Contabilità

Per le imposte pagate all’estero attenzione agli scomputi

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di Giorgio Gavelli e Pietro Vitale

Il credito per le imposte pagate all’estero dalla CFC spetta sia in occasione della tassazione separata del suo reddito (articolo 167, comma 6, Tuir ), sia in occasione della distribuzione/realizzo dei relativi dividendi/plusvalenze (articolo 3 del Dlgs n. 147/2015 ).
Gli articoli del Tuir modificati dall’articolo 3 del Dlgs n. 147/2015 in tema di tassazione dei dividendi/plusvalenze black list richiamano l’articolo 165 del Tuir per la determinazione e le modalità di scomputo delle imposte estere della CFC. La circolare n. 35/E/2016 ribadisce l’applicazione delle regole dell’articolo 165 (tra cui si ricorda il concetto di definitività delle imposte estere, del limite dell’imposta italiana afferente ai redditi esteri rispetto al reddito complessivo, della per country limitation, e della spettanza del credito a condizione di reciprocità, cosiddetta lettura “a specchio”).
La r isoluzione n. 112/E/2017 diversamente dalla circolare n. 35/E/2016 afferma, invece, che tali regole devono essere applicate cum grano salis, infatti:

•il credito spetta anche per ritenute subite all’estero dalla CFC e da questa non recuperate (è il caso di Paesi, quali Hong Kong, che per effetto dell’esenzione dei redditi offshore non ammettono il recupero di eventuali ritenute/imposte subite in altri Stati);

•l’applicazione della per country limitation deve cedere il passo alla per company limitation;

•non risulta possibile applicare la citata lettura “a specchio”.

La risoluzione n. 112 si incentra solo sullo scomputo delle imposte della CFC in occasione della tassazione separata italiana. Ci sembra tuttavia corretto estendere tali considerazioni anche allo scomputo delle imposte estere pagate dalla CFC in occasione della tassazione integrale italiana del dividendo/plusvalenza black list. Solo applicando regole identiche a chi tassa per trasparenza il reddito (e detassa il relativo dividendo) e a chi, invece, non tassa il reddito per trasparenza (ma ne tassa integralmente il dividendo) si ritiene che si realizzi la ratio del Dlgs n. 147/2015, ossia evitare una tassazione maggiore in capo al socio che rimpatria gli utili rispetto a quello che non li rimpatria.

Si spera che questi ed anche altri concetti elaborati dalla dottrina, possano essere chiariti in una nuova circolare in occasione del recepimento della direttiva Ue 2016/1164 (cosiddetta Atad) del 12 luglio 2016 anche in tema di CFC.

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