agevolazioni

Regime degli impatriati: escluse dall’agevolazione le somme percepite a titolo di NASpI

 

Al fine di favorire le persone fisiche che tornano in Italia per svolgere la propria attività lavorativa, il legislatore ha previsto – all’articolo 16, Dlgs 147/2015 (applicabile a coloro che hanno trasferito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023; dal 2024 si applica il nuovo regime di cui all’articolo 5, Dlgs 209/2023) – un’agevolazione, al ricorrere di determinate condizioni, consistente nella concorrenza al reddito complessivo di redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo e d’impresa prodotti in Italia nella misura del 30% del loro ammontare.

Nella risposta in esame si precisa che le somme percepite a titolo di NASpI da parte di lavoratori impatriati non godono dell’agevolazione di cui sopra.

Ciò in quanto l’indennità di disoccupazione (NASpI) assolve alla diversa funzione di fornire un sostegno al reddito per i lavoratori che hanno involontariamente perduto la propria occupazione; essa, quindi, non è comparabile al reddito percepito a fronte dello svolgimento di un’attività lavorativa, e di conseguenza, le somme percepite a titolo di NASpI non possono essere assoggettate al regime speciale previsto per gli impatriati ma vanno assoggettate a tassazione per intero.

Agevolazioni

Agevolazioni «prima casa»: termine per il trasferimento di residenza in caso di acquisto di un immobile oggetto di interventi Superbonus

 

Il termine per il trasferimento della residenza (nel Comune in cui è sito l’immobile acquistato) per l’acquisto della «prima casa» (articolo 1, Nota II-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986) oggetto di interventi agevolabili dal Superbonus è di 30 mesi (in luogo di quello ordinario di 18 mesi), che decorrono dopo la sospensione dei termini di cui all’articolo 24, Dl 23/2020 e non dalla data di acquisto dell’immobile. In tal senso dispone l’articolo 119, comma 10-ter, Dl 34/2020.

L’agenzia delle Entrate precisa anche che detta sospensione dei termini – al fine di conservare i benefici fiscali per gli acquisti avvenuti durante il periodo emergenziale Covid – ha operato fino al 30 ottobre 2023 (articolo 3, comma 10-quinquies, Dl 198/2022). Pertanto, nel caso di specie (acquisto effettuato in data 26 novembre 2021) i 30 mesi decorrono dal 31 ottobre 2023.

Detta sospensione riguarda anche il termine previsto per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della «prima casa», come pure il termine di un anno per l’alienazione della precedente casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su un’abitazione già acquistata con il beneficio (circolare 8/E/2022), ma non anche il termine di 5 anni entro il quale l’alienazione della «prima casa» determina la decadenza (circolare n. 9/E/2020, paragrafo 8.2.1).

Riscossione

Enti bilaterali: nuove causali contributo

 

Le convenzioni stipulate tra l’Inps e gli Enti bilaterali, i Fondi e le Casse dotati dei caratteri di bilateralità (articolo 2, Dlgs 276/2003) regolano, mediante il modello F24, il servizio di riscossione dei contributi all’Istituto di previdenza, che provvede poi a riconoscere agli stessi Enti bilaterali le somme di rispettiva competenza.

Con la risoluzione in commento sono state istituite le seguenti nuove causali contributo, operative a decorrere dall’8 settembre 2025:

- EBSC denominata «ENBiScuNS - Ente Nazionale Bilaterale Scuola non statale»;

- ESBI denominata «E.S.B.I.I. - Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia»;

- EBWO denominata «Ente Bilaterale EB WORK»;

- EISO denominata «EBINNOVA - Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico»;

- FUEB denominata «FUEB - Ente Bilaterale FESICA CONFSAL UNCI».

Quanto alle modalità di compilazione del modello F24, viene precisato che nel campo «codice sede» va indicato il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale, nel campo «matricola INPS/codice INPS/filiale azienda» si indica il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale e nella prima colonna del campo «periodo di riferimento» vanno riportati il mese e l’anno di riscossione del contributo.

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