Riforma fiscale
Concordato preventivo biennale 2025-2026: attuazione dell’opzione per il ravvedimento speciale
L’articolo 12-ter, Dl 84/2025, conv. con modif. dalla L. 108/2025, consente ai soggetti che hanno applicato gli Isa e che aderiscono entro i termini di legge al Concordato preventivo biennale (Cpb) di adottare il regime di ravvedimento speciale (sanatoria) disciplinato dallo stesso articolo 12-ter, versando delle imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’Irap.
In particolare, quanto all’ambito soggettivo, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:
- hanno applicato gli Isa;
- ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli Isa correlata alla diffusione della pandemia Covid, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148, Dl 34/2020;
- ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), Dl 50/2017;
- ovvero, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa correlata all’esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività, non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli Isa, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 84/2025 (legge 108/2025).
I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità d’imposta interessata dal ravvedimento, sia reddito d’impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare il ravvedimento speciale solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.
Con il provvedimento in esame vengono determinati termini e modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento speciale.
In relazione alle modalità di adesione, atteso che il comma 11 dell’articolo 12-ter citato prevede che il perfezionamento della sanatoria avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che, per l’adozione del ravvedimento speciale, l’opzione vada esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.
Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir:
- la presentazione del modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irap è effettuata da parte della società o associazione;
- la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione.
In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata. In caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 va indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.
La sanatoria non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis, legge 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione, il provvedimento ricorda che la stessa dev’essere esercitata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.
Infine, è previsto che, al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento speciale, l’agenzia delle Entrate renda disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive, i cui dati sono contenuti nell’Allegato n. 1 al provvedimento in commento. Tali elementi informativi non sono predisposti per coloro che risultano aver presentato istanza di adesione al Cpb 2024-2025. I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al Cassetto fiscale.
Terzo Settore
Controlli sugli Ets: decreto attuativo
È stato emanato il decreto attuativo relativo ai controlli sugli Enti del Terzo Settore (Ets). In particolare, il decreto definisce forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio su questi Enti, come previsto dagli articoli 93 e 96, Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
L'esercizio del controllo spetta al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e agli uffici del Runts. Nello specifico: si tratta dei controlli effettuati verso le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli Ets generici, gli enti filantropici e le reti associative. Quelli nei confronti delle imprese sociali e delle società di mutuo soccorso sono effettuati, rispettivamente, dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Detti controlli possono essere ordinari (a cadenza triennale su tutti gli Ets) e straordinari (disposti dagli uffici del Runts sulla base delle risultanze dei controlli ordinari, su segnalazioni di atti o fatti ritenuti rilevanti di cui si sia venuti a conoscenza anche su segnalazione di altre Amministrazioni), e sono finalizzati a verificare il rispetto delle disposizioni statutarie e delle finalità dell'Ets e degli oneri posti a carico del Runts. Quindi, saranno oggetto di monitoraggio i controlli circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione dell'Ente al Runts, come pure il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché l'adempimento degli obblighi derivanti dalla iscrizione al Runts.
Sono previsti controlli semplificati (con gradi inferiori di dettaglio) per gli Enti che, nel triennio antecedente a quello del controllo, non abbiano superato per ciascuna delle annualità di riferimento i 60.000 euro di entrate complessive.
Iva
Cessioni di legno e legna da ardere: percentuali di compensazione 2024 e 2025
Il decreto fissa le aliquote Iva applicabili a legno e legna da ardere per i periodi d'imposta 2024 e 2025 da parte dei produttori agricoli che aderiscono allo speciale regime di detrazione forfetizzata sui prodotti agricoli e ittici (articolo 34, comma 1, Dpr 633/1972). La norma prevede che, per la vendita dei prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte Prima, allegata al decreto Iva, possa essere applicata una detrazione forfetizzata del tributo basata sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro delle Politiche agricole.
La legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 662, legge 145/2018) ha stabilito che annualmente, con decreto del Mef, di concerto con il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, le percentuali di compensazione relative al regime disciplinato dall'articolo 34, applicabili al legno e alla legna da ardere salgano nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a partire dal 2019.
Con il decreto in esame viene fissata al 6,4% l'aliquota per la compensazione dell'Iva relativa alle cessioni di legno e legna da ardere applicabile dai contribuenti menzionati. Si tratta della medesima aliquota prevista, con precedenti decreti, per gli anni 2020, 2021 e 2022 (per il 2023 non è stato emanato il relativo decreto).
I beni, a cui si applica l'aliquota di compensazione, sono quelli di cui ai numeri 43 e 45 della Tabella A citata, rispettivamente, riferiti a:
- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04).
Si noti che per il legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (numero 44 della Tabella A) resta invariata la percentuale di compensazione del 2%.
Le misure del decreto in esame hanno effetto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
Imu
Esenzione Imu per gli immobili occupati: fondo per il ristoro ai Comuni per il 2023
L'informativa avvisa dell'avvenuta pubblicazione (nel sito del ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI») del Dm Interni/Mef 18 luglio 2025 sulla ripartizione per l'anno 2023 del fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente (articolo 1, comma 82, legge 197/2022).
Le risorse stanziate ammontato a 62 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, e vengono ripartite tra i diversi enti locali.
Agevolazioni
Tax credit librerie: presentazione della domanda per il 2025
L'avviso fissa l'intervallo temporale entro cui presentare la domanda per il tax credit librerie, ai sensi del Dm 215/2018. Si ricorda che l'articolo 1, commi 319-321, della L. 205/2017 ha riconosciuto, a decorrere dall'anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1, un credito d'imposta nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per le librerie ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. L'agevolazione è determinata, tra i vari parametri, in base agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari e al fatturato della libreria.
La domanda per il 2025, per il riconoscimento del credito d'imposta, riferita ai dati economici del 2024, può essere presentata, dalle ore 12:00 del 15 settembre 2025 fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2025.
La richiesta – per accedere alle risorse stanziate per quest'anno (8.250.000 euro) – va inserita utilizzando il Portale https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.
Si segnala, inoltre, che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l'accesso al Portale nell'anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.


