Controlli e liti

Raddoppio termini per l’accertamento

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di Valerio Vallefuoco

L’evoluzione della legislazione internazionale sulle black list impone una riflessione sulla attuale normativa nazionale. In Italia non brilliamo per semplicità di rapporti con i contribuenti a causa di una situazione non solo risalente alla fine degli anni 90 e inizi del 2000, ma che vede la sovrapposizione di ben quattro liste: la black list delle persone fisiche, quella delle persone giuridiche per la trasparenza dei redditi, quella per la deducibilità dei costi (valida fino al 1° gennaio 2016) e infine la white list degli investimenti .

Quella che comporta rilevanti criticità è la lista nera che individua Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato (Dm 4/5/1999). Le conseguenze gravose per i contribuenti persone fisiche che detengono investimenti in questi Paesi sono duplici sia a livello probatorio sia a livello sanzionatorio. Per chi dovesse cambiare residenza o detenere attività non dichiarate in uno dei Paesi in lista vige il principio dell’inversione dell’onere della prova per cui si dovrà dimostrare al fisco la correttezza del trasferimento e superare la presunzione di evasione delle attività non dichiarate. Dal punto di vista sanzionatorio i contribuenti sono soggetti al raddoppio dei termini di accertamento ammnistrativo e delle relative sanzioni applicate dall’amministrazione finanziaria italiana.

La white list degli investimenti (Dm 4/9/1996) indica gli Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie in relazione ai quali opera la non imponibilità degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti ivi residenti. Mentre la black list delle persone giuridiche (Dm 21/11/2001) individua la lista dei Pesi a fiscalità privilegiata ai fini della trasparenza dei redditi distribuiti da società residenti in tali Paesi (ora sostituita dal criterio del livello di tassazione non inferiore al 50% di quello italiano) e infine la lista di cui Dm 23/01/2002 ora abrogata che individuava Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato ai fini della indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.

La predisposizione di queste numerose e complicate liste non potrà prescindere dalla normativa e dalle classificazioni Ue e dagli standard Ocse che prevedono principi di trasparenza fiscale e cooperazione amministrativa in ambito finanziario. Pertanto ci si aspetta interventi di adeguamento e semplificazione per riportare uniformità di trattamento per tutti i Paesi che abbiano attuato tali standard europei ed internazionali come ad esempio la Svizzera che potrebbe essere eliminata dalla black list delle persone fisiche qualora il suo livello di tassazione effettivo possa essere considerato congruo rispetto a quello applicato in Italia.

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