Nelle note integrative gli effetti sui conti dell’emergenza sanitaria
Un adempimento che riguarda tutte le società, quotate e non quotate
Effetti economici causati dall’emergenza da Covid-19 illustrati, per quanto possibile, nelle note integrative dei bilanci relativi all’esercizio 2019. Si tratta di un adempimento che riguarda tutte le società, quotate e non quotate, perché i principi contabili nazionali e internazionali, sul punto, sono praticamente in sintonia.
Per le società Oic adopter, l’informativa è prescritta dall’articolo 2427 numero 22-quater) e dal principio contabile Oic 29 con riferimento ai fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio. La norma di legge impone informazioni che riguardano natura e effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, mentre l’Oic 29 completa tale previsione, precisando che si tratta dei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data del bilancio che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo.
Il principio contabile prevede l’illustrazione di tali fatti, se rilevanti, perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.
Non vi è alcun dubbio che i fatti in oggetto riguardano una situazione sorta, per le società con bilancio ad anno solare, dopo il 31 dicembre 2019. Le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, invece, devono fare riferimento allo Ias 10 che detta regole analoghe con riferimento ai fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano rettifica. Per tali fatti, il principio internazionale impone descrizione della natura del fatto e stima dei connessi effetti sul bilancio o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.
I bilanci relativi all’esercizio 2019, invece, non sono interessati da problemi relativi all’impairment test (cioè svalutazione) delle immobilizzazioni, richiesta dal principio contabile Oic 9 solo in caso di perdite durevoli, situazione certamente prematura con riferimento a tale annualità. Medesimo discorso per quanto riguarda strumenti finanziari il cui valore di mercato è diminuito nel 2020, non a causa di condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma a causa della situazione intervenuta successivamente: anche in tale situazione necessita la sola informativa. Per i titoli si tratta di un esempio contenuto nell’Oic 29 che cita la diminuzione del valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, se tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio. In tali casi, semmai, si tratta di intervenire successivamente, in fase approvazione del bilancio, con riferimento alla delibera di distribuzione dell’utile di esercizio, al fine di costituire delle riserve per far fronte ad eventuali difficoltà.
Tornando alle società quotate, il problema dell’informativa richiesta dallo Ias 10 può incontrare notevoli limiti per quelle che hanno già fissato la data di approvazione del bilancio e che, pertanto hanno già redatto la bozza di bilancio o stanno per completarla, perché tali informazioni saranno inevitabilmente riferite a una data “anticipata” con tutti i limiti che una situazione in continua evoluzione, come quella che stiamo vivendo, comporta.
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