Adempimenti

Nel 2018 triplicati gli interessi legali

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di Salvina Morina e Tonino Morina

Dal 1° gennaio 2018 è stata triplicata la misura degli interessi legali che sono stati aumentati dallo 0,1% annuo, misura applicabile per l'anno 2017, allo 0,3 per cento. Sarà perciò più pesante il costo del ravvedimento. Così come sarà più oneroso pagare in ritardo le somme all'erario. La misura dello 0,3% annuo è disposta dall'articolo 1 del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017. La nuova misura è stata determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d'inflazione annuo registrato. Di conseguenza, è stato modificato il saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici. E' perciò stabilito che la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti del 2017, con il ravvedimento, nel 2018, per gli interessi legali, si dovranno quindi applicare le due misure, dello 0,1% fino al 31 dicembre 2017 e dello 0,3% dal 1° gennaio 2018. Si può fare l'esempio di un contribuente che non ha eseguito il versamento del saldo Imu 2017, in scadenza il 18 dicembre, per 12mila euro. Egli eseguirà il versamento il 17 gennaio 2017, avvalendosi del ravvedimento breve entro 30 giorni. In questo caso, dovrà applicare la sanzione del 15%, che si riduce a un decimo del minimo, cioè all'1,5 per cento. Dovrà anche pagare gli interessi legali dello 0,1% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al 31 dicembre 2017, e dello 0,3% dal 1° gennaio 2018, fino al giorno in cui paga con il ravvedimento.


La misura unica è rimasta una promessa

In tema di interessi, va segnalato che non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi. Purtroppo, nonostante i vari annunci, si è ancora in attesa di un allineamento per evitare che i tassi di interesse applicati dal Fisco su quanto gli è dovuto siano sensibilmente più alti di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso. In verità, si sarebbe dovuto mettere la parola “fine” su queste disparità, con il Fisco che fa la parte del leone, che riconosce poco e pretende almeno il doppio. Infatti, se il contribuente deve avere il rimborso, l'interesse riconosciuto dal Fisco per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente versa dopo la scadenza, l'interesse che deve pagare è il doppio. Inoltre, scatta pure la sanzione del 30%, riducibile al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del Fisco, anche se esegue i rimborsi in ritardo. Inoltre, quando il contribuente chiede dei rimborsi, in alcuni casi sorgono dei problemi, per la ragione che, prima di eseguirli, il Fisco vuole vederci chiaro ed effettua dei controlli. Il risultato è che, in certi casi, chi ha chiesto il rimborso si è “pentito” di averlo fatto, perché, dopo il controllo, oltre ad avere avuto un diniego parziale o totale, ha pagato più di quanto aveva chiesto a rimborso.


La misura unica è rimasta sulla carta

La disparità doveva essere eliminata da un decreto che si sarebbe dovuto approvare nel mese di gennaio del 2016. Si tratta del decreto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, pubblicato sul supplemento ordinario 55/L alla Gazzetta ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015. Il decreto che doveva fissare una misura unica di interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, doveva essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 159/2015 (si veda l'articolo “Par condicio su interessi e sanzioni”, pubblicato sul Sole 24 – Ore del 23 febbraio 2016). Considerato che questo decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, è entrato in vigore il 22 ottobre 2015, il provvedimento doveva essere emanato entro il 20 gennaio 2016. Per il momento, visto che il decreto tarda ad arrivare, continuano ad essere applicate le misure vigenti in tema di interessi, che sono di diversa misura e, di norma, favoriscono il Fisco, penalizzando i contribuenti. Ad esempio, per le somme dovute dai contribuenti che pagano a rate le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, gli interessi sono dovuti nella misura dello 0,33% mensile, cioè pari al 4% annuo.

L’andamento degli interessi legali dal 2008 a oggi

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