Presa diretta dal bilancio per gli Oic
Le nuove regole contabili per i soggetti Oic sono state introdotte con il Dlgs 139/2015 e, in virtù del suo ruolo di standard setter nazionale, dall’Oic con la revisione dei principi contabili effettuata a dicembre 2016. È di fondamentale importanza la ricaduta fiscale – in materia di reddito d’impresa e Irap – di queste nuove regole applicate a partire dal 2016. Ciò è avvenuto grazie all’articolo 13-bis del Dl 244/2016 che ha modificato l’articolo 83 del Tuir introducendo il comma 1-bis ed estendendo alle imprese Oic adopter (diverse dalle microimprese) il principio di derivazione rafforzata, prevedendo anche per queste l’applicazione dei decreti ministeriali emanati a suo tempo per il passaggio agli Ias.
Le disposizioni di coordinamento sono contenute nel Dm 3 agosto 2017 che ha previsto:
•norme che hanno modificato il Dm 8 giugno 2011 e che si applicano sia ai soggetti Ias sia ai soggetti Oic (articolo 1);
•il richiamo ad alcune disposizioni dei Dm 48/2009 n. 48 e 8 giugno 2011 che si applicano ai soggetti Oic a seguito dell’introduzione della derivazione rafforzata (articolo 2):
•una clausola di salvaguardia per tutti i comportamenti del 2016 derivante dal fatto che, causa l’emanazione tardiva del Dm, avvenuta dopo gli ordinari pagamenti delle imposte, sono fatti salvi i comportamenti «anche non coerenti» dei contribuenti, lasciando quindi intendere che anche quelli coerenti dovrebbero essere considerati come validamente assunti (articolo 3).
Per ciò che concerne le modifiche al Dm 8 giugno 2011 si rinvia alla prima parte della tabella. Quanto ai finanziamenti infragruppo, che possono essere infruttiferi o a tassi assai divergenti rispetto al mercato, la norma, derogando alla derivazione rafforzata, introduce un doppio binario:
•la società finanziata iscrive una riserva di PN e maggiori interessi passivi a CE rispetto a quelli da contratto (oggetto di variazione in aumento);
•la società finanziante registra l’incremento del costo fiscale della partecipazione e maggiori interessi attivi a CE rispetto a quelli da contratto (oggetto di variazione in diminuzione).
In relazione alle norme dei decreti Ias che sono direttamente applicabili ai soggetti Oic (articolo 2 Dm 3 agosto 2017) si rinvia alla seconda parte della tabella.
Nella terza parte della tabella si riporta un’analisi delle disposizioni del Tuir che continueranno a essere applicate anche a seguito della derivazione rafforzata (rateizzazione plusvalenze e contributi, principio di cassa per dividendi, contributi e compensi amministratori) rispetto ai casi in cui sarà verosimile assistere a profondi cambiamenti. A tale riguardo risulta chiamato in causa il principio di competenza. In particolare, in riferimento al principio di certezza e oggettiva determinabilità sancito dall’articolo 109, comma 1, del Tuir, finora si è assistito allo stanziamento di poste a fine anno che non trovava riconoscimento fiscale, con necessità di gestirne l’impatto con variazioni in aumento e in diminuzione in dichiarazione. A seguito, invece, dell’introduzione del principio di derivazione rafforzata, l’aspetto fiscale non divergerà più da quello contabile, garantendo in tal modo la deducibilità (o l’imponibilità) di una serie di casistiche contabilizzate a fine anno. Questo non significa che si potranno dedurre integralmente gli accantonamenti a fondi, in quanto l’articolo 9 del Dm 8 giugno 2011 prevede espressamente la loro indeducibilità, ancorandone la deduzione non tanto alla natura dell’elemento reddituale, che a livello di principi contabili (Oic 12) trova spazio nelle aree B C e D del conto economico, quanto a quello patrimoniale, di modo che se la contropartita è rappresentata da un fondo ciò comporterà l’indeducibilità del relativo costo, a differenza del caso in cui essa sarà invece rappresentata da un debito.
Minore impatto ci si aspetta dalla competenza relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi, in quanto i nuovi principi contabili appaiono allineati alle previsioni fiscali dell’articolo 109, comma 2, del Tuir.