Controlli e liti

Professionisti, i controlli della GdF puntano i fari sulla congruità dei compensi

di Andrea Taglioni

Nuovi parametri per l’accertamento indiretto - presuntivo dei redditi professionali. Occhi puntati sulla congruità dei compensi rispetto alle tariffe professionali, sulla verifica dell’effettiva gratuità delle prestazione, sulla mancata fatturazione per il ritardato pagamento dei compensi professionali, fino ad arrivare al controllo dell’entità delle spese che appaiono incompatibili con i redditi dichiarati.
È quanto emerge dalla nuove indicazioni contenute nella circolare 1/2018 della Guardia di Finanzia per la ricostruzione induttiva del reddito professionale.
Inizialmente la circolare, pur ricordando che ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, i compensi e i costi assumono rilevanza nel momento in cui sono, rispettivamente, percepiti e sostenuti, sottolinea la rilevanza di un approccio investigativo basato sul controllo di elementi che, complessivamente e congiuntamente considerati, possono far emergere una situazione reddituale diversa rispetto a quella derivante dalle risultanze contabili.
A questo proposito e, per quanto riguarda la verifica delle operazioni attive, il manuale si sofferma sull’importanza di verificare la congruità degli importi fatturati con i corrispondenti onorari risultanti dalle tariffe professionali o con operazioni similari. Così come, assume rilevanza, ai fini della ricostruzione induttiva, la genericità della descrizione della prestazione effettuata.
Quindi, ai fini investigativi, la circolare da particolare enfasi alla veridicità delle giustificazioni rese dal professionista a seguito delle prestazioni effettuate gratuitamente; ciò al fine di constatare la logicità ed economicità del comportamento del contribuente ed escludere quindi l’omessa certificazione dei compensi.
Un altro profilo analizzato dalla circolare in tema attività investigativa per la ricostruzione presuntiva del reddito di lavoro autonomo riguarda la valenza che può assumere la mancata fatturazione per effetto del ritardato o mancato pagamento dei compensi. In questo caso viene precisato l’interesse di riscontrare che la mancata fatturazione sia l’effettiva conseguenza dell’omesso pagamento degli onorari.
Le istruzioni della Guardia di Finanza, inoltre, non dimenticano i controlli da eseguire riguardo alle componenti negative.
In linea generale, la deducibilità dei costi deve essere valutata sulla base dell’effettività e determinabilità dei componenti negativi, nonché sul piano dei principi di certezza, determinabilità ed inerenza, tenendo conto, comunque, della congruenza delle spese rispetto ai compensi dichiarati. Per esempio, un premio assicurativo professionale troppo elevato rispetto al volume di affari potrebbe essere un campanello di allarme dell’incongruità del costo e, allo stesso tempo, indice di omesse fatturazioni.
Sulla rilevanza delle spese sostenute nel periodo d’imposta da parte del professionista la circolare 1/2018 analizza anche i costi la cui deducibilità deroga al principio di cassa, come ad esempio, l’ammortamento dei beni strumentali e canoni di locazione finanziaria.
Anche le nuove disposizioni riguardanti l’integrale deducibilità delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per la formazione e l’aggiornamento professionale sono state analizzate dal manuale. In questi casi, particolare attenzione dovrà essere posta sulla certezza e inerenza di dette spese.
Infine, la Guardia di Finanza non dimentica la possibilità, ai fini della ricostruzione del reddito professionale, dell’utilizzo delle indagini finanziarie precisando, in ogni caso, che non risulta più applicabile la presunzione legale ai prelevamenti.

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