Neutralità fiscale per la scissione a favore della controllante
Regime di neutralità fiscale per la scissione effettuata a favore della controllante anche qualora l’operazione sia contabilizzata come una distribuzione di riserve ai soci in base ai principi contabili Ias/Ifrs. Il chiarimento giunge dalla risposta a interpello 2/2019 diffusa dall’agenzia delle Entrate, che richiama al riguardo la deroga al principio di derivazione rafforzata stabilito dall’articolo 4 del Dm 48/2009.
Il caso esaminato dalla risposta 2/2019 ( clicca qui per consultarla ) riguarda una scissione parziale con cui una società Beta (scissa) trasferisce alla controllante Alfa (beneficiaria) un determinato asset. Entrambe le società redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. L’operazione viene realizzata, nella scissa Beta, iscrivendo il trasferimento dell’asset interamente a riduzione delle riserve disponibili. Nella beneficiaria Alfa, la scissione viene rilevata alla stregua di un dividendo in natura, iscrivendo nel conto economico un provento pari al valore dell’asset ricevuto. Il provento concorre alla formazione dell’utile d’esercizio, il quale, in sede di approvazione del bilancio, viene accantonato a riserva.
Alfa chiede se, in applicazione del principio di neutralità previsto dall’articolo 173 del Tuir, sia corretto, in deroga al criterio di derivazione rafforzata, operare una variazione in diminuzione pari all’importo del provento contabilizzato. L’Agenzia ricorda preliminarmente il contenuto dell’articolo 4 del Dm 48/2009 da cui emerge la volontà del legislatore di assicurare effetti analoghi nella applicazione delle imposte sui redditi alle operazioni straordinarie di fusione e scissione tra soggetti Ias adopter e soggetti che utilizzano i principi italiani. Conseguentemente, dato che il trasferimento dell’asset da Beta ad Alfa è stata attuato mediante una scissione regolata dagli articoli 2506 e successivi del Codice civile, troverà applicazione il principio di neutralità fiscale all’articolo 173 del Tuir a nulla rilevando il fatto che, secondo i principi internazionali, Alfa abbia iscritto un provento nel conto economico (dividendo in natura). Tale provento dovrà essere neutralizzato fiscalmente mediante apposita variazione in diminuzione.
Il costo fiscale della partecipazione detenuta da Alfa (beneficiaria-controllante) nella Beta (scissa-controllata) dovrà essere ridotto in modo proporzionale al rapporto tra il valore effettivo del patrimonio netto trasferito e il valore effettivo del medesimo patrimonio di Beta ante scissione. Con riferimento alla stratificazione fiscale delle riserve, l’Agenzia sottolinea che, in capo alla beneficiaria, l’operazione non ha comportato, in prima istanza, alcun incremento del patrimonio essendo stato interessato il conto economico. Ciononostante, Alfa dovrà applicare le disposizioni del comma 6 dell’articolo 172 e pertanto l’aumento di patrimonio netto generato dall’utile destinato a riserva verrà, nei limiti dell’importo dell’asset, ripartito fiscalmente tra riserve di utili e di capitale secondo la percentuale presente nel netto ante scissione della società scissa. La restante parte dell’utile accantonato manterrà fiscalmente l’ordinario regime di riserva di utili.