Principi contabili, il contratto non rivela l’entità dei ricavi
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio i decreti dell'Economia datati 10 gennaio con disposizioni di coordinamento tra i nuovi principi contabili Ifrs15 e Ifrs9 e le regole di determinazione della base imponibile Ires e Irap (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 12 e del 13 gennaio). Si tratta di due provvedimenti che interessano solo i soggetti Ias adopter. Un terzo decreto sulla disciplina fiscale dei derivati incorporati, riguarda anche chi adotta gli standard contabili nazionali.
Per quanto riguarda il nuovo Ifrs15, applicabile dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il primo gennaio 2018, il decreto disciplina la rilevanza fiscale di alcune modalità di imputazione dei ricavi introdotte dal principio contabile.
Un primo aspetto riguarda la fase di verifica dell'esistenza del contratto con il cliente. L’Ifrs 15, paragrafo 9, lettera e), subordina la rilevazione del ricavo alla “probabilità” che l'entità riceverà il corrispettivo a cui avrà diritto in cambio dei beni e servizi che saranno trasferiti al cliente; tale valutazione va effettuata tenendo esclusivamente conto della capacità e dell'intenzione del cliente di pagare l'importo del corrispettivo quando sarà dovuto. Il dubbio era relativo alla necessità o meno di contabilizzare il ricavo al netto delle probabili perdite su crediti – con relativa indagine circa gli effetti fiscali – al fine di riflettere direttamente il rischio credito.
Dalla relazione illustrativa al decreto emerge chiaramente che la “valutazione” della probabilità di ricevere il corrispettivo sia da ritenersi insita nella qualificazione dell'operazione, atteso che la stessa opera unicamente sull'“an” di rilevazione del ricavo e mai sul “quantum” dello stesso. In altre parole, la valutazione della capacità e dell'intenzione del cliente di pagare il debito va svolta unicamente al fine di verificare la sussistenza di un contratto valido ai fini dell'Ifrs15 per poterlo contabilizzare e non anche per individuare l'ammontare dei ricavi da imputare al conto economico.
Un ulteriore aspetto significativo è regolato dall'articolo 2 del decreto volto a coordinare la nuova rappresentazione contabile del “corrispettivo variabile” prevista dall'Ifrs15 con le disposizioni già previste dall'ordinamento.
Il paragrafo 50 dell'Ifrs15 prevede, infatti, che, nel caso di corrispettivo variabile, l'entità deve stimare l'importo del corrispettivo al quale avrà diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi, precisando, al successivo paragrafo 51, che l'importo del corrispettivo può variare a seguito di riduzioni, sconti, rimborsi, crediti, concessioni sul prezzo, incentivi, premi di rendimento, penalità o altri elementi analoghi. La determinazione del corrispettivo prevista dallo standard internazionale è, quindi, influenzata da “valutazioni” dell'impresa correlate a diverse ed eterogenee variabili.
Dal punto di vista fiscale, occorreva decidere se attribuire rilevanza al corrispettivo comprensivo della stima delle suddette variabili o se queste ultime dovessero essere escluse dalla formazione del reddito dell'esercizio. La norma adotta una soluzione “intermedia” per ragioni – si legge nella relazione illustrativa - di semplificazione ed esigenze di certezza nei rapporti tra amministrazione e contribuenti.
In base alle nuove previsioni ai fini della determinazione della base imponibile Ires e Irap il contribuente è tenuto a sterilizzare unicamente l'effetto delle variazioni a titolo di penali legali e contrattuali in sede di determinazione del corrispettivo, operando in dichiarazione una conseguente variazione in aumento. Specularmente, nell'esercizio in cui diventi certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare dell'importo delle citate penali, il contribuente potrà portarle in deduzione ai fini Ires e Irap operando in dichiarazione un'apposita variazione in diminuzione. In questo caso, la previa imputazione a conto economico della penale è rispettata in quanto è transitata come riduzione di ricavo.
Ministero dell’Economia, decreto 10 gennaio 2018