Nel forfettario anche chi cede le quote di Sas e Snc entro la fine del 2019
La partecipazione in società di persone può essere ceduta entro il 31 dicembre 2019 e questo salva il regime forfetario per il medesimo anno. Tale possibilità è però limitata al 2019, in ossequio alla pubblicazione della legge di bilancio a ridosso della fine dell’anno. Significa che in futuro occorre essere liberi da partecipazioni ostative al regime forfetario fin dall’inizio del periodo di imposta. Ovviamente le predette cessioni poste in essere entrare nel forfait, sono estranee al qualunque ipotesi di abuso del diritto. Invece la sopraggiunta proprietà di partecipazioni (successioni o donazione) in corso d’anno non compromette il regime forfetario purchè cedute entro l’anno. Diversamente salta il forfait dall’anno successivo. Invece, la partecipazione in società semplici che non producono reddito di impresa o di lavoro autonomo non compromettono il regime forfetario (esempio società semplici agricole, immobiliari o proprietarie di partecipazioni).
Con riferimento alla partecipazioni in società a responsabilità limitata si ricorda che la norma prevede, quale causa ostativa:
a)Il controllo diretto ed indiretto;
b)L’esercizio da parte delle srl di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla persona fisica che applica il forfait.
Precisazione importante è che il momento in cui la causa ostativa opera coincide con l’anno di applicazione del regime e non con l’anno precedente in quanto soltanto nel periodo di imposta interessato si può verificare la riconducibilità alla attività svolta dal contribuente a quella della società. La circolare non è chiara però in ordine alla uscita dal forfait.
Per quanto riguarda il controllo, la circolare richiama ovviamente l’articolo 2359 del codice civile e con riferimento alle persone interposte precisa che vanno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5 del Tuir e cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Quindi la moglie che possiede il 50% di una srl che esercita una attività riconducibile a quelle svolte dal contribuente ostacola il regime forfetario. L’interpretazione è oltremodo rigorosa in quanto ad esempio tre fratelli che possiedono un terzo della società possono avere interessi ed obiettivi diversi tra loro; inoltre tale interpretazione premia le famiglie “di fatto”.
Con riferimento alla attività svolta, la circolare precisa che occorre fare riferimento alla quella effettivamente esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata. L’incompatibilità scatta quando le operazioni effettuate dal forfetario e soggette ad imposta sostitutiva rappresentino costi deducibili per la società. Ne consegue che non scatta la causa ostativa se il forfetario non emette fatture nei confronti della società ovvero che tali costi vengano considerati in deducibili.
I codici Ateco sono rilevanti se rappresentativi della verità e quindi il forfait si può applicare in presenza di codici diversi tra socio e società, ma la circolare confonde quando si riferisce alle sezioni che contengono attività differenti.
In ordine alla incompatibilità tra il regime forfetario ed i regimi speciali ai fini dell’Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito, la circolare conferma che i produttori agricoli i cui redditi rientrano nei limiti del reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir, possono applicare il regime forfetario; pertanto, un agricoltore che fa anche il veterinario per la attività professionale può aderire al forfait. Inoltre, il contribuente può accedere al forfetario se per il regime speciale abbia optato per il regime ordinario nell’anno precedente a quello di applicazione del forfait; ad esempio un soggetto che rientra nel regime del margine, se nel 2018 aveva rinunciato al regime medesimo dal 2019 può essere forfetario.
Agenzia delle Entrate, circolare 9/E/2019