Opzioni in dichiarazione e rinnovo automatico per trasparenza e consolidato
Le opzioni per la trasparenza fiscale, grande e piccola, e per il consolidato, nazionale e mondiale, vanno esercitate in dichiarazione dei redditi con rinnovo triennale automatico.
È questo il «mix» di cui si deve tenere conto per quanto riguarda l'opzione per gli istituti indicati, nonché per la tonnage tax, visto che dal 2015 l'opzione si esercita all'interno della dichiarazione dei redditi, mentre dal 2016, dopo l'intervento del decreto Fiscale 193/2016, le opzioni in commento si intendono tacitamente rinnovate, una volta scadute, per un altro triennio, ovvero per un altro decennio per la tonnage tax, «a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione».
Il decreto Semplificazioni 175/2014 ha stabilito che, a partire dal periodo d'imposta 2015, l'opzione per il regime della grande o piccola trasparenza, l'opzione per il consolidato nazionale o per quello mondiale, così come anche l'opzione per la tonnage tax, vanno esercitate in sede dichiarativa.
Precedentemente a tale intervento, le predette opzioni andavano esercitate attraverso un'apposita comunicazione. Come chiarito dalla circolare dell'agenzia delle Entrate 31/E del 2014, il cambiamento è stato posto in essere con la finalità «di ridurre le ipotesi in cui il mancato (o non corretto) adempimento di un onere formale determini conseguenze di carattere sostanziale per il contribuente, con eventuali recuperi d'imposta e irrogazione di sanzioni».
All'interno del modello Redditi SC 2017, relativo al periodo d'imposta 2016, le tre tipologie di opzioni, trasparenza, consolidato e tonnage, trovano quindi posto all'interno dell'apposito quadro OP.
Evidenziando che la revoca va esercitata sempre all'interno della dichiarazione o attraverso la barratura dell'apposita casella, nel caso della tonnage tax e della trasparenza, ovvero, per quanto concerne il consolidato fiscale, indicando il codice «2» nell'unica casella presente nel quadro OP; in presenza di società neo costituita va utilizzato un altro modello di comunicazione qualora venga deciso di optare, fin dal primo esercizio di costituzione o nascita del soggetto, per uno degli istituti in parola. Dispone, infatti, la singola norma che l'opzione deve essere comunicata all'agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Pertanto, in presenza di una società neo costituita, essa non deve presentare, nel corso del primo esercizio, alcuna dichiarazione e, quindi, in questo caso, in mancanza di tale modello che contiene anche le opzioni, è necessario inviare telematicamente il modello denominato «Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap» presente nel sito dell'agenzia delle Entrate, per esercitare le opzioni in commento.
Con riferimento all'Irap, vale la pena di ricordare che anche l'esercizio dell'opzione, da parte dell'imprenditore individuale o la società di persone, in contabilità ordinaria, per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo utilizzato per le società di capitali, va esercitata in dichiarazione Irap 2017, attraverso l'apposita casella presente nel rigo IS35, della sezione VII – Opzioni – del quadro IS.
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