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Mandato, nel contratto va previsto l’effetto Iva Ore

Il comitato scientifico del Modulo 24 Iva prepara un principio di interpretazione per applicare correttamente le regole unionali e nazionali

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di Benedetto Santacroce

Nel caso del contratto con cui viene conferito un mandato, senza o con rappresentanza, è la fattura e la relativa contabilizzazione dell’operazione a indirizzare l’applicazione o la non applicazione dell’Iva (al tema è dedicato un webinar di Modulo 24 Iva che si può rivedere a questo link).

Questo principio che trova la sua origine negli articoli 28 e 79 della direttiva Iva (ovvero negli articoli 3, 3 comma secondo capoverso e 15 del Dpr 633/72) pone non pochi problemi dal punto di vista operativo perché determina degli effetti sulla rilevanza Iva dell’operazione, sulla territorialità dell’imposta e sulla misura dell’aliquota applicabile.

Proprio per questo, gli operatori, ancor prima di conferire il mandato, devono prevedere sul contratto non solo gli effetti civilistici che lo stesso determina tra le parti, ma anche gli effetti Iva. Sul tema la giurisdizione di legittimità, sia unionale sia nazionale, si sono pronunciate numerose volte, non dissipando i numerosi dubbi che insistono sulla specifica materia.

Entrando più nel dettaglio se, ad esempio, un prestatore conferisce un mandato a un operatore per la successiva cessione delle prestazioni a terzi, si configura un’ipotesi di mandato senza rappresentanza che fa si che le prestazioni abbiano tra di loro una autonomia generando una tassazione Iva di entrambe le prestazioni.

In questo senso va letta la pronuncia della Corte di giustizia del 28 febbraio 2023 (causa CC-695/20) che, affrontando un caso di servizio elettronico fornito tramite piattaforma elettronica, ha sancito (a prescindere dal fatto che l’utente del servizio percepisca l’esistenza o meno del mandato) che la piattaforma non può tassare solo la sua prestazione, ma deve tassare a Iva l’intero valore dell’operazione.

Al contrario, in caso di immatricolazione di una autovettura da parte dell’Agenzia incaricata da una concessionaria al pagamento dell’imposta di trascrizione dell’autovettura, la stessa, se riaddebitata al cliente in fattura, non concorre alla formazione della base imponibile dell’operazione ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 633/72 (risposta 328/E del 15 maggio 2023).

Da questi due esempi si comprende bene come l’impostazione dei rapporti contrattuali, e la successiva documentazione fiscale, sono strettamente connessi, anche se bisogna rilevare che la Corte di giustizia Ue, seguendo un’impostazione eurounitaria da rilevanza non tanto ai requisiti civilistici del contratto, ma agli elementi di fatto che caratterizzano l’operazione.

Sotto il profilo contabile fiscale è interessante sottolineare che in caso di mandato con rappresentanza l’articolo 79 della direttiva Iva (2006/112/Ce) stabilisce espressamente che: «non sono compresi nella base imponibile gli elementi seguenti: … c) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell’acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi, e che figurano nella sua contabilità in conti provvisori. …. Il soggetto passivo deve giustificare l’importo effettivo delle spese di cui al primo comma, lettera c) e non può procedere alla detrazione dell’Iva che avesse eventualmente gravato su di esse».

Da tale disposizione si evince che il mandatario, che spende il nome del mandante, deve documentare in modo puntuale le spese sostenute, deve gestirle contabilmente in conti provvisori e non può esercitare il relativo diritto a detrazione.

Considerate le predette difficoltà operative, e normative, il Comitato scientifico del modulo Iva del Sole 24 Ore ha deciso di cimentarsi sul tema allo scopo di redigere un principio di interpretazione specifico che fornisca delle linee guida per applicare correttamente le regole unionali e nazionali (si veda la scheda di presentazione del principio n. 5: Aspetti Iva del mandato con e senza rappresentanza).

Per discutere con tutti i soggetti interessati abbiamo organizzato un webinar sul sito del Sole 24 Ore con lo scopo di sollecitare anche vostri commenti e contributi (email per i contributi redazione.top24fisco@ilsole24ore.com).