Controlli e liti

Nei gruppi per il reato di utilizzo di false fatture rileva la dichiarazione della controllata

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

In ipotesi di false fatturazioni tra società dello stesso gruppo in regime di consolidato fiscale si commettono comunque i delitti di emissione ed utilizzo in dichiarazione di documenti per operazioni inesistenti, in quanto ai fini penali sono rilevanti le singole dichiarazioni delle imprese consolidate e non quella di gruppo. È questo il rigoroso orientamento espresso dalla Corte di cassazione, sezione 3 penale con la sentenza 11034 depositata ieri.

Il rappresentante legale di due società facenti parte del medesimo gruppo era condannato per emissione di fatture false da parte di una delle due imprese e di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti da parte dell’altra impresa.

Nel ricorso per cassazione l’imputato eccepiva, tra l’altro, l’insussistenza del dolo specifico stante l’assenza della finalità di evadere le imposte: le società facevano parte del medesimo gruppo che aveva optato per il regime consolidato. Tale dichiarazione comprendeva gli utili e le perdite delle varie imprese con una unitaria liquidazione dell’imposta. Ne conseguiva che nessun vantaggio fiscale era stato conseguito in quanto i maggiori costi di una società erano compensati dai maggiori ricavi dell’altra.

La Suprema corte ha respinto il ricorso. Innanzitutto ha chiarito che solo le dichiarazioni presentate dalle singole società rientrano nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, in quanto solo tali dichiarazioni possono contenere elementi passivi fittizi. È così esclusa la dichiarazione consolidata che non presenta al suo interno tali elementi passivi fittizi.

Secondo la Cassazione, la circostanza che le due società (emittente ed utilizzatrice) fossero in regime di consolidato ai fini delle imposte sui redditi, comporta soltanto sul piano esclusivamente fiscale la determinazione di un reddito complessivo corrispondente alla somma algebrica dei redditi delle singole società. Non è esclusa, invece, la dichiarazione fraudolenta in quanto inficiata da elementi passivi fittizi in capo ad una società, e l’emissione di false fatture nei confronti dell’altra che si perfeziona a prescindere dall’effettivo utilizzo dei terzi di tali documenti.

La pronuncia è certamente condivisibile in merito all’irrilevanza penale della dichiarazione consolidata di gruppo perché non riporta alcun elemento passivo fittizio (risultante invece nella dichiarazione della consolidata). Non è noto se tutti i documenti falsi siano rimasti all’interno delle imprese del gruppo, tantomeno gli importi precisi delle imposte derivanti dalle fatture emesse e del risparmio fiscale ottenuto.

La Cassazione, però, sembrerebbe non considerare che se i due importi dovessero coincidere in realtà non viene evasa alcuna imposta. Difetterebbe quindi il dolo specifico rappresentato proprio dal fine di evadere le imposte. Non è un caso che, normalmente, le false fatturazioni tra società dello stesso gruppo non hanno mai finalità di risparmio fiscale ma altri scopi (illeciti) non tributari.

Cassazione, sentenza n. 11034/2018

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