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Raccoglitori occasionali di tartufi, entro il 16 febbraio l’imposta sostitutiva di 100 euro

I corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non devono superare il limite annuo di 7mila euro, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva di 100 euro dovuta dai raccoglitori occasionali di tartufi, altri prodotti non legnosi e piante officinali. Il termine da segnare in agenda è il prossimo 16 febbraio.

Il comma 692 della legge 145/2018 dispone che redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e quelli derivanti dalla raccolta di piante officinali spontanee sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali se effettuate da parte delle persone fisiche.

I prodotti selvatici non legnosi comprese nella classe Ateco 02.30 che danno diritto ad applicare il regime in esame sono i seguenti: funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni. Le piante officinali spontanee sono quelle all’articolo 3 del Dlgs 75/2018.

Questo regime di tassazione si applica a condizione che l’attività di raccolta sia «occasionale», vale a dire se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 7mila euro (che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica).

Il comma 693 della legge 145/2018 fissa l’imposta sostitutiva in 100 euro e prevede il versamento entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento. Il versamento è dovuto da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati; sono, invece, esclusi dal versamento dell’imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

Il versamento

Ai fini del versamento, il codice tributo da utilizzare è il «1853» (stabilito con la risoluzione 100/E del 2019) denominato «Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali – attività di raccolta prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e delle piante officinali spontanee - articolo 1, comma 692, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».Il modello F24 va compilato indicando:

• nella sezione «Contribuente», nei campi «codice fiscale» e «dati anagrafici», il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;

• nella sezione «Erario ed altro»: nel campo «tipo», la lettera «R»; nel campo «codice», il codice tributo «1853»; nel campo «elementi identificativi» vanno indicati il codice che identifica la regione che ha rilasciato il titolo di raccolta, seguito dal codice della tipologia di prodotto prevalente, dal numero del titolo di raccolta e dai codici delle eventuali altre tipologie di prodotti. Tali dati sono desumibili dalle tabelle allegate alla risoluzione.

• nel campo «anno di riferimento», l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, espresso nel formato «AAAA».

Niente ritenuta alla fonte

Si ricorda, infine, che nei confronti dei raccoglitori che hanno versato la imposta sostitutiva di 100 euro non si applica la ritenuta alla fonte stabilita dall’articolo 25-quater del Dpr 600/73, che deve essere operata dai soggetti che versano corrispettivi ai raccoglitori occasionali di tartufi. Pertanto, la ritenuta si applicherà ai raccoglitori con corrispettivi annui di ammontare superiore a 7mila euro. I raccoglitori occasionali, si ricorda, devono fornire la copia del versamento dell’imposta sostitutiva ai loro acquirenti di tartufi o prodotti similari.