Notifica entro 10 anni, ma decorrenza dubbia
Il termine per notificare “l’apposito atto” al liquidatore della società, al fine di azionare la responsabilità stabilita dall’articolo 36, Dpr 602/1973, è quello di prescrizione ordinaria. Ciò, in ragione della natura non tributaria del credito del Fisco. Questa è l’opinione della Cassazione (sentenza 16446/2016).
La responsabilità del liquidatore (e lo stesso vale, in presenza dei requisiti prescritti, per gli ex amministratori e per i soci) è stata infatti più volte qualificata di natura civilistica da parte della Suprema corte.
Secondo la Cassazione, inoltre, la decorrenza del termine decennale coincide con il momento in cui si realizzano le due condizioni di legge per attivare la procedura in esame. Queste sono:
1 il credito erariale deve essere stato posto in riscossione a carico della società;
2 si è avuta certezza che lo stesso credito non è stato soddisfatto con le attività sociali.
Si pone pertanto l’ulteriore problema se tale certezza sia raggiunta solo dopo che il credito erariale sia divenuto incontestato. Se così fosse, è evidente che l’azione di recupero nei riguardi dei soggetti indicati nell’articolo 36, Dpr 602/1973, potrebbe essere iniziata anche a distanza di decine di anni dalla notifica dell’atto intestato alla società. Si potrebbe allora sostenere che la verifica delle condizioni di legge possa avvenire anche prima della definitività del credito erariale, una volta che le operazioni di liquidazione si siano concluse.
Ad ogni modo, l’applicazione di un termine prescrizionale ad una attività a contenuto autoritativo appare di dubbia legittimità.