Contabilità

Microimprese: i rischi nei passaggi di bilancio

Nell’upgrade all’abbreviato potrebbe essere necessario cambiare criteri di valutazione

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Avvicinandosi il termine per la predisposizione della bozza di bilancio, è tempo per gli amministratori di verificare il superamento delle soglie dimensionali previste dal Codice civile, al fine di esaminare la correttezza della forma di bilancio, anche in funzione del sistema di codifica per la trasformazione digitale (tassonomia Xbrl per la quale è confermata la versione 2018 del 4 novembre).

Ciò deve essere verificato, in particolar modo, dalle start-up, le quali in un’ottica di crescita potrebbero dover passare dal bilancio micro a quello abbreviato relativo ad aziende un po’ più grandi (per i parametri che fanno scattare il passaggio si veda lo schema a fianco) . Attenzione che, anche in assenza di “upgrade” nell’abbreviato, potrebbe essere necessaria la nomina dell’organo di controllo, in base ai nuovi parametri previsti dall’articolo 2477 come modificato dal Codice della crisi che si pongono a livello intermedio (4 milioni di attivo, 4 di ricavi e 20 dipendenti, con superamento anche di un solo indice per due esercizi consecutivi) fra i requisiti per il bilancio micro e quello abbreviato.

Tuttavia, si deve valutare con più cautela l’ipotesi inversa, cioè dal bilancio abbreviato a quello micro, che, se da un lato potrebbe essere vista favorevolmente per le semplificazioni nella redazione del documento, dall’altro potrebbe essere un sintomo di crisi, potendo dipendere da un calo del fatturato o dalla riduzione dell’attivo patrimoniale. È quindi utile indicare le motivazioni, considerato che è un documento visualizzabile anche da terzi.

Le microimprese transitano al bilancio abbreviato (articolo 2435-ter del Codice civile) quando per due esercizi consecutivi rientrano in due dei seguenti parametri:
attivo dello stato patrimoniale maggiore di 175mila euro e minore o uguale a 4,4 milioni di euro;
ricavi maggiori di 350mila euro e minori o uguali a 8,8 milioni di euro;
numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio maggiore di 5 e minore o uguale a 50.

Se, invece per due esercizi consecutivi vengono superati due paramentri, scatta il bilancio ordinario.

Le conseguenze
Potrebbe essere necessaria la modifica dei criteri di valutazione, sia perché richiesto dalla norma (es. costo ammortizzato per le imprese “ordinarie”) che per migliorare la rappresentazione in bilancio.

A tal fine, l’Oic 29, che disciplina le regole di passaggio da una tipologia ad un’altra nella redazione del bilancio, richiede la contabilizzazione retroattiva degli effetti prodotti dal cambiamento, modificando il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso e, ai soli fini comparativi, di quello dell’anno precedente, come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato. Attenzione che, se le componenti del patrimonio netto non dovessero essere capienti, gli effetti potrebbero intaccare il capitale sociale. Tuttavia, lo stesso Oic 29 consente di ricorrere alla rilevazione prospettica quando non risulta fattibile determinare l’effetto pregresso o ciò risulti eccessivamente oneroso.

Inoltre, nel cambio a bilancio ordinario, considerato che gli schemi di stato patrimoniale e conto economico dei bilanci micro e abbreviati sono gli stessi, i dati comparativi dell’esercizio precedente devono essere rivisti in funzione degli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile ed è necessario procedere anche con la redazione del rendiconto finanziario dell’anno x-1, considerato che l’obbligo vige solo per le imprese ordinarie.

Dal passaggio da micro a bilancio abbreviato/ordinario si hanno anche conseguenze fiscali, in quanto si passa obbligatoriamente al principio di derivazione rafforzata (chiarimento agenzia dele Entrate a Telefisco 2018). Si pensi, ad esempio, ad una micro impresa che utilizza il costo ammortizzato e rileva, quindi, gli interessi impliciti dei finanziamenti non fruttiferi. Tali interessi nel caso della derivazione rafforzata assumono rilevanza nel calcolo della deducibilità (articolo 96 del Tuir), mentre ne sono esclusi per la derivazione semplice.

L’obbligo di trasparenza
Infine, un’ulteriore criticità potrebbe verificarsi con la predisposizione del formato Xbrl delle microimprese, vista la tassatività dei campi ed ogni informazione aggiuntiva potrebbe richiedere una diversa soluzione, come nel caso della rendicontazione dei contributi pubblici (articolo 1, comma 125-bis, della legge 124/2017). Come specificato dalla norma e dalla nota del 22 gennaio 2020 di Xbrl Italia, le imprese che redigono il bilancio abbreviato o quello micro assolvono l’obbligo di trasparenza in forme diverse dalla pubblicazione in bilancio, mentre le società “ordinarie” possono utilizzare il campo testuale attualmente presente nella tassonomia (anche se fa riferimento al precedente riferimento normativo) oppure potranno utilizzare uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria.

I PARAMETRI E GLI OBBLIGHI
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