Pa esclusa dalle società di persone
Le assai significative limitazioni all’applicazione delle “ordinarie” norme di diritto societario che conseguono alla partecipazione di un ente pubblico al capitale di una società (ai sensi del Dlgs 175/2016, recante il testo unico delle “società partecipate”) sono state oggetto di uno Studio (il n. 227-2017/I) di recente divulgato dal Consiglio nazionale del notariato.
Nel documento si prendono anzitutto in considerazione i tipi societari nei quali le “pubbliche amministrazioni” (si veda, qui a fianco, a quali tipologie di enti ci si riferisce con questa espressione) possono, o meno, avere partecipazioni, sia mediante la titolarità di quote di partecipazione al capitale sociale, sia attraverso la titolarità di strumenti finanziari partecipativi che conferiscano diritti amministrativi allo strumentista.
Occorre anzitutto precisare che quando si parla di limiti alla partecipazione di un ente pubblico a una società si allude a qualunque tipo di partecipazione: minoritaria, di controllo o finanche totalitaria, poiché la legge non fa distinzioni sul punto (la legge parla di situazione di controllo pubblico solo quando impone che lo statuto di Srl preveda la nomina dell’organo di controllo o di un revisore e che nella Spa la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale).
Ebbene, dato che la legge stessa (articolo 3, del Dlgs 175/2016) indica la possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a società, «anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa», da ciò si deve anzitutto desumere che le pubbliche amministrazioni non possono partecipare a società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice.
Quanto alla partecipazione di un ente pubblico a una società in accomandita per azioni, si osserva che se, da un lato, fa propendere per l’ammissibilità di una tale situazione il fatto che la legge ammetta la partecipazione di un ente pubblico a una società azionaria, d’altro lato il riferimento della legge alla società per azioni sembra da interpretare in senso restrittivo, in quanto si osserva che se la legge avesse voluto consentire alle amministrazioni pubbliche di prendere parte a una accomandita per azioni, sarebbe stato coerente con la filosofia di questa norma che tale possibilità fosse limitata espressamente allo svolgimento del ruolo di socio accomandante, ciò che non è invece previsto.
Alla conclusione opposta si deve però giungere nel caso in cui si tratti di un’accomandita per azioni quotata, in quanto l’articolo 1, comma 5, del Dlgs 175/2016 afferma che la disciplina del testo unico delle società partecipate non si applica alle società quotate, a meno che ciò non sia espressamente sancito dalla legge.
Si pone, poi, il tema delle società di “diritto straniero”. Se non c’è dubbio (in ragione della sovraordinazione del diritto Ue rispetto al diritto interno) che le pubbliche amministrazioni possano essere partecipi alle società di diritto comunitario, e cioè la “società europea” e la società cooperativa europea”, il dubbio invece sorge per quei tipi societari che in altri ordinamenti corrispondono alla società per azioni italiana (si pensi alla Aktiengesellschaft di diritto tedesco o austriaco e alla société anonyme di diritto francese) o alla società a responsabilità limitata italiana (si pensi a una GmbH di diritto tedesco o austriaco o a una société à responsabilité limitée di diritto francese).
Ebbene, se la soluzione negativa pare essere indicata dalla lettera della legge, che non contempla la possibilità per una pubblica amministrazione di partecipare a una società di diritto straniero, non può sfuggire che, almeno con riferimento ai corrispondenti modelli societari esistenti degli altri stati membri dell’Unione europea, il divieto apparirebbe ben poco giustificato anche in considerazione della armonizzazione in atto della legislazione societaria vigente nei Paesi Ue.
Se poi, come già osservato, è ammessa la partecipazione delle pubbliche amministrazioni alle società cooperative, alla stessa conclusione pare potersi giungere per le società mutue assicuratrici, a parte il fatto che la partecipazione di un ente pubblico a una società mutua pare, più che altro, essere un mero caso “di scuola”.