Contabilità

Per introdurre il «drag along» nello statuto sociale basta la maggioranza

di Angelo Busani

È possibile introdurre a maggioranza nello statuto sociale la clausola di drag along (o clausola di “trascinamento”) che sia strutturata non come un’opzione call ma come diritto del socio di maggioranza , titolare del drag, di sciogliere anticipatamente la società . È questa l’affermazione contenuta nella massima n. H.1.19, che è stata elaborata di recente dal Consiglio del Notariato del Triveneto.

La clausola di drag along è quella statuizione in forza della quale, nel caso in cui uno dei soci (di solito, di maggioranza) intenda alienare le proprie partecipazioni, anche gli altri soci - di solito, quelli di minoranza - possono essere obbligati ad alienare le proprie partecipazioni.

Tale clausola assolve dunque alla funzione di consentire al socio di maggioranza di procedere alla cessione del pacchetto di maggioranza laddove il possibile acquirente non intenda effettuare l’investimento se non acquistando l’intero capitale sociale.

Di solito, la clausola di drag along è strutturata come un’opzione call a favore di terzo (costui sarebbe il soggetto che intende acquistare non il solo pacchetto di maggioranza, ma l’intero capitale sociale): in altre parole, il socio di minoranza concede al socio di maggioranza l’opzione di vendere, unitamente alla propria partecipazione di maggioranza, anche la quota di minoranza appartenente al socio che concede la call.

A sua volta, spesso il socio di minoranza si tutela – per non restare “prigioniero” della società ove vi sia un avvicendamento nel pacchetto di maggioranza – con la clausola di tag along, e cioè con il diritto (che altro non è se non una opzione put) di pretendere la vendita della propria quota ove il socio di maggioranza venda il suo pacchetto.

Ebbene, dato che il drag along è appunto configurato come un’opzione call, esso non può che essere introdotto nello statuto della società se non con il consenso di tutti i soci.

Senonché, una recente decisione del Tribunale di Milano (il decreto 22 dicembre 2014, emesso dall’Ottava sezione), ha sollevato il punto che ora è stato fatto proprio dai notai del Triveneto.

La considerazione che sta alla base di tutto è questa: se la clausola di drag along sia strutturata come diritto, per il socio di maggioranza, di deliberare lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione (con ciò ponendo fine all’investimento che era stato effettuato da tutti i soci nel capitale sociale di detta società), allora parimenti a maggioranza dovrebbe potersi introdurre nello statuto la previsione del diritto di trascinamento del socio di minoranza ad opera del socio di maggioranza.

Esercitando il diritto in questione, il socio di maggioranza può vendere la propria quota unitamente a quella del socio di minoranza.

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