Imposte

Polizze sperimentali per coprire i rischi delle imprese agricole

di Gian Paolo Tosoni

Debutta l’interim del premier Paolo Gentiloni alle Politiche agricole con l’approvazione in via definitiva di due decreti legislativi di cui uno relativo alla disciplina degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e l’altro in materia di riordino della normativa in materia di foreste e filiere forestali.

Il decreto sugli interventi finanziari viene emanato in attuazione della legge 154/2016 la quale aveva previsto la delega al governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi.

Il decreto approvato ieri, prevede in particolare:

a) la revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, anche tramite la previsione di nuove polizze sperimentali, a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali delle aziende agricole;

b) la disciplina dei fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica.

La necessità di implementare questa disciplina deriva dalla consapevolezza che deve sfociare nello sviluppo di strumenti assicurativi per gli agricoltori i quali sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In tale contesto, un’efficace gestione dei rischi riveste un’importanza fondamentale. Le polizze sperimentali sono sia le polizze ricavo a copertura della perdita di profitto sul prodotto agricolo assicurato, sia le polizze parametriche a copertura della perdita della produzione assicurata per effetto di eventi atmosferici.

L’intento del legislatore che nella fattispecie ha consultato le organizzazioni sindacali agricole, mediante le modifiche al Dlgs 102/2004 è anche quello di semplificare le procedure ad esempio togliendo l’obbligo per le imprese agricole di assicurare tutte le produzioni, ma solo quelle ritenute a rischio. Inoltre il provvedimento prevede il finanziamento pubblico del capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione auspicando un veloce sviluppo dei medesimi anche con il concorso di altri soggetti. Nello spirito della semplificazione il provvedimento prevede l’erogazione dei contributi concessi dallo Stato a copertura dei premi assicurativi con pagamento diretto alle imprese agricole.

Ne consegue la modifica dei soggetti interposti tra produzione agricola, le compagnie di assicurazione e lo Stato, attività finora riservata ai consorzi di difesa. Ora vengono considerati tutti gli organismi collettivi e non solo i consorzi.

Sarà più veloce l’erogazione dei contributi pubblici semplificando le procedure di trasferimento delle risorse alle regioni superando i conti di tesoreria infruttiferi.

I contributi pubblici a ristoro dei premi assicurativi non saranno cumulabili con altri aiuti per i investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali.

Vengono infine introdotte semplificazioni in tema di pubblicità degli interventi in presenza di calamità naturali e per la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari rendendo le informazioni più fruibili da parte degli interessati. Relativamente al riordino della normativa in materia di foreste si ricorda che attualmente il settore è regolato dal Dlgs n. 227 del 18 maggio 2001.

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