Adempimenti

Niente spesometro per i piccoli agricoltori

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di Gian Paolo Tosoni

Esonero dalla trasmissione dello spesometro per i produttori agricoli in regime di esonero ai fini dell’Iva; lo prevede un emendamento approvato dalle Commissioni Finanze e Lavoro al decreto legge Dignità (Dl 87/2018). Si tratta del terzo tentativo di soppressione di questo adempimento (il precedente era avvenuto in occasione della legge di Bilancio 2018), ma i precedenti non hanno mai avuto successo. Speriamo che questa sia la volta buona.

Attualmente, l’articolo 21 del decreto legge n. 78/2010 prevede l’esonero dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse e registrate per i soli produttori agricoli in regime di esonero Iva, situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del Dpr 601/1973.

Si ricorda che le imprese agricole usufruiscono del regime di esonero dagli adempimenti Iva (versamento e obblighi documentali e contabili compresa la dichiarazione annuale), se nell’anno precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A, allegata al decreto Iva.

L’emendamento approvato ora dalle Commissioni parlamentari dispone l’esonero pieno per i produttori agricoli in regime di esonero con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Questo significa che se l’emendamento verrà approvato in legge gli agricoltori minimi non dovranno effettuare la comunicazione dei dati nemmeno per il primo semestre 2018 ancorché trascorso, entro il prossimo mese di settembre.

L’agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 7 febbraio 2017 aveva circoscritto l’obbligo alle sole autofatture attive che nella fattispecie vengono emesse dagli acquirenti. Invece in precedenza gli agricoltori esonerati predisponevano sia l’elenco clienti che fornitori.

La modifica normativa è ampiamente condivisibile in quanto questi soggetti sono esonerati da tutti gli adempimenti Iva ad eccezione della conservazione e numerazione delle fatture di vendita emesse dagli acquirenti e delle fatture di acquisto. Tenuto conto che lo spesometro riguarda i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate anche sulla base del dato letterale, l’esonero dallo spesometro poteva essere invocato in quanto questi agricoltori non emettono fatture e nemmeno le registrano. Questi soggetti erano tuttavia stati spiazzati dal fatto che la norma finora escludeva espressamente soltanto i piccoli agricoltori operanti in montagna.

L’attuale esonero è circoscritto alle zone montane e sulla base anche della risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 105 del 28 luglio 2017, si applica ai soggetti che svolgono l’attività nei seguenti luoghi:

situati a una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;

compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;

facenti parte di comprensori di bonifica montana.

L’esonero si applica a condizione che i produttori agricoli esercitino l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane. Ovviamente l’esonero, anche quando sarà totale, non potrà essere invocato dai produttori agricoli minimi che abbiano rinunciato al regime di esonero ovvero che abbiano optato per il regime normale.

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