Note di variazione Iva su crediti non riscossi solo a procedura chiusa
Il principio riguarda le liquidazioni giudiziali avviate prima di maggio 2021. Chiarito che la condizione opera solo per gli importi ammessi allo stato passivo
Con la risposta a interpello 276 pubblicata il 3 novembre l’agenzia delle Entrate, nel confermare che per le liquidazioni giudiziali avviate prima del 26 maggio 2021 il creditore, per poter emettere la nota di variazione Iva relativa al credito non riscosso, deve attendere che sia definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura, ha chiarito che tale condizione opera solo con riguardo all’importo del credito ammesso allo stato passivo. L’irrecuperabilità dell’importo non ammesso con il decreto...
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