No alle quote rivalutate in una newco
Lo sfruttamento della rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni possedute da persone fisiche, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, può dare luogo ad abuso del diritto.
La scelta di avvalersi del regime di rivalutazione delle partecipazioni societarie non può mai essere qualificata, in quanto tale, come abusiva; per risultare tale serve che la rivalutazione costituisca il tassello di una costruzione negoziale più complessa priva di sostanza economica che dia luogo a un vantaggio fiscale indebito ed essenziale.
Non è certamente abusivo cedere a terzi una partecipazione, il cui costo è stato previamente rivalutato, anche laddove il capitale della partecipata sia formato da ingenti utili non distribuiti. È vero che, mediante il pagamento della sostitutiva, di fatto, si monetizzano gli utili presenti nel patrimonio della partecipata al costo del prelievo sostitutivo, senza procedere alla distribuzione del dividendo, ma tale operazione è del tutto legittima e risponde alla ratio della norma sulla rivalutazione.
Un caso in cui l’operazione di rivalutazione del costo fiscale risulta certamente abusiva è quello della cessione delle partecipazioni ad una società neo costituita (newco) partecipata da tutti i cedenti. La società Alfa è partecipata da due soci persone fisiche, Tizio e Caio, che detengono il 60 e il 40% della partecipazione. Alfa ha nel proprio patrimonio riserve di utili e asset con plusvalori latenti. I due soci costituiscono una newco il cui capitale è sottoscritto nelle medesime proporzioni.
Tizio e Caio, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva, rivalutano il costo fiscale delle partecipazioni in Alfa da essi detenute facendolo coincidere con il corrispondente valore di mercato e cedono a newco le partecipazioni in Alfa da essi detenute per un corrispettivo pari a quest’ultimo valore (senza, quindi, realizzare alcun capital gain).
Newco paga a Tizio e Caio il prezzo di acquisto delle loro partecipazioni in Alfa, utilizzando le risorse finanziarie ottenute mediante stipulazione di un cosiddetto «finanziamento-ponte». Newco incorpora Alfa e sostituisce il finanziamento-ponte con un finanziamento assistito da garanzie reali sui beni «ex Alfa»; quest’ultimo è rimborsato negli anni successivi mediante i flussi di cassa generati dalla gestione operativa della società.
Il vantaggio fiscale conseguito deriva dalla trasformazione della tassazione dei dividendi presenti e futuri (riserve di utili presenti nel bilancio di Alfa e plusvalori latenti) che avrebbe dovuto colpire i soci persone fisiche nel regime del capital gain che, in concreto, non trova applicazione, se non in misura pari all’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione della partecipazione.
Quindi Tizio e Caio, senza necessità di distribuire dividendi, monetizzano gli utili presenti nel patrimonio di Alfa e quelli che si prevede essa produrrà, al costo del prelievo sostitutivo, inferiore all’imposizione ordinaria che avrebbe, altrimenti, gravato su tali utili in caso di distribuzione.
Tale vantaggio appare indebito in quanto Tizio e Caio tradiscono la ratio della previsione sull’ imposta sostitutiva per le rivalutazioni delle partecipazioni, in quanto cedendo, di fatto, le medesime a se stessi non determinano alcun disinvestimento economico-sostanziale e non è neppure incentivata la effettiva circolazione delle partecipazioni.
Anche la sostanza economica dell’operazione appare assente. Infatti, gli atti posti in essere non producono alcun effetto sostanziale e giuridico, in quanto gli assetti proprietari che si determinano sono in pratica identici a quelli originari. Connotato tipico di un’operazione circolare.