Professione

Le risposte delle Entrate a Speciale Telefisco del 18 settembre 2025

Pubblichiamo le risposte ai quesiti dei lettori e degli esperti rese dall’Agenzia in occasione del convegno dell’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore

Le due risposte pubblicate in anteprima sul Sole 24 Ore di giovedì 18 settembre.

Concordato preventivo biennale: professionisti, il blocco per il socio di Stp

Con la circolare 9/E del 2025, l’agenzia delle Entrate si è occupata del caso dell’ente associativo che intenda aderire al concordato preventivo biennale chiarendo che tale facoltà è preclusa laddove, nei medesimi periodi d’imposta, non aderiscano al concordato tutti i soci o associati che, partecipando all’ente associativo, dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

La circolare precisa, tuttavia, che «è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli Isa per l’attività esercitata dal professionista partecipante». Si chiede se lo stesso chiarimento possa essere esteso anche ai casi in cui gli Isa, pur essendo stati approvati, non siano concretamente applicabili.In tal caso, il professionista potrebbe accedere al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, anche se la società tra professionisti di cui fa parte non potrà aderirvi, in quanto esclusa dall’applicazione, nonostante l’esistenza di un Isa approvato per l’attività esercitata?

Nella circolare 9/E del 24 giugno 2025, nel commentare le novità introdotte dal decreto legislativo 81 del 12 giugno 2025, all’articolo 11 del Dlgs 13 del 12 febbraio 2024, ed, in particolare, la disposizione che prevede l’esclusione dal concordato preventivo biennale per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al concordato anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata, è stato chiarito che «è fatto salvo il caso in cui, per l’attività esercitata dall’associazione, società tra professionisti o società tra avvocati, non risultino approvati gli Isa».

Al riguardo, si precisa che la fattispecie a cui si fa riferimento nella circolare 9/E, ossia il caso in cui «per l’attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati, non risultino approvati gli Isa», riguarda le ipotesi nelle quali la società tra professionisti dichiara il reddito d’impresa, mentre l’Isa previsto per l’attività esercitata da detta società è stato approvato esclusivamente con riferimento all’esercizio di arti e professioni (si veda in proposito anche quanto già chiarito con la Faq n. 2 del 17 ottobre 2024).

Forfettari, per il reddito rileva il principio di cassa

Ai fini del limite del regime dei forfettari per i professionisti, i compensi devono essere considerati rispetto alle fatture di competenza o alle fatture incassate? Più in particolare, la questione è legata all’eventuale superamento del limite degli 85mila euro rispetto alle fatture incassate ad inizio anno riferite a prestazioni effettuate nell’esercizio precedente.

La circolare 10/E del 4 aprile 2016 ha sottolineato che «per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. In altre parole, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza, mentre chi, ad esempio, ha applicato il regime fiscale di vantaggio, deve utilizzare il criterio di cassa». Poiché la medesima circolare 10/E/ 2016, nel paragrafo 4.3 «Determinazione del reddito imponibile», ha chiarito che nel regime forfettario i ricavi o i compensi percepiti si determinano secondo il principio di cassa, la verifica del limite di 85mila euro andrà effettuata tenendo conto di detto principio (i.e., quello di cassa). Di conseguenza, concorreranno al superamento del limite di 85mila euro previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (e, al pari, quello di 100mila euro di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 190/2014) le somme incassate nell’anno di riferimento a prescindere dal fatto che le relative prestazioni siano state effettuate nell’anno precedente.

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