Imposte

Primo step l’iscrizione al Registro unico

di Nicola Forte

Il Registro unico del terzo settore è articolato in sei sezioni specifiche e una residuale. L’iscrizione a una sezione anziché a un’altra condizionerà gli adempimenti contabili e gli oneri documentali cui saranno assoggettati gli enti. Si tratta di una considerazione che riguarda da vicino i professionisti che si occupano di no profit.

Nella scelta della sezione occorrerà tenere conto della tipologia di entrate distinguendo tra attività commerciale e non commerciale. In caso di incertezza, una soluzione potrebbe essere l’accesso al regime forfettario di cui all’articolo 86 del Codice del terzo settore, applicabile a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con proventi fino a 130mila euro. Il regime forfettario, la cui efficacia è soggetta ad autorizzazione Ue, è una semplificazione di rilievo in quanto sarà possibile accedervi a prescindere dalla prevalenza dell’attività commerciale. Questa potrebbe snellire gli adempimenti anche per chi assiste le Odv, poiché l’articolo 86 richiede la conservazione della documentazione senza effettuare registrazione contabile.

Gli altri enti non commerciali potranno accedere al regime forfettario di cui all’articolo 80 del Codice, che contempla coefficienti di redditività e soglie di ricavi più elevati rispetto all’articolo 86. In questo caso gli obblighi contabili sono disciplinati dall’articolo 87. Non è possibile limitarsi alla mera conservazione dei documenti emessi e ricevuti. Questa nuova disciplina è molto più vantaggiosa dell’attuale articolo 145 del Tuir.

Gli enti non commerciali possono determinare il reddito anche analiticamente. In tale ipotesi è irrilevante il superamento delle soglie di cui all’articolo 18 del Dpr 600/1973 per la tenuta dei soli registri Iva (ricavi sotto i 400mila euro per le prestazioni di servizi e 700mila per altre attività). Gli Ets commerciali applicano, invece, la disciplina ordinaria. Occorrerà dunque prestare attenzione al superamento delle soglie dell’articolo 18, che farebbe scattare l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria.

Meritano poi attenzione gli adempimenti nel caso di onlus che si trasformi in impresa sociale. Non si pone più il rischio della cancellazione per la prevalenza dell’attività commerciale, ma occorre considerare gli obblighi di contabilità ordinaria. Per le attuali imprese sociali, prima dell’iscrizione nel registro vi sarà la necessità di verificare la data di costituzione. Se è avvenuta nei 36 mesi precedenti l’entrata in vigore del decreto gli investitori potranno accedere al credito d’imposta del 30% delle somme apportate.

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