Controlli e liti

Le irregolarità fiscali non definitive escludono le imprese dalle gare

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di Giuseppe Latour

Un’irregolarità fiscale o contributiva non accertata in maniera definitiva, di importo anche relativamente piccolo (sopra i 5mila euro), legittima l’amministrazione a escludere un’impresa da una procedura di appalto. Scorrendo le decine di modifiche appena portate al nostro sistema di contratti pubblici dal decreto Sblocca cantieri ( Dl n. 32/2019 ), è questa la novità (peraltro, già in vigore dal 19 aprile scorso) che rischia di avere un impatto maggiore sulla vita delle imprese. Aumentando di molto il grado di incertezza del sistema.

L’impresa, secondo la nuova previsione del decreto, potrà essere esclusa dalla partecipazione a una procedura di gara se la stazione appaltante venga a conoscenza e possa «adeguatamente dimostrare» che l’operatore non «ha ottemperato» agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali «non definitivamente accertati». Resta una via di fuga: non ci può essere esclusione nel caso in cui l’operatore economico abbia «ottemperato ai suoi obblighi», pagando o «impegnandosi in modo vincolante a pagare» le imposte o i contributi previdenziali dovuti, «compresi eventuali interessi o multe», o quando comunque il debito previdenziale o tributario sia integralmente estinto.

A cambiare con questa norma sono le regole relative ai motivi di esclusione dagli appalti: si tratta di tutte quelle situazioni, come condanne definitive per delitti contro la Pa o false comunicazioni sociali, che portano l’operatore fuori dalla procedura di appalto o dalla concessione. L’esclusione per inadempimenti fiscali e contributivi era già prevista dal Codice appalti in vigore, ma era legata a un requisito: le violazioni dovevano essere «gravi e definitivamente accertate». Adesso l’esclusione può scattare ancora prima, quando il mancato pagamento di tasse e imposte non sia neppure definitivamente accertato. Quindi, in tutti quei casi nei quali non ci sia ancora una sentenza o un atto amministrativo definitivo, non più soggetto ad impugnazione (si veda il pezzo in basso).

Rispetto al passato, allora, si allarga di molto il potere discrezionale delle pubbliche amministrazioni, che non saranno obbligate a intervenire escludendo gli operatori economici, ma che potranno farlo senza problemi. E, in teoria, sono moltissime le imprese che rischiano di finire in questa tagliola. Perché la legge fissa una soglia di rilevanza non molto alta per questo tipo di inadempimento verso la pubblica amministrazione.

Il tetto al quale fare riferimento per definire il concetto di gravità è inserito nel Dpr 602/1973, oggetto della circolare 13/2018 della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell’Economia. Qui si dice che il limite al di sopra del quale i cattivi pagatori rischiano sanzioni è di 5mila euro (fino a marzo 2018, era di 10mila euro).

Va detto, per completare il quadro, che la novità nasce da una lettera di messa in mora con la quale la Commissione europea ha avanzato dubbi sulla conformità delle nostre regole ad alcune disposizioni della direttiva 2014/23/Ue e della direttiva 2014/24/Ue, in quanto non consentivano «di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione - pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo - possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore». Per allinearci a queste richieste, però, adesso rischiamo di aumentare di molto il contenzioso legato agli appalti pubblici.

Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32

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