Professione

Le retribuzioni convenzionali su dell’1,2%

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di Marco Strafile e Roberto Rocchi

Con la pubblicazione del decreto interministeriale 21 dicembre 2018 nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio scorso, sono state determinate le retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all’estero nel 2019 (nella tabella a fianco, quelle relative ai dirigenti). L’incremento, pari all’1,2% (in flessione rispetto all’1,7% del 2018), come negli scorsi anni è stato uniforme per tutte le categorie di dipendenti; non si rilevano, inoltre, novità con riguardo alla struttura delle tabelle in termini di settori di attività, di qualifiche lavorative e di stratificazione delle fasce di retribuzione nazionale.

Secondo la legge n. 398/1987, le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate ai fini contributivi nel caso di assegnazioni di dipendenti in Paesi extracomunitari con cui l’Italia non ha stipulato accordi in materia di sicurezza sociale o con i quali sono in vigore convenzioni cosiddette “parziali” (che non contemplano, cioè, tutti gli eventi previsti dal sistema previdenziale italiano); con il Messaggio n. 995/2012 l’Inps ha chiarito come l’assetto normativo riguardante il lavoro all’estero preveda l’estensione delle garanzie previste dalla predetta legge n. 398 non solo ai dipendenti cittadini comunitari, ma anche a quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo o in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro. Dal 2001, secondo il disposto dell’articolo 51, comma 8 bis del Tuir, tali valori devono essere utilizzati anche ai fini fiscali per determinare il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da lavoratori che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Le retribuzioni convenzionali sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria, raggruppati per settori omogenei e vengono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto interministeriale.

Per alcune categorie di lavoratori a ciascun livello di inquadramento corrisponde una retribuzione convenzionale imponibile, mentre per altri (operai e impiegati - dei settori industria, autotrasporto e spedizione merci - quadri, dirigenti, giornalisti) la stessa è collegata ad una determinata fascia retributiva. In tal caso, prima di individuare l’imponibile convenzionale, occorre verificare in quale fascia retributiva si posiziona il lavoratore, in relazione al proprio livello stipendiale. Sul punto risulta utile segnalare come l’Inps nelle circolari di commento ai decreti di fissazione delle retribuzioni convenzionali, rinvii al parere espresso dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (circolare Inps circolare 21 marzo 1990, n. 72) secondo cui «… per retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento mensile determinato dividendo per 12 il trattamento da contratto collettivo previsto per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero …». L’articolo 3 del decreto prevede la frazionabilità giornaliera degli imponibili forfetari, utilizzando il divisore convenzionale 26, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese. L’articolo 4, infine, stabilisce che sui medesimi valori di riferimento vada liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati.

La tabella degli importi

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