Iva
Presentazione degli elenchi Intrastat: codici ufficio dopo la riorganizzazione
L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato, in allegato alla comunicazione in esame, un file di corrispondenza tra assetto organizzativo pre-riorganizzazione e post-riorganizzazione.
La nuova elencazione ha il fine di agevolare i soggetti obbligati e delegati alla presentazione degli elenchi Intrastat.
Nel primo foglio all’interno del file è presente la corrispondenza, pre e post-riorganizzazione, per tutti gli Uffici che hanno cambiato codice meccanografico ed eventualmente anche la denominazione.
Nel secondo foglio all’interno del file è presente la corrispondenza, pre e post- riorganizzazione, per tutti gli Uffici che non hanno cambiato codice meccanografico.
Riforma fiscale
Concordato preventivo biennale: qualificazione delle provvigioni di ingresso per trasferimento del portafoglio clienti
Le provvigioni di ingresso, riconosciute al consulente finanziario in caso di cambio di preponente (trasferimento del portafoglio clienti), non hanno effetti sulla determinazione del reddito a seguito dell’adesione al Concordato preventivo biennale (Cpb – articolo 16, Dlgs 13/2024). Queste provvigioni, che si aggiungono a quelle ordinarie, rappresentano una forma di remunerazione straordinaria collegata all’incremento della raccolta netta generato dal passaggio al nuovo intermediario.
L’agenzia delle Entrate afferma che la remunerazione del consulente finanziario, in occasione del trasferimento del portafoglio clienti in caso di cambio del preponente, non costituisce un componente da normalizzare nell’ambito dell’adesione al Cpb. Ciò in quanto il Cpb ha l’obiettivo di stabilizzare la base imponibile di imprese e professionisti per un periodo di 2 anni, attraverso la definizione anticipata del reddito d’impresa/professionale. In tale contesto, l’articolo 16 individua le componenti reddituali escluse dal computo del reddito concordato, tra cui plusvalenze, sopravvenienze attive/passive e minusvalenze (si tratta di fattispecie tassative; cfr. Faq agenzia delle Entrate 8 ottobre 2024, n. 12 e 25 ottobre 2024, n. 10 e circolare 24 giugno 2025, n. 9/E). In questo modo il legislatore ha inteso escludere dal reddito oggetto di Cpb tutte quelle componenti non direttamente collegate all’ordinaria attività dell’impresa o del professionista (circolare 18/E/2024).
La remunerazione del consulente finanziario è la somma di (circolare Banca d’Italia n. 285/2013):
- componenti ricorrenti, ossia le provvigioni ordinarie, calcolate in percentuale sui volumi degli investimenti (commissioni di sottoscrizione e di mantenimento);
- componenti non ricorrenti, legate al raggiungimento di specifici obiettivi commerciali (ad esempio, incremento della raccolta netta o lancio di nuovi prodotti).
Le provvigioni di ingresso rientrano in questa seconda categoria, avendo una funzione incentivante e variabile, correlata a: 1) un obiettivo quantitativo (ad esempio, raccolta netta minima); 2) un orizzonte temporale definito, solitamente compreso tra 6 e 36 mesi; 3) un rischio di decurtazione o annullamento, in caso di mancato raggiungimento dei target.
Da quanto sopra si deduce che le provvigioni di ingresso costituiscono un corrispettivo per l’incremento straordinario della raccolta netta, causato dal trasferimento di attività finanziarie da parte degli investitori verso il nuovo preponente. Non si tratta, quindi, di un elemento occasionale o estraneo all’attività del consulente, bensì di una componente premiale legata alla capacità del professionista di generare valore in termini di masse gestite.
Le provvigioni di ingresso, pur derivando da eventi straordinari come il cambio di preponente, non si qualificano come sopravvenienze attive o plusvalenze, bensì come componenti positive del reddito ordinario, pienamente rientranti nell’attività tipica del consulente (ricavi ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir).
Pertanto, le provvigioni di ingresso non rientrano tra le componenti escluse dal reddito oggetto di Cpb e, quindi, non comportano alcuna variazione del reddito d’impresa nell’ambito del Cpb, giacché sono tipiche componenti di reddito (seppure non ricorrenti).
Agevolazioni
Investimenti 4.0: plafond per investimenti prenotati nel 2024 ed effettuati tra l’1 gennaio 2025 e il 30 giugno 2026
Assonime analizza il plafond disponibile per ogni impresa per ciascuna annualità e il limite di stanziamento della spesa per gli investimenti 2025.
In particolare, si considerano gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024 ed effettuati nel 2025 o nella coda tra l’1 gennaio e il 30 giugno 2026.
Si ricorda che l’articolo 1, commi 1051-1063, legge 178/2020 ha previsto un limite quantitativo annuale di 20 milioni di euro per gli investimenti in ciascun periodo d’imposta (2023, 2024, 2025).
La legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) ha innovato la disciplina per il 2025, introducendo un limite complessivo di spesa pubblica pari a 2.200 milioni di euro per gli investimenti del 2025 (inclusa la coda - o «termine lungo» - al 30 giugno 2026). La legge ha anche previsto una deroga a quest’ultimo limite, applicabile agli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024.
Alla luce di ciò, secondo Assonime, nonostante l’avvenuta prenotazione, il bonus rientrerebbe nel limite massimo di investimenti 2025 (con relativo plafond di 20 milioni di euro di investimenti disponibile per ogni impresa), mentre non soggiacciono al limite di stanziamento generale di spesa (articolo 1, comma 1057-bis, legge 178/2020).
Secondo Assonime, a detti investimenti trovano applicazione le regole ordinarie secondo cui si consuma il plafond del periodo d’imposta in cui l’investimento si considera effettuato, con la conseguenza che, anche se prenotati entro il 31 dicembre 2024, gli investimenti 2025 (con anche la coda al 30 giugno 2026) consumano il plafond del 2025. La prenotazione entro il 31 dicembre 2024, infatti, ha l’unica funzione di escludere tali investimenti dall’applicazione del nuovo «rubinetto» dei 2.200 milioni di euro, ma non introduce una «nuova coda» che li riconduca alle regole del 2024.
Assonime osserva che l’anzidetta interpretazione potrebbe non essere l’unica. L’agenzia delle Entrate, seppure con riferimento alla previgente disciplina, ha più volte affermato che gli investimenti prenotati rientrano nella normativa precedente (quella prevista in base alla prenotazione), non assumendo rilevanza nel calcolo degli scaglioni della disposizione relativa al periodo successivo, a prescindere quindi dalla circostanza che siano stati effettuati in tale periodo (circolare 8/E/2019, paragrafo 2.3 e risposte interpello 21/2023 e 896/2021).
Applicando tale principio generale alla disciplina come modificata dalla legge 207/2024, la prenotazione entro il 31 dicembre 2024 (riconosciuta espressamente dall’articolo 1, comma 446, legge 207/2024) potrebbe essere considerata rilevante per incardinare, a tutti gli effetti, l’investimento effettuato nel 2025 nell’agevolazione prevista per il 2024 dall’articolo 1, comma 1057-bis, legge 178/2020, e non, quindi, in quella prevista per gli investimenti 2025 con il nuovo tetto di spesa. La prenotazione entro il 31 dicembre 2024 potrebbe, pertanto, assumere rilevanza anche per la concorrenza del costo di tali investimenti nel limite massimo relativo al 2024, fermo restando che sul punto è opportuno un intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria.
Agevolazioni
Credito d’imposta Zes unica 2025: pronto il software per inviare la comunicazione integrativa
Sul sito dell’agenzia delle Entrate è stato pubblicato il software «Zes Unica integrativa 2025», il quale rappresenta lo strumento che segna l’avvio della fase conclusiva per accedere al credito d’imposta legato alla Zona economica speciale unica (articolo 16, Dl 124/2023).
Grazie a questo applicativo le imprese potranno compilare e trasmettere telematicamente la comunicazione (cd. integrativa) – approvata con provvedimento agenzia delle Entrate 31 gennaio 2025 – necessaria a certificare l’effettiva realizzazione degli investimenti tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025. Gli investimenti programmati quest’anno sono stati oggetto di una precedente comunicazione (cd. prenotativa).
Si tratta degli investimenti realizzati nella Zes, che comprende le Regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (ammesse alla deroga dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Tfue) e Abruzzo (ammessa alla deroga dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Gli investimenti devono essere compresi tra i 200mila e i 100 milioni di euro per ciascun progetto.
L’ammontare degli investimenti indicato nella comunicazione integrativa non deve superare quello degli investimenti riportati nella comunicazione originaria e deve includere gli estremi della certificazione che attesta il sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa. Nel caso di acconti fatturati dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, relativi a investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, nella certificazione dev’essere attestato che le spese costituiscono acconti di questi investimenti e le relative fatture devono essere inviate insieme alla certificazione.
L’invio, anche tramite intermediario, va effettuato – a pena di decadenza – nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025. È considerata tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2025 ma scartata dal sistema, purché venga ritrasmessa entro il 7 dicembre.
Una volta trasmessa la comunicazione, l’agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta che certifica la presa in carico o segnala eventuali errori formali. In questo arco di tempo le imprese possono sostituire il modello già inviato con una nuova versione (l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate) oppure annullarlo del tutto, fermo restando che l’annullamento comporta la perdita definitiva del beneficio.
Ogni comunicazione dev’essere firmata digitalmente e accompagnata dalla documentazione che attesti la veridicità dei dati inseriti.
Da ultimo si ricordano le modalità e la tempistica di utilizzo del bonus:
a) per la quota del credito d’imposta relativa agli investimenti per cui è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nel Sistema di interscambio (Sdi) le relative fatture elettroniche, il credito sarà utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’agenzia sulla percentuale di fruizione del credito e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato al richiedente il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta;
b) per la quota del credito d’imposta relativa agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, invece, il credito sarà utilizzabile dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’agenzia comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta a seguito della verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro operativo servizi fiscali di Cagliari. A questo scopo il beneficiario è tenuto a trasmettere la certificazione mediante Pec (all’indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it) entro 30 giorni dalla data del provvedimento che fissa la percentuale di fruizione del credito d’imposta.
Ultima informazione pratica: il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24, indicando il codice tributo 7034, istituito con risoluzione 39/E/2024.
Agevolazioni
Acquisto di materiali da recupero: presentazione delle istanze per il credito d’imposta relativo al 2024
Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha annunciato che a breve sarà aperto lo sportello per la presentazione delle domande per l’accesso al credito d’imposta per gli acquisti di prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero effettuati nel corso del 2024 (articolo 1, commi 686-690, legge 197/2022).
In particolare, le imprese potranno trasmettere le richieste dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025 alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026, esclusivamente in via telematica, tramite l’area riservata del sito di Invitalia.
Si ricorda che il Dm 2 aprile 2024, n. 132 ha stabilito che le istanze saranno valutate a prescindere dall’ordine di presentazione ed il credito potrà essere fruito esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24 a partire dal decimo giorno successivo alla comunicazione dell’elenco dei beneficiari all’agenzia delle Entrate.
Il bonus spetta nella misura del 36% delle spese sostenute nel corso del 2023 e 2024, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.


