Quella scarsa percezione del rischio che non ha spinto la voluntary-bis
Il 31 luglio si chiuderà la seconda finestra della voluntary disclosure e finora non sembra essere decollata, come riportato dal Sole 24 Ore di domenica 16 luglio. Le principali ragioni sono da ricondursi oltre all’assenza di una disposizione ad hoc sul contante, anche ad una mancanza di percezione di come lo scambio di informazioni - su richiesta, spontaneo o automatico – sia ormai una realtà che consentirà all’agenzia delle Entrate di ottenere dati sensibili cui farà verosimilmente seguito la trasmissione di inviti e questionari in virtù dei poteri istruttori ad essa attribuiti dall’articolo 32 del Dpr 600/1973.
Gli strumenti di cui l’Italia si può avvalere per ottenere informazioni sui propri contribuenti sono molteplici. Tra questi si annoverano le tradizionali convenzioni contro le doppie imposizioni, la Direttiva 2014/107/UE (cd. “DAC2”), gli accordi redatti sulla base del modello definito Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e la Convenzione tra il Consiglio d’Europa e l’Ocse sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (definita anche Mutual Administrative Assistance in Tax Matters - MAAT). Attraverso lo Standard for automatic exchange of financial account information, inoltre, a partire da settembre 2017, l’agenzia delle Entrate otterrà, in via automatica e su base annuale, dati ed informazioni finanziarie dettagliate dalle autorità competenti degli altri Stati aderenti.
Di particolare rilievo, anche vista la recente richiesta dell’Austria nei confronti della Svizzera di cui si dirà più avanti, è tornare ad analizzare l’accordo tra Italia e Svizzera in vigore dal 2 marzo 2017.
Il citato accordo ha reso operativo lo scambio di informazioni ai fini fiscali attraverso le cosiddette «richieste di gruppo» e riguarderà i fatti o le circostanze esistenti o realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2015. Limite temporale, quest’ultimo, che potrebbe far pensare ad alcuni contribuenti di essere al riparo da eventuali scambi di informazioni in virtù di un trasferimento di residenza o chiusura del conto antecedentemente a tale data.
Occorre, invece, tenere presente l’efficacia retroattiva della Convenzione MAAT quando le questioni fiscali implicano una condotta penalmente perseguibile secondo il diritto penale della parte richiedente; in questo caso l’Autorità italiana può già chiedere informazioni alla Svizzera a partire dal 1° gennaio 2014.
Nel caso di richieste di gruppo, che si ricorda essere una delle modalità di richiesta, rimane il limite della «verosimile rilevanza» delle informazioni richieste al fine di impedire le cosiddette “fishing expeditions”, ossia richieste generalizzate di informazioni, di natura bancaria o finanziaria, non riguardanti contribuenti specifici e basate unicamente sul sospetto generico di un’evasione internazionale.
L’esperienza della richiesta di gruppo avanzata dai Paesi Bassi alla Svizzera testimonia, come il concetto di “verosimile rilevanza” abbia avuto una lettura abbastanza estensiva da parte del Tribunale Federale Svizzero con la sentenza 2C_276/2016 che ha concesso l’assistenza amministrativa ai Paesi Bassi. Forte anche delle esperienza olandese, la stessa Austria ha avanzato la richiesta nei confronti della Svizzera di informazioni - in merito agli anni di imposta 2012-2015 - sui propri contribuenti che detenevano conti in UBS nel periodo 2006-2008, sulla base di una lista fornita in modo spontaneo dalla Germania.
Utilizzando il puzzle delle norme di cui sopra, le Autorità italiane (oltre ad essere in possesso di liste specifiche nel caso fossero concretamente utilizzabili), potrebbero formare delle liste selettive su questo tipo di soggetti:
a) residenti italiani con conti in svizzera a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari ma hanno rifiutato di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie elvetiche interessate;
b) residenti italiani che si sono finti residenti in Svizzera per ottenere il permesso di dimora o di domicilio, ma senza aver mai effettuato l’iscrizione all’AIRE;
c) ex residenti italiani che pur essendosi iscritti all’Aire hanno mantenuto legami sostanziali con il territorio dello Stato e che hai sensi dell’articolo 4 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni sono da considerarsi tutt’ora residenti in Italia;
d) coloro che, magari con doppia residenza fiscale, hanno optato per regimi di tassazione forfettaria e su cui l’Italia potrebbe chiedere informazioni.