Professione

Niente Irap al medico convenzionato

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di Guido Chiametti

Il medico di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Ssn), dal quale percepisce oltre il 90% dei suoi compensi, non è assoggettato all’Irap perché tale professione esclude l’autonoma organizzazione.

Neanche la presenza di una segretaria part-time influisce sull’attività di medico svolta dal contribuente, in quanto l’impiegata ha funzioni diverse da quelle prettamente medico-sanitarie (ad esempio riceve le telefonate, prenota le visite o eventuali spostamenti e gestisce l’ordine di ricevimento dei pazienti).

Ad affermare questo principio è la Ctr Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con la sentenza 1780/4/2017 (presidente Russo, relatore Ferla).

La vicenda

Un medico di base convenzionato con il Ssn non corrispondeva l’Irap per l’anno 2006 e l’ufficio iscriveva a ruolo le somme indebitamente non pagate.

La cartella notificata veniva impugnata, eccependo la sua nullità. Il contribuente sosteneva non dovuta l’imposta, mancando i presupposti di organizzazione di lavoro e di capitale; eccepiva la violazione della sentenza 156/2001 della Corte costituzionale; chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria di spese.

L’ufficio si opponeva davanti alla Ctp e contestava le eccezioni del ricorrente, sostenendo dovuta l’imposta dai professionisti che esercitano l’attività in modo organizzato e continuativo. Per questo motivo chiedeva la reiezione del ricorso e il pagamento delle spese.

La Ctp accoglieva il ricorso e il giudice d’appello - con la sentenza in commento - ha confermato il verdetto, condannando l’Agenzia al rimborso delle spese del giudizio.

La sentenza

La pronuncia siciliana è un’ulteriore riprova degli inconvenienti che l’Irap - da quando è entrata in vigore nel nostro ordinamento fiscale - continua a creare. Spesso, infatti, il contribuente sostiene che manchino i due requisiti che il professionista deve possedere, cioè:

l’autonoma organizzazione;

la presenza di capitale investito (attrezzature ed altro).

Argomentazioni di fronte alle quali, non di rado, il Fisco insiste con le proprie pretese, alimentando il contenzioso.

Nel caso in esame, secondo i giudici il medico aveva dimostrato che l’incasso per il 2006 derivava per oltre il 90% dei suoi compensi provenienti dal Servizio sanitario nazionale. Inoltre la Ctr sottolinea che il professionista non era dotato di attrezzature particolari e, quindi, per l’attività lavorativa non aveva investito eccessivamente.

La giurisprudenza

La stessa Corte di cassazione, con ordinanza 106/2014, ha affermato che lo studio dei medici convenzionati con il Ssn, anche se dotato di attrezzature, non integra di per sé il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell’Irap.

I dubbi legati all’eventuale assoggettabilità Irap del reddito del professionista vengono esaminati quasi sempre dal giudice tributario, in quanto così ha disposto la sentenza della Corte costituzionale 156/2001. Il risultato è che, in attesa di una revisione della normativa da parte del legislatore, questo tipo di situazioni costituisce un’ulteriore causa di sovraccarico delle commissioni tributarie.

Ctr Sicilia 1780/4/2017

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