Perdite, liquidità e giacenze: cambia lo stato patrimoniale
Non solo cambiamenti derivanti da un mutato contesto legislativo, ma anche molteplici novità dovute, più semplicemente, a un riesame critico delle soluzioni precedentemente dettate oppure alla decisione di affrontare ipotesi prima non regolate. La lettura dei nuovi principi Oic (venti documenti riformulati e resi definitivi a fine 2016) porta il redattore del bilancio a imbattersi in una serie di cambiamenti. Da un lato modifiche o integrazioni, rese indispensabili a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 139/2015, dall’altro tutta una serie di novità “minori” slegate dal recepimento della direttiva Ue 34/2013.
Vedi la scheda: I principali mutamenti dei principi Oic
Nonostante la maggior parte dei principi modificati risalisse al 2014, infatti, l’organismo responsabile dell’emanazione dei principi contabili nazionali ha colto l’occasione per ritornare su alcuni concetti, precisandoli meglio e in modo più dettagliato, ovvero affrontando alcuni aspetti non trattati in precedenza.
Come si vede nel grafico, a livello operativo alcune delle fattispecie esaminate non sono certo marginali o di “basso profilo” e riguardano aspetti rilevanti e casi frequenti. Il paragrafo intitolato «Motivazioni alla base delle decisioni assunte», presente in calce ai nuovi documenti pubblicati, evidenzia quasi sempre le rivisitazioni, giustificando il cambiamento e aiutando, in tal modo, anche la sua comprensione e applicazione.
Immobilizzazioni materiali
Il nuovo principio Oic 16, al di là di una novità terminologica (la sostituzione della locuzione «fabbricati industriali» con «fabbricati strumentali» e quella di «fabbricati civili» con «fabbricati non strumentali»), elimina la facoltà di non ammortizzare i fabbricati non strumentali, in quanto eccezione non più ammessa.
Si ribadisce, comunque, che il processo di ammortamento va essere interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il valore residuo risulta pari o superiore a quello netto contabile. Ed è lo stesso Oic a riconoscere che «per i fabbricati non strumentali ad uso investimento sembrano limitati i casi in cui tali fabbricati verranno effettivamente ammortizzati».
Il nuovo principio sottolinea che, in caso di cessione di immobilizzazione, il valore netto contabile (che concorre a determinare la plusvalenza o minusvalenza) è calcolato al netto anche della quota di ammortamento relativa alla frazione dell’esercizio in corso (paragrafo 81).
Si tratta di una previsione spesso disapplicata nella pratica. A livello fiscale, infatti, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto ammissibili entrambi i comportamenti (ammortizzare o meno il bene per la frazione di esercizio in cui è venduto), a condizione che l’alternativa prescelta sia applicata costantemente per tutti i beni dismessi o alienati (risoluzione 41/E/2002).
Svalutazioni complicate
Un deciso “cambio di rotta” che non semplifica i comportamenti delle imprese è presente nel principio Oic 9, in tema di svalutazioni per perdite durevoli. In proposito, la precedente versione riconosceva l’applicabilità dell’approccio semplificato per la determinazione di tali perdite, basato sulla capacità di ammortamento e non sul valore attuale dei flussi di cassa attesi, anche alle “medie imprese” (cioè le imprese che, per due esercizi consecutivi, non superano nel proprio bilancio due dei seguenti limiti: numero medio dei dipendenti durante l’esercizio 250, attivo 20 milioni di euro e ricavi 40 milioni di euro).
Diversamente, a decorrere dal 2017, tale approccio è destinato soltanto alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese.
L’impressione è che, al di là del rinvio di un anno, nella maggior parte dei casi l’approccio ordinario non rientrerà nelle capacità tecniche di previsione delle società che ne divengono obbligate, rendendo più difficile una condotta che, già di per sé, presenta diversi aspetti critici.
Rimanenze
Il nuovo Oic 13, in applicazione del generale principio della rilevanza, individua meglio le condizioni di utilizzo dei metodi alternativi per la valorizzazione delle giacenze, rispetto ai metodi principali del Lifo, Fifo e Costo medio ponderato.
Si tratta dei metodi del prezzo al dettaglio e dei costi standard (applicabili alle rimanenze di beni fungibili) e di quello del valore costante (applicabile alle materie prime, sussidiarie e di consumo).
Tesorerie decentrate
Il principio Oic 14 disciplina ora il trattamento contabile di crediti e debiti che si generano nei gruppi in caso di tesoreria accentrata (sistemi di cash pooling e simili). Se i termini di esigibilità lo consentono, la società che matura crediti aggiunge un’apposita voce tra le «Attività finanziarie non immobilizzate», altrimenti i crediti si iscrivono tra le attività immobilizzate.
La scheda: I principali mutamenti dei principi Oic